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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09077/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso ricorso 31379-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 112, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2361/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 24/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipato del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia accoglieva il ricorso della parte contribuente per l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 4682/18/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Catania, depositata il 30 novembre 2017 e passata in cosa giudicata, con la quale era stato riconosciuto il diritto della parte contribuente al rimborso del 90% dei tributi versati per l'IRPEF relativamente agli anni d'imposta 1990, 1991, 1992, rilevando che l'Agenzia non aveva provveduto al pagamento integrale della somma dovuta ma solo al pagamento del 50%, a nulla valendo - in funzione dell'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza - l'eventuale convalida cui l'Agenzia delle entrate avesse provveduto in ordine al rimborso in questione in mancanza del relativo integrale pagamento.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, per violazione dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, a seguito delle modifiche apportate al suddetto comma 665 dal citato art. 16 octies, qualora l'ammontare Ric. 2020 n. 31379 sez.

MT - ud. 04-11-2021 -2- delle istanze ecceda le complessive risorse stanziate dalla norma, i rimborsi sono ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto, come anche evidenziato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 13677 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 novembre 2021.

Il resident Dep. , M uro Moc4 i te-li- (-TE ka

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso ricorso 31379-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 112, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2361/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 24/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipato del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia accoglieva il ricorso della parte contribuente per l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 4682/18/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Catania, depositata il 30 novembre 2017 e passata in cosa giudicata, con la quale era stato riconosciuto il diritto della parte contribuente al rimborso del 90% dei tributi versati per l'IRPEF relativamente agli anni d'imposta 1990, 1991, 1992, rilevando che l'Agenzia non aveva provveduto al pagamento integrale della somma dovuta ma solo al pagamento del 50%, a nulla valendo - in funzione dell'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza - l'eventuale convalida cui l'Agenzia delle entrate avesse provveduto in ordine al rimborso in questione in mancanza del relativo integrale pagamento. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, per violazione dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, a seguito delle modifiche apportate al suddetto comma 665 dal citato art. 16 octies, qualora l'ammontare Ric. 2020 n. 31379 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- delle istanze ecceda le complessive risorse stanziate dalla norma, i rimborsi sono ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto, come anche evidenziato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 13677 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 novembre 2021. Il resident Dep. , M uro Moc4 i te-li- (-TE ka
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