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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 24 settembre 2025

Cassazione n. 36139/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 15293/2025 - Rel. [OSCURATO:PERSONA] - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Gup del Tribunale di Nocera del 4 aprile 2025, che ha rigettato l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio.

Considerato che il ricorso - con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla violazione del diritto di difesa determinata dalla mancata notifica del verbale contenente la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 476 comma 2 cod. pen. - è stato proposto avverso un provvedimento non impugnabile.

Invero, «è inammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze interlocutorie del giudice per l'udienza preliminare, su eccezioni e questioni preliminari, anche se relative a nullità in precedenza già dichiarate, trattandosi di provvedimenti di contenuto non definitorio e non autonomamente impugnabili, in quanto meramente strumentali rispetto alla emissione del decreto che dispone il giudizio, i cui eventuali vizi rientrano tra le nullità "tipiche" previste dagli artt. 429 cod. proc. pen. e 61, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231» (Sez. 5, n. 30753 del 29/09/2020 Cc. (dep. 04/11/2020) Rv. 279767 - 01; Sez. 1, n. 2964 del 01/07/1991 Cc. (dep. 02/08/1991 ) Rv. 188080 - 01) Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 24 settembre 2025 Il consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 15293/2025 - Rel. [OSCURATO:PERSONA] - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Gup del Tribunale di Nocera del 4 aprile 2025, che ha rigettato l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio. Considerato che il ricorso - con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla violazione del diritto di difesa determinata dalla mancata notifica del verbale contenente la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 476 comma 2 cod. pen. - è stato proposto avverso un provvedimento non impugnabile. Invero, «è inammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze interlocutorie del giudice per l'udienza preliminare, su eccezioni e questioni preliminari, anche se relative a nullità in precedenza già dichiarate, trattandosi di provvedimenti di contenuto non definitorio e non autonomamente impugnabili, in quanto meramente strumentali rispetto alla emissione del decreto che dispone il giudizio, i cui eventuali vizi rientrano tra le nullità "tipiche" previste dagli artt. 429 cod. proc. pen. e 61, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231» (Sez. 5, n. 30753 del 29/09/2020 Cc. (dep. 04/11/2020) Rv. 279767 - 01; Sez. 1, n. 2964 del 01/07/1991 Cc. (dep. 02/08/1991 ) Rv. 188080 - 01) Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 24 settembre 2025 Il consigliere estensore I
Decreto Cassazione n. 36139/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris