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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2025

Cassazione n. 19552/2026

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o a NAPOLI il 27/08/1971 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorsi straordinari per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis cod. pen., che si assume contenuto nella sentenza della Quinta sezione penale di questa Corte in data 27/05/2025, depositata il 7/07/2025.

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili de plano, a norma dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., in quanto proposti per motivi manifestamente infondati.

In tutti e tre i ricorsi (che, data la sovrapponibilità, possono essere trattati congiuntamente) si rileva che: - la Prima sezione di questa Corte, con sentenza in data 13/12/2023, pur confermando le responsabilità degli odierni ricorrenti in relazione ai reati rispettivamente ascritti (omicidio volontario aggravato, tentato omicidio aggravato, detenzione e porto di arma comune da sparo), annullava la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Napoli limitatamente al profilo del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che fosse mancata per i tre ricorrenti la necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; - in sede di rinvio la Corte di assise di appello di Napoli, in diversa composizione, ribadiva di non concedere le circostanze attenuanti generiche, acquisendo come "elemento di novità" la pronuncia con la quale i suddetti imputati risultavano essere condannati per il reato associativo, che, invece, su impulso della difesa era già stata valutata dalla sentenza rescindente che ne aveva pure affermato la irrevocabilità; - è evidente che il riferimento alla sentenza di condanna per il reato associativo mafioso non poteva essere considerato elemento idoneo a giustificare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, basandosi su un elemento errato, quale la sua novità rispetto alla sentenza rescindente; - ed è altrettanto evidente che la Corte di cassazione con la pronuncia impugnata compie un errore di fatto, omettendo di considerare detto errore dei Giudici di appello e affermando che «la sopravvenuta condanna (ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen.) è dato fattuale logicamente rilevante, in quanto idoneo non solo a colorare le singole condotte contestate (esse stesse utilizzate per fondare la responsabilità per il reato associativo), ma anche a dar conto della soggettiva capacità criminale dei ricorrenti e della connessa pericolosità», quando appunto detta condanna non risulta sopravvenuta, ma era già nota ai Giudici della sentenza rescindente.

A prescindere dalla considerazione che la Corte di cassazione, nel parlare di sopravvenuta condanna, non lo fa con riferimento alla sentenza rescindente ma vuole riferirsi ad una pronuncia intervenuta nelle more del presente processo (come è dato evincere dal fatto che nell'affermarlo si sta confrontando con il rilievo della difesa secondo cui il fatto della condanna per associazione mafiosa, su cui sarebbe stato fondato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sarebbe un fatto solo apparentemente nuovo in quanto già noto alla Corte di legittimità al momento dell'annullamento), comunque la doglianza attiene ad un elemento imeramente valutativo (il porre da parte del Giudice di rinvio a base del diniego delle circostanze generiche una sentenza di condanna già valutata dalla sentenza rescindente; peraltro, neppure è dato comprendere per quale motivo detta pronuncia non potesse essere considerata nel giudizio di rinvio), non scrutinabile in questa sede.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l'errore di fatto oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Specificando che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527).

Anche altre pronunce di questa Corte hanno ribadito che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto la deduzione di un'errata valutazione degli elementi probatori, che deve essere fatta valere, pur quando si risolva in un travisamento del fatto o della prova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Previti e altri, Rv. 237161); e che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2026.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (- G (4V, IVPOSITATA , [OSCURATO:PERSONA] r"¦, 28 btO26 Furrzi ()n Mar,. 3«nris 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a NAPOLI il 27/08/1971 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorsi straordinari per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis cod. pen., che si assume contenuto nella sentenza della Quinta sezione penale di questa Corte in data 27/05/2025, depositata il 7/07/2025. 2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili de plano, a norma dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., in quanto proposti per motivi manifestamente infondati. In tutti e tre i ricorsi (che, data la sovrapponibilità, possono essere trattati congiuntamente) si rileva che: - la Prima sezione di questa Corte, con sentenza in data 13/12/2023, pur confermando le responsabilità degli odierni ricorrenti in relazione ai reati rispettivamente ascritti (omicidio volontario aggravato, tentato omicidio aggravato, detenzione e porto di arma comune da sparo), annullava la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Napoli limitatamente al profilo del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che fosse mancata per i tre ricorrenti la necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; - in sede di rinvio la Corte di assise di appello di Napoli, in diversa composizione, ribadiva di non concedere le circostanze attenuanti generiche, acquisendo come "elemento di novità" la pronuncia con la quale i suddetti imputati risultavano essere condannati per il reato associativo, che, invece, su impulso della difesa era già stata valutata dalla sentenza rescindente che ne aveva pure affermato la irrevocabilità; - è evidente che il riferimento alla sentenza di condanna per il reato associativo mafioso non poteva essere considerato elemento idoneo a giustificare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, basandosi su un elemento errato, quale la sua novità rispetto alla sentenza rescindente; - ed è altrettanto evidente che la Corte di cassazione con la pronuncia impugnata compie un errore di fatto, omettendo di considerare detto errore dei Giudici di appello e affermando che «la sopravvenuta condanna (ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen.) è dato fattuale logicamente rilevante, in quanto idoneo non solo a colorare le singole condotte contestate (esse stesse utilizzate per fondare la responsabilità per il reato associativo), ma anche a dar conto della soggettiva capacità criminale dei ricorrenti e della connessa pericolosità», quando appunto detta condanna non risulta sopravvenuta, ma era già nota ai Giudici della sentenza rescindente. A prescindere dalla considerazione che la Corte di cassazione, nel parlare di sopravvenuta condanna, non lo fa con riferimento alla sentenza rescindente ma vuole riferirsi ad una pronuncia intervenuta nelle more del presente processo (come è dato evincere dal fatto che nell'affermarlo si sta confrontando con il rilievo della difesa secondo cui il fatto della condanna per associazione mafiosa, su cui sarebbe stato fondato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sarebbe un fatto solo apparentemente nuovo in quanto già noto alla Corte di legittimità al momento dell'annullamento), comunque la doglianza attiene ad un elemento imeramente valutativo (il porre da parte del Giudice di rinvio a base del diniego delle circostanze generiche una sentenza di condanna già valutata dalla sentenza rescindente; peraltro, neppure è dato comprendere per quale motivo detta pronuncia non potesse essere considerata nel giudizio di rinvio), non scrutinabile in questa sede. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l'errore di fatto oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Specificando che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527). Anche altre pronunce di questa Corte hanno ribadito che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto la deduzione di un'errata valutazione degli elementi probatori, che deve essere fatta valere, pur quando si risolva in un travisamento del fatto o della prova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Previti e altri, Rv. 237161); e che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (- G (4V, IVPOSITATA , [OSCURATO:PERSONA] r"¦, 28 btO26 Furrzi ()n Mar,. 3«nris 3
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