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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11609/2024

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23032/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A.G.

AMATUCCI, 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]' ASILI D'INFANZIA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

MESSINA n. 2630/2014depositata il 18/09/2014 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] d’Infanzia”, ente pubblico svolgente attività di natura assistenziale, impugnava la cartella di pagamento emessa successivamente all’iscrizione a ruolo effettuata dall’Agenzia delle Entrate.

Tale atto impo-esattivo faceva seguito alla liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 relativa alla dichiarazione dei redditi presentata dalla contribuente per l’anno d’imposta 2002 e al mancato versamento dell’Irpeg per l’importo di euro 44.935,00 derivante dai canoni di locazione a terzi di immobili, poi aumentato ad euro 61.931,81 in sede di iscrizione a ruolo.

I giudizi di merito esitavano in favore della contribuente.

In particolare, la CTR, confermando la decisione della CTP, riteneva che le rendite immobiliari di un ente pubblico, avente finalità assistenziali, non costituissero attività commerciale a termini dell’art. 74 TUIR.

A tal fine ricordava come la contribuente fosse un “ente pubblico eretto ad ente morale con R.D. 26 novembre 1911, la cui natura di Ipab è sancita dalla Regione siciliana con decreto assessoriale n. 675 del 12 novembre 1987.

Scopo dell’Opera pia “[OSCURATO:PERSONA] d’Infanzia” è di raccogliere presso gli asili dell’Ente “Castiglione” e “Rusconi”, durante i giorni feriali e gratuitamente, i minori le cui famiglie versano in stato di bisogno e/o disagio morale e residenti preferibilmente nel Comune di Messina”.

Ricorre per la cassazione della sentenza l’Amministrazione finanziaria, che si affida ad un unico motivo di ricorso.

Spiega controricorso l’Agenzia della Riscossione.

Rimane intimata la contribuente.

CONSIDERATO In via pregiudiziale di rito, occorre rilevare che non risulta perfezionata la notificaall’[OSCURATO:PERSONA] del ricorso erariale introduttivo al presente giudizio mentre risult a perfezionata la notifica del controricorso adesivo dell’incaricato per la riscossione il ch è comporta la necessità di rinnovazione della notificazione alla parte contribuente.

Ed infatti, l’evenienza concreta un tentativo corretto di notificazione, solo parzialmente andato a buon fine, tale da richiedere la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291, primo comma, c.p.c., con l’avvertenza che la mancata o non tempestivarinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui lanotifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso percassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra validanotifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (cfr. Cass.

VI-3, n. 14742/2019).

P.Q.M.

La Corte ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di cassazione alla contribuente [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] di infanzia” entro sessanta giorni dalla comunicazione della prese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23032/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A.G. AMATUCCI, 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]' ASILI D'INFANZIA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA n. 2630/2014depositata il 18/09/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] d’Infanzia”, ente pubblico svolgente attività di natura assistenziale, impugnava la cartella di pagamento emessa successivamente all’iscrizione a ruolo effettuata dall’Agenzia delle Entrate. Tale atto impo-esattivo faceva seguito alla liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 relativa alla dichiarazione dei redditi presentata dalla contribuente per l’anno d’imposta 2002 e al mancato versamento dell’Irpeg per l’importo di euro 44.935,00 derivante dai canoni di locazione a terzi di immobili, poi aumentato ad euro 61.931,81 in sede di iscrizione a ruolo. I giudizi di merito esitavano in favore della contribuente. In particolare, la CTR, confermando la decisione della CTP, riteneva che le rendite immobiliari di un ente pubblico, avente finalità assistenziali, non costituissero attività commerciale a termini dell’art. 74 TUIR. A tal fine ricordava come la contribuente fosse un “ente pubblico eretto ad ente morale con R.D. 26 novembre 1911, la cui natura di Ipab è sancita dalla Regione siciliana con decreto assessoriale n. 675 del 12 novembre 1987. Scopo dell’Opera pia “[OSCURATO:PERSONA] d’Infanzia” è di raccogliere presso gli asili dell’Ente “Castiglione” e “Rusconi”, durante i giorni feriali e gratuitamente, i minori le cui famiglie versano in stato di bisogno e/o disagio morale e residenti preferibilmente nel Comune di Messina”. Ricorre per la cassazione della sentenza l’Amministrazione finanziaria, che si affida ad un unico motivo di ricorso. Spiega controricorso l’Agenzia della Riscossione. Rimane intimata la contribuente. CONSIDERATO In via pregiudiziale di rito, occorre rilevare che non risulta perfezionata la notificaall’[OSCURATO:PERSONA] del ricorso erariale introduttivo al presente giudizio mentre risult a perfezionata la notifica del controricorso adesivo dell’incaricato per la riscossione il ch è comporta la necessità di rinnovazione della notificazione alla parte contribuente. Ed infatti, l’evenienza concreta un tentativo corretto di notificazione, solo parzialmente andato a buon fine, tale da richiedere la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291, primo comma, c.p.c., con l’avvertenza che la mancata o non tempestivarinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui lanotifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso percassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra validanotifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (cfr. Cass. VI-3, n. 14742/2019). P.Q.M. La Corte ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di cassazione alla contribuente [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] di infanzia” entro sessanta giorni dalla comunicazione della prese
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