CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 dicembre 2025
Cassazione n. 32459/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4246/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege presso l’indiritto di posta elettronica certificata come in atti dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che ope legis la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.5433/2024 depositata il 12/08/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 4246/2025 Numero sezionale 859/2025 Numero di raccolta generale 32459/2025 Data pubblicazione 12/12/2025 ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 28/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4246/2025 Numero sezionale 859/2025 Numero di raccolta generale 32459/2025 Data pubblicazione 12/12/2025