CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 25181/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LA SPEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 29 settembre 2022 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: 1) sentenza del Tribunale di Cuneo, del 21 febbraio 2020, per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., di condanna alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 300,00 di multa; 2) sentenza del Tribunale di Brescia, del 20 aprile 2021, per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., di condanna alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 206,00 di multa; 3) sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], del 9 maggio 2021, per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., di condanna alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 100,00 di multa; 4) decreto penale del GIP del Tribunale di Trani, del 27 maggio 2020, per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., di condanna alla pena di 4.500,00 euro di multa, in sostituzione di mesi due di reclusione, ed euro 50 di multa. Il giudice dell'esecuzione, evidenziando la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha ritenuto la sussistenza della continuazione e rideterminato la pena finale in anni 1 e mesi 3 di reclusione, oltre ad euro 900,00 di multa, sulla base del seguente calcolo: pena base di mesi 9 di reclusione ed euro 300,00 di multa per i reati di cui alla sentenza sub 1), aumentata di ulteriori mesi 2 di reclusione ed euro 200,00 di multa per ciascun reato di cui alle sentenze sub 2) e 3) ed al decreto penale sub 4) sopracitati. 2. Il ricorrente, con unico motivo di ricorso, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671, cod. proc. pen., ed il corrispondente vizio di motivazione nella quantificazione degli aumenti per aver, il giudice, pur operando un'effettiva diminuzione rispetto alla somma algebrica tra le condanne, compiuto un aumento specifico per la sanzione di cui al decreto penale sub 4) superiore alla pena stabilita in sede di cognizione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga accolto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, Sentenza n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735). Secondo la pronuncia Nocerino, il modello processuale delineato dagli artt.666 e ss. cod. proc. pen. prevede, infatti, che il giudice dell'esecuzione venga adito direttamente dall'interessato, il quale con la domanda delinea l'ambito della conoscenza rimessa al giudice, sicché questi, secondo il principio devolutivo, non può introdurre effetti non domandati, peggiorativi della posizione dell'istante, in assenza di richieste in tal senso della pubblica accusa. Se rientra nello schema giuridico del giudizio di merito e della fase di gravame la possibilità, per il giudice dell'appello, di ritenere più o meno grave una condotta e, con riferimento all'art. 597 cod. proc. pen., fermo restando il limite massimo, in tale ambito graduare le pene in misura diversa da quella fissata dal giudice di primo grado, tale potestà è viceversa inibita al giudice dell'esecuzione che, nell'applicazione della disciplina di cui all'art. 671 cod. proc. pen., è privo di quel grado di conoscenza del fatto e della colpevolezza dell'imputato proprie del giudice della cognizione. Nel caso in esame, l'aumento di mesi 2 di reclusione ed euro 200,00 di multa per un reato (quello oggetto della pronuncia sub 4) che il giudice della cognizione aveva ritenuto di punire con la pena di 4.500 euro di multa, in sostituzione di 2 mesi di reclusione, ed euro 50 di multa, è pertanto, inflitto in violazione di legge. Inoltre, determinando la pena in misura identica per ciascuno dei reati satellite, il giudice dell'esecuzione non consente di comprendere se lo stesso ha tenuto conto anche delle riduzioni per il rito che caratterizzavano alcuni dei reati posti in continuazione. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto con rinvio per nuovo giudizio su tale punto. 2. Al giudizio di rinvio non potrà partecipare lo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, in osservanza di quanto deciso da Corte Costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. , nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di La