CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28468/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sul fatto (il primo motivo di ricorso, sul giudizio di responsabilità) o del tutto privi di specificità dei motivi di impugnazione, in quanto non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato (il secondo motivo, sulla mancata concessione delle attenuanti, in cui il ricorrente si limita ad evidenziare le caratteristiche del fatto che a suo giudizio avrebbero dovuto condurre alla concessione delle attenuanti senza spiegare perché sia stato illogico il rilievo attribuito dal giudice del merito alle altre caratteristiche del fatto che lo hanno indotto a negarle); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 202