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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2020

Cassazione n. 23460/2026

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ettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Chiarantano-ricorrente-controComune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria- sez. st. di [OSCURATO:PERSONA] n. 1452/2020 depositata il 06/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27365/2020Numero sezionale 5190/2026Numero di raccolta generale 23460/2026Data pubblicazione 17/07/20261.Con ricorso depositato innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diReggio Calabria, il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnava gli avvisi diaccertamento emessi dal comune di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di IMU per leannualità 2012 e 2013.Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 1993/2017depositata il 08.50.2017 di accoglimento del ricorso.2.

L’appello proposto dall’ente comunale veniva definito con sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale della Calabria con la quale si accoglievaparzialmente il ricorso con riduzione dell’avviso impugnato del 25% “pertener conto dei vincoli paesaggistici che gravano sui terreni” ecompensazione delle spese di lite.3.

Avverso la pronuncia n. 1452/2020 emessa dalla CommissioneTributaria Regionale della Calabria - sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] indata 29 giugno 2020, depositata il giorno 06 luglio 2020 e notificata indata 10.08.2020, il contribuente proponeva ricorso per cassazione,affidato a tre motivi di ricorso.4.

Ha resistito il comune di [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustratocon memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia “nullità dellasentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n.4c.p.c. e 36, comma 2, n.4 d. lgs. 546/1992 , dell’art. 111 Cost. e dell’art.118 norme att.

CPC in relazione all’art. 360, comma 1, n.4” per essere lasentenza impugnata “seppur graficamente esistente, del tutto apparenteed inidonea far cogliere la ratio decidendi”.1.1 Con il secondo mezzo di impugnazione, il contribuente lamenta“Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132,comma 2, n. 4 c.p.c. e 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 111Cost. e dell’art. 118 norme att.

CPC in relazione all’art. 360, comma 1,Numero registro generale 27365/2020Numero sezionale 5190/2026Numero di raccolta generale 23460/2026Data pubblicazione 17/07/2026n.4” per non aver valutato i giudici regionali il difetto di motivazionedell’atto impugnato e aver ritenuto la sussistenza di “vincoli paesaggistici”che non erano stati rilevati nè nella perizia giurata di parte né tantomenodall’ente locale.1.2 Con il terzo motivo di impugnazione, il contribuente si duole della“nullità della sentenza per violazione dell’art. 7 dello Statuto delcontribuente, dell’art. 13 L. n. 241/2011 (IMU), degli artt. 2 e 5 del D.lgs.n. 504/1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3”.2.

I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente inquanto censurano la sentenza gravata sotto il profilo della apparentemotivazione.Ed infatti, con il primo mezzo di impugnazione, parte ricorrente lamentache seppure graficamente esistente, la sentenza si sarebbe limitata aconsiderare la legittimità dell’avviso impugnato sul presupposto di aver“dato alla contribuente la possibilità di difendersi”.Con il secondo motivo di impugnazione, parte ricorrente insiste sul profilodella apparente motivazione, nella parte in cui i giudici regionali, incontraddizione al predicato della legittimità degli avvisi, non hanno fornitoelementi per giustificare una riduzione del 25 % del valore degli immobilirispetto a quanto accertato.2.1 Entrambi i motivi sono fondati e meritano accoglimento.Ed invero, ha gioco facile il ricorrente nell’evidenziare l’apparentemotivazione del decisum impugnato nella parte in cui ritiene che unaccertamento è motivato e quindi legittimo solo perché ha consentito alcontribuente di difendersi.E’ noto l’orientamento di questa Corte che ha ritenuto che “In tema dicontenzioso tributario, l’avviso di accertamento ha carattere di provocatioad opponendum, sicchè l'obbligo di sua motivazione è soddisfatto, ai sensidell’art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l’Amministrazioneabbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria neiNumero registro generale 27365/2020Numero sezionale 5190/2026Numero di raccolta generale 23460/2026Data pubblicazione 17/07/2026suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l’an ed ilquantum debeatur” (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9008 del 06/04/2017; Cass.ord. n. 22470/19).Quindi la legittimità dell’accertamento va misurata sulla congruitàdell’onere motivazionale in relazione ai presupposti di fatto e alle ragionigiuridiche che lo hanno determinato così da consentire alla ricorrente diconoscere le ragioni della pretesa e valutare sia l'opportunità di esperirel'impugnazione giudiziale sia, in caso positivo, di contestare efficacementel’atto impositivo.Tale assunto però non può essere interpretato in maniera tautologicacome pretende di fare il giudice di secondo grado, senza indagare sesussiste in concreto quel difetto di motivazione che è stato l’oggetto delricorso e che peraltro era già stato rilevato dai giudici della CTP.2.2 Merita accoglimento anche il secondo motivo che lamenta l’apparentemotivazione della sentenza nella parte in cui si afferma che “la pretesatributaria trova fondamento nelle previsioni di PRG con la decurtazione del25%, in considerazione dei vincoli paesaggistici che insistono sulleparticelle oggetto di accertamento”.Il contribuente evidenzia la contraddizione della statuizione dei giudiciregionali che appena prima hanno sostenuto la legittimità dell’avviso perpoi negarne il rilievo con la riduzione del valore delle aree, sulla base diuna percentuale che – come sostiene il contribuente – non aveva trovatoriscontro in alcuna emergenza processuale.Ed infatti la riduzione del 25% cozza sia con la riduzione proposta dall’entelocale al valore del 5% per un area ed al 100% per altra area, sia con lapiù consistente riduzione superiore al 75% proposta dal contribuente.Ciò che resta inespresso nel ragionamento apodittico della CTR è il criterioche conduce i giudici regionali ad operare la riduzione della pretesa,peraltro sul presupposto di asseriti “vincoli paesaggistici”, dei quali -Numero registro generale 27365/2020Numero sezionale 5190/2026Numero di raccolta generale 23460/2026Data pubblicazione 17/07/2026come dedotto dal ricorrente- “non si fa menzione nella perizia di parte delcontribuente allegata nel I grado di giudizio, né nelle difese dell’ente”.2.3 Infine va accolto anche il terzo motivo di gravame, con il quale ilricorrente denuncia il mal governo della disposizione di cui all’art. 7 dellalegge n. 212/2000, “ancorando del tutto erroneamente la legittimità dellapretesa IMU alla astratta previsione di PRG e non indicando alcunpresupposto di fatto giustificante le pretese in contestazione”.Invero, con il terzo motivo si torna a censurare la sentenza nella parte incui si sarebbe soffermata ad apprezzare la legittimità dell’avviso in ragionedella astratta previsione del PRG, senza considerare che invece proprio iprimi giudici avevano rilevato il difetto di motivazione degli avvisiimpugnati, rimarcando che nella fattispecie difettava qualsiasi riferimentoal caso concreto “risultando anzi avvalorata l’idea che la determinazionedella base imponibile sia stata effettuata dal Comune prescindendo dallaspecificità della singola area e considerando esclusivamente la partizionedel territorio in zone omogenee”.Tale motivo, invero, ripete le ragioni già fatte valere nei primi due motividi ricorso, disvelando l’apparente motivazione del decisum di secondogrado, che si sottrae dal compito di sindacare l’operato dell’enteaccertatore in ordine alla attività di valutazione delle aree, limitandosi aconsiderare legittimo l’avviso sull’assunto che la mera destinazione delPRG per le aree fabbricabili potesse valere a legittimare la pretesaimpositiva.3.

Ne discende che in accoglimento dei tre motivi di ricorso, va cassata lasentenza gravata con rinvio alla Corte di Giustizia di II grado dellaCalabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] che in diversa composizioneprovvederà alla liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MNumero registro generale 27365/2020Numero sezionale 5190/2026Numero di raccolta generale 23460/2026Data pubblicazione 17/07/2026La Corte accoglie tutti i motivi di ricorso e per l’effetto cassa la sentenzaimpugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaCalabria – sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] che in diversa composizioneprovvederà anche alla liquidazione delle spese di questo grado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Chiarantano-ricorrente-controComune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria- sez. st. di [OSCURATO:PERSONA] n. 1452/2020 depositata il 06/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27365/2020Numero sezionale 5190/2026Numero di raccolta generale 23460/2026Data pubblicazione 17/07/20261.Con ricorso depositato innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diReggio Calabria, il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnava gli avvisi diaccertamento emessi dal comune di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di IMU per leannualità 2012 e 2013.Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 1993/2017depositata il 08.50.2017 di accoglimento del ricorso.2. L’appello proposto dall’ente comunale veniva definito con sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale della Calabria con la quale si accoglievaparzialmente il ricorso con riduzione dell’avviso impugnato del 25% “pertener conto dei vincoli paesaggistici che gravano sui terreni” ecompensazione delle spese di lite.3. Avverso la pronuncia n. 1452/2020 emessa dalla CommissioneTributaria Regionale della Calabria - sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] indata 29 giugno 2020, depositata il giorno 06 luglio 2020 e notificata indata 10.08.2020, il contribuente proponeva ricorso per cassazione,affidato a tre motivi di ricorso.4. Ha resistito il comune di [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustratocon memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia “nullità dellasentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n.4c.p.c. e 36, comma 2, n.4 d. lgs. 546/1992 , dell’art. 111 Cost. e dell’art.118 norme att. CPC in relazione all’art. 360, comma 1, n.4” per essere lasentenza impugnata “seppur graficamente esistente, del tutto apparenteed inidonea far cogliere la ratio decidendi”.1.1 Con il secondo mezzo di impugnazione, il contribuente lamenta“Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132,comma 2, n. 4 c.p.c. e 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 111Cost. e dell’art. 118 norme att. CPC in relazione all’art. 360, comma 1,Numero registro generale 27365/2020Numero sezionale 5190/2026Numero di raccolta generale 23460/2026Data pubblicazione 17/07/2026n.4” per non aver valutato i giudici regionali il difetto di motivazionedell’atto impugnato e aver ritenuto la sussistenza di “vincoli paesaggistici”che non erano stati rilevati nè nella perizia giurata di parte né tantomenodall’ente locale.1.2 Con il terzo motivo di impugnazione, il contribuente si duole della“nullità della sentenza per violazione dell’art. 7 dello Statuto delcontribuente, dell’art. 13 L. n. 241/2011 (IMU), degli artt. 2 e 5 del D.lgs.n. 504/1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3”.2. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente inquanto censurano la sentenza gravata sotto il profilo della apparentemotivazione.Ed infatti, con il primo mezzo di impugnazione, parte ricorrente lamentache seppure graficamente esistente, la sentenza si sarebbe limitata aconsiderare la legittimità dell’avviso impugnato sul presupposto di aver“dato alla contribuente la possibilità di difendersi”.Con il secondo motivo di impugnazione, parte ricorrente insiste sul profilodella apparente motivazione, nella parte in cui i giudici regionali, incontraddizione al predicato della legittimità degli avvisi, non hanno fornitoelementi per giustificare una riduzione del 25 % del valore degli immobilirispetto a quanto accertato.2.1 Entrambi i motivi sono fondati e meritano accoglimento.Ed invero, ha gioco facile il ricorrente nell’evidenziare l’apparentemotivazione del decisum impugnato nella parte in cui ritiene che unaccertamento è motivato e quindi legittimo solo perché ha consentito alcontribuente di difendersi.E’ noto l’orientamento di questa Corte che ha ritenuto che “In tema dicontenzioso tributario, l’avviso di accertamento ha carattere di provocatioad opponendum, sicchè l'obbligo di sua motivazione è soddisfatto, ai sensidell’art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l’Amministrazioneabbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria neiNumero registro generale 27365/2020Numero sezionale 5190/2026Numero di raccolta generale 23460/2026Data pubblicazione 17/07/2026suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l’an ed ilquantum debeatur” (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9008 del 06/04/2017; Cass.ord. n. 22470/19).Quindi la legittimità dell’accertamento va misurata sulla congruitàdell’onere motivazionale in relazione ai presupposti di fatto e alle ragionigiuridiche che lo hanno determinato così da consentire alla ricorrente diconoscere le ragioni della pretesa e valutare sia l'opportunità di esperirel'impugnazione giudiziale sia, in caso positivo, di contestare efficacementel’atto impositivo.Tale assunto però non può essere interpretato in maniera tautologicacome pretende di fare il giudice di secondo grado, senza indagare sesussiste in concreto quel difetto di motivazione che è stato l’oggetto delricorso e che peraltro era già stato rilevato dai giudici della CTP.2.2 Merita accoglimento anche il secondo motivo che lamenta l’apparentemotivazione della sentenza nella parte in cui si afferma che “la pretesatributaria trova fondamento nelle previsioni di PRG con la decurtazione del25%, in considerazione dei vincoli paesaggistici che insistono sulleparticelle oggetto di accertamento”.Il contribuente evidenzia la contraddizione della statuizione dei giudiciregionali che appena prima hanno sostenuto la legittimità dell’avviso perpoi negarne il rilievo con la riduzione del valore delle aree, sulla base diuna percentuale che – come sostiene il contribuente – non aveva trovatoriscontro in alcuna emergenza processuale.Ed infatti la riduzione del 25% cozza sia con la riduzione proposta dall’entelocale al valore del 5% per un area ed al 100% per altra area, sia con lapiù consistente riduzione superiore al 75% proposta dal contribuente.Ciò che resta inespresso nel ragionamento apodittico della CTR è il criterioche conduce i giudici regionali ad operare la riduzione della pretesa,peraltro sul presupposto di asseriti “vincoli paesaggistici”, dei quali -Numero registro generale 27365/2020Numero sezionale 5190/2026Numero di raccolta generale 23460/2026Data pubblicazione 17/07/2026come dedotto dal ricorrente- “non si fa menzione nella perizia di parte delcontribuente allegata nel I grado di giudizio, né nelle difese dell’ente”.2.3 Infine va accolto anche il terzo motivo di gravame, con il quale ilricorrente denuncia il mal governo della disposizione di cui all’art. 7 dellalegge n. 212/2000, “ancorando del tutto erroneamente la legittimità dellapretesa IMU alla astratta previsione di PRG e non indicando alcunpresupposto di fatto giustificante le pretese in contestazione”.Invero, con il terzo motivo si torna a censurare la sentenza nella parte incui si sarebbe soffermata ad apprezzare la legittimità dell’avviso in ragionedella astratta previsione del PRG, senza considerare che invece proprio iprimi giudici avevano rilevato il difetto di motivazione degli avvisiimpugnati, rimarcando che nella fattispecie difettava qualsiasi riferimentoal caso concreto “risultando anzi avvalorata l’idea che la determinazionedella base imponibile sia stata effettuata dal Comune prescindendo dallaspecificità della singola area e considerando esclusivamente la partizionedel territorio in zone omogenee”.Tale motivo, invero, ripete le ragioni già fatte valere nei primi due motividi ricorso, disvelando l’apparente motivazione del decisum di secondogrado, che si sottrae dal compito di sindacare l’operato dell’enteaccertatore in ordine alla attività di valutazione delle aree, limitandosi aconsiderare legittimo l’avviso sull’assunto che la mera destinazione delPRG per le aree fabbricabili potesse valere a legittimare la pretesaimpositiva.3. Ne discende che in accoglimento dei tre motivi di ricorso, va cassata lasentenza gravata con rinvio alla Corte di Giustizia di II grado dellaCalabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] che in diversa composizioneprovvederà alla liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 27365/2020Numero sezionale 5190/2026Numero di raccolta generale 23460/2026Data pubblicazione 17/07/2026La Corte accoglie tutti i motivi di ricorso e per l’effetto cassa la sentenzaimpugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaCalabria – sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] che in diversa composizioneprovvederà anche alla liquidazione delle spese di questo grado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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