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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 1970

Cassazione n. 26291/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato, a ROMA il 06/12/1970 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 59) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato a lei ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in punto di responsabilità, valorizzando le sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nell'immediatezza dei fatti, secondo cui la stessa aveva acquistato dalla prevenuta sia la cocaina che l'eroina, al prezzo complessivo di 40 euro.

Si tratta di una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il PnèsicWn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato, a ROMA il 06/12/1970 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 59) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato a lei ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in punto di responsabilità, valorizzando le sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nell'immediatezza dei fatti, secondo cui la stessa aveva acquistato dalla prevenuta sia la cocaina che l'eroina, al prezzo complessivo di 40 euro. Si tratta di una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il PnèsicWn
Sentenza Cassazione n. 26291/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris