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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25899/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - resistente – avverso la sentenza n. 407/28/2014 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 16 gennaio2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Accertamento sintetico con tredistinti avvisi di accertamento l'Agenzia delle entrate, per gli annid’imposta 2004 , 2005 e 2006 , determinò, ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, in capo [OSCURATO:PERSONA], una maggiore IRPEF in relazione a ciascuna annualità, sulla base delle spese per incrementi patrimoniali attribuite al contribuente.

In particolare, con riferimento al preliminare intercorso per l’acquisto di un fabbricatoe al contratto definitivo (per il prezzo di euro 335.000,00) successivamente stipulato dalla figlia [OSCURATO:PERSONA], in considerazione della quasi totale assenza di redditi in capo a quest’ultima, l’Ufficio imput ò al contribuente l’intero esborso economico necessario per l’acquisto dell’immobile.

Contro gli atti impositivi [OSCURATO:PERSONA] ha proposto autonomi ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoliche, previa riunione, li ha accolti, rilevando, in particolare, che l’Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento sui medesimi fatti anche nei confronti della figlia [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, ha dichiarato la legittimità della pretesa impositiva.

Avverso la suddetta sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi.

L’Agenzia delle entrate ha depositatomero atto di costituzione.

Considerato che:

1. Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per non avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi, non avendo l’Agenzia delle entrate contrastato l’argomento posto a fondamento dell’accoglimento del ricorso da parte della CTP, ossia l’imputazione, con autonomo atto impositivo,dell’esborso in capo alla figlia [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è infondato, atteso che, s econdo il consolidato orientamento di questa Corte «Nel processo tributario, anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, che costituisce norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c.» (Cass. n. 24641 del 2018; in senso conforme, Cass. n. 7369 del 2017).

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per non avere rilevato il giudicato interno formatosi sulla parte di reddito accertato corrispondente agli incrementi patrimoniali che non eranostati oggetto dell'appello da parte dell'Ufficio.

Rileva il ricorr ente che gli avvisi di accertamento avevano valorizzato cinqu e spese per incrementi patrimoniali.

La CTP aveva annullato integralmente la rettifica e l'Ufficio appellante aveva domandato allaCTR di pronunciarsi solo sulla legittimità di uno degli incrementi patrimoniali(quello relativo al contratto definitivo di euro 335.000,00), ma non anche su quelli relativi alle altre quattro spese che parimenti erano stati annullati dal giudice di primo grado.Di conseguenza, i rilievi concernenti tali ultimi incrementi patrimoniali non avrebbero potuto essere esaminati dalla CTR perché coperti da giudicato interno.

3. Con il terzomotivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992.

Sulla base delle argomentazioni sviluppate con riguardo al secondo motivo, il ricorrente censura la decisione gravata per essersi pronunciata sui quattro rilievi che non erano stati oggetto di appello , incorrendo così nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

4. I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati.

Nell’atto di appello, riprodotto in ricorso, è fatto espresso riferimento ai diversi rilievi formulati negli avvisi di accertamento impugnati.

L’Ufficio ha censurato la decisione sotto il profilo, di carattere generale, del difetto di motivazione,specificando poi che « il contribuente non ha fornito nessuna prova afferente le risorse finanziarie utilizzate negli esercizi dal 2004 al 2008 che gli hanno consentito di porre in essere gli atti singolarmente individuati nella parte emotiva degli avvisi di accertamento», chiedendo, quindi, in riforma della decisione gravata, di dichiarare la legittimità degli avvisi di accertamento.

Le censure formulate dall’Agenzia delle entrate con l’appello investono, dunque,la sentenza di primo grado nella sua interezza e si risolvono nella richiesta di declaratoria della legittimità del proprio operato, in conformità di quanto già dedotto in primo grado, sicché deve escludersi la formazione di un giudicato interno, come pur e la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

5. Con il quartomotivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’illegittimità della sentenza impugnata per carenza assoluta di motivazione, in violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 546/1992.

Censura il ricorrente la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver rilevato che il contribuente «era promissario acquirente nei contratti preliminari di compravendita ed ha versato le caparre confirmatorie, mentre i relativi contratti definitivi sono stati stipulati, come acquirente, dalla figlia Monica, con lui convivente largamente priva di fonti di reddito, fino al 2005 perché fiscalmente a carico del padre, e dal 2006 in poi, perché ha dichiarato 500 euro lordi al mese», ha affermato che «pare del tutto evidente che fu il padre a deliberare efinanziare l'intera operazione immobiliare, con fonti di reddito rimaste ignote e, dunque , anche se lecite, senz'a ltro sottratte al fisco e largamente eccedenti il quinto del reddito dichiarato».

Il motivo è infondato, avendo la CTR esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto di imputare l’incremento patrimoniale al contribuente, con argomentazioni idonee a rendere percepibile il fondamento della decisione (Cass., Sez.

U., n. 22232/2016; conf.

Cass. n. 13977 del 2019).

6. Con il quinto motivo si deduce, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR trascurato la circostanza che l’Ufficio, con autonomo avviso di accertamento, aveva imputato alla figlia del contribuente il medesimo incremento patrimoniale (euro 335,000,00) posto a fondamento della rettifica operata nei confronti dell’odierno ricorrente.

7. Con il sesto motivo si deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui imputa al contribuente l’acquisto effettuato dalla figlia, in violazione dell’art. 53 Cost. e dell’art. 38, comma 4, d.P.R. 600/73.

Sostiene il ricorrente che il fatto certo posto a base di tale ultima norma, nella formulazione vigente ratione temporis, non poteva essere costituito da un’acquisizione patrimoniale da parte di soggetto diverso dalcontribuente accertato.

8. Con il settimo motivo si deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui presume che il ricorrente abbia finanziato l'acquisto effettuato della figlia,avendo la CTR fatto malgoverno delle norme che distribuiscono l’onere probatorio tra contribuente e A mministrazione finanziaria,in violazione degli artt. 2697 , 2727 e 2729 cod. civ.

9. I tre motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili.Invero, a fronte dell’accertamento in fatto operato dalla CTR, sulla base degli elementi indicati in sentenza, circa il ruolo rivestito dall’odierno ricorrente nell’intera operazione immobiliare , il contribuenteprospetta - sotto lo schermo della violazione di legge per quanto riguarda il sesto e il settimo motivo - una diversa valutazione delle risultanze fattuali, il cui apprezzamento è tuttavia riservato al giudice di merito.

Si osserva anzitutto che «In t ema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità» (Cass. n. 3340 del 2019).

Tanto premesso, va poi rammentato che con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le tante, Cass. n. 9097 del 2017).10.Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, per averela CTRaffermato che il reddito accertabile è superiore di oltre un quinto rispetto a quello dichiarato e per non aver verificato se lo scostamento tra i due redditi si è avuto per almeno due periodi di imposta;violazione dell’art.7 t.u.i.r. e dei principi sull'autonomia dei periodi di imposta, avendo raffrontato il reddito accertabile per via sintetica con quello dichiarato sull'intero periodo 2004-2008.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente , invero, non ha dimostrato in concreto che l’applicazione dei criteri indicati avrebbe portato ad escludere l’incongruità del redditodichiarato.

Per contro, dall’esame degli importi riportati in sentenza emerge che le spese sostenute dal contribuente sono superiori ad un quarto del reddito dichiarato.

11. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, avendo l’Agenzia delle entrate depositato mero atto di costituzione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - resistente – avverso la sentenza n. 407/28/2014 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 16 gennaio2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Accertamento sintetico con tredistinti avvisi di accertamento l'Agenzia delle entrate, per gli annid’imposta 2004 , 2005 e 2006 , determinò, ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, in capo [OSCURATO:PERSONA], una maggiore IRPEF in relazione a ciascuna annualità, sulla base delle spese per incrementi patrimoniali attribuite al contribuente. In particolare, con riferimento al preliminare intercorso per l’acquisto di un fabbricatoe al contratto definitivo (per il prezzo di euro 335.000,00) successivamente stipulato dalla figlia [OSCURATO:PERSONA], in considerazione della quasi totale assenza di redditi in capo a quest’ultima, l’Ufficio imput ò al contribuente l’intero esborso economico necessario per l’acquisto dell’immobile. Contro gli atti impositivi [OSCURATO:PERSONA] ha proposto autonomi ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoliche, previa riunione, li ha accolti, rilevando, in particolare, che l’Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento sui medesimi fatti anche nei confronti della figlia [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, ha dichiarato la legittimità della pretesa impositiva. Avverso la suddetta sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi. L’Agenzia delle entrate ha depositatomero atto di costituzione. Considerato che: 1. Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per non avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi, non avendo l’Agenzia delle entrate contrastato l’argomento posto a fondamento dell’accoglimento del ricorso da parte della CTP, ossia l’imputazione, con autonomo atto impositivo,dell’esborso in capo alla figlia [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è infondato, atteso che, s econdo il consolidato orientamento di questa Corte «Nel processo tributario, anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, che costituisce norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c.» (Cass. n. 24641 del 2018; in senso conforme, Cass. n. 7369 del 2017). 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per non avere rilevato il giudicato interno formatosi sulla parte di reddito accertato corrispondente agli incrementi patrimoniali che non eranostati oggetto dell'appello da parte dell'Ufficio. Rileva il ricorr ente che gli avvisi di accertamento avevano valorizzato cinqu e spese per incrementi patrimoniali. La CTP aveva annullato integralmente la rettifica e l'Ufficio appellante aveva domandato allaCTR di pronunciarsi solo sulla legittimità di uno degli incrementi patrimoniali(quello relativo al contratto definitivo di euro 335.000,00), ma non anche su quelli relativi alle altre quattro spese che parimenti erano stati annullati dal giudice di primo grado.Di conseguenza, i rilievi concernenti tali ultimi incrementi patrimoniali non avrebbero potuto essere esaminati dalla CTR perché coperti da giudicato interno. 3. Con il terzomotivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992. Sulla base delle argomentazioni sviluppate con riguardo al secondo motivo, il ricorrente censura la decisione gravata per essersi pronunciata sui quattro rilievi che non erano stati oggetto di appello , incorrendo così nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. 4. I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati. Nell’atto di appello, riprodotto in ricorso, è fatto espresso riferimento ai diversi rilievi formulati negli avvisi di accertamento impugnati. L’Ufficio ha censurato la decisione sotto il profilo, di carattere generale, del difetto di motivazione,specificando poi che « il contribuente non ha fornito nessuna prova afferente le risorse finanziarie utilizzate negli esercizi dal 2004 al 2008 che gli hanno consentito di porre in essere gli atti singolarmente individuati nella parte emotiva degli avvisi di accertamento», chiedendo, quindi, in riforma della decisione gravata, di dichiarare la legittimità degli avvisi di accertamento. Le censure formulate dall’Agenzia delle entrate con l’appello investono, dunque,la sentenza di primo grado nella sua interezza e si risolvono nella richiesta di declaratoria della legittimità del proprio operato, in conformità di quanto già dedotto in primo grado, sicché deve escludersi la formazione di un giudicato interno, come pur e la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. 5. Con il quartomotivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’illegittimità della sentenza impugnata per carenza assoluta di motivazione, in violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 546/1992. Censura il ricorrente la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver rilevato che il contribuente «era promissario acquirente nei contratti preliminari di compravendita ed ha versato le caparre confirmatorie, mentre i relativi contratti definitivi sono stati stipulati, come acquirente, dalla figlia Monica, con lui convivente largamente priva di fonti di reddito, fino al 2005 perché fiscalmente a carico del padre, e dal 2006 in poi, perché ha dichiarato 500 euro lordi al mese», ha affermato che «pare del tutto evidente che fu il padre a deliberare efinanziare l'intera operazione immobiliare, con fonti di reddito rimaste ignote e, dunque , anche se lecite, senz'a ltro sottratte al fisco e largamente eccedenti il quinto del reddito dichiarato». Il motivo è infondato, avendo la CTR esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto di imputare l’incremento patrimoniale al contribuente, con argomentazioni idonee a rendere percepibile il fondamento della decisione (Cass., Sez. U., n. 22232/2016; conf. Cass. n. 13977 del 2019). 6. Con il quinto motivo si deduce, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR trascurato la circostanza che l’Ufficio, con autonomo avviso di accertamento, aveva imputato alla figlia del contribuente il medesimo incremento patrimoniale (euro 335,000,00) posto a fondamento della rettifica operata nei confronti dell’odierno ricorrente. 7. Con il sesto motivo si deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui imputa al contribuente l’acquisto effettuato dalla figlia, in violazione dell’art. 53 Cost. e dell’art. 38, comma 4, d.P.R. 600/73. Sostiene il ricorrente che il fatto certo posto a base di tale ultima norma, nella formulazione vigente ratione temporis, non poteva essere costituito da un’acquisizione patrimoniale da parte di soggetto diverso dalcontribuente accertato. 8. Con il settimo motivo si deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui presume che il ricorrente abbia finanziato l'acquisto effettuato della figlia,avendo la CTR fatto malgoverno delle norme che distribuiscono l’onere probatorio tra contribuente e A mministrazione finanziaria,in violazione degli artt. 2697 , 2727 e 2729 cod. civ. 9. I tre motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili.Invero, a fronte dell’accertamento in fatto operato dalla CTR, sulla base degli elementi indicati in sentenza, circa il ruolo rivestito dall’odierno ricorrente nell’intera operazione immobiliare , il contribuenteprospetta - sotto lo schermo della violazione di legge per quanto riguarda il sesto e il settimo motivo - una diversa valutazione delle risultanze fattuali, il cui apprezzamento è tuttavia riservato al giudice di merito. Si osserva anzitutto che «In t ema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità» (Cass. n. 3340 del 2019). Tanto premesso, va poi rammentato che con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le tante, Cass. n. 9097 del 2017).10.Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, per averela CTRaffermato che il reddito accertabile è superiore di oltre un quinto rispetto a quello dichiarato e per non aver verificato se lo scostamento tra i due redditi si è avuto per almeno due periodi di imposta;violazione dell’art.7 t.u.i.r. e dei principi sull'autonomia dei periodi di imposta, avendo raffrontato il reddito accertabile per via sintetica con quello dichiarato sull'intero periodo 2004-2008. Il motivo è infondato. Il ricorrente , invero, non ha dimostrato in concreto che l’applicazione dei criteri indicati avrebbe portato ad escludere l’incongruità del redditodichiarato. Per contro, dall’esame degli importi riportati in sentenza emerge che le spese sostenute dal contribuente sono superiori ad un quarto del reddito dichiarato. 11. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, avendo l’Agenzia delle entrate depositato mero atto di costituzione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titol
Sentenza Cassazione n. 25899/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris