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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 marzo 1970

Cassazione n. 03308/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/03/1970 avverso l'ordinanza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG e quelle dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Salerno, con ordinanza del 10/2/2021, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], subita dal 16/2/2010 al 21/7/2016 in regime di detenzione in carcere, a seguito di ordinanza di custodia cautelare del 12/2/2010 del GIP di Potenza.

Il ricorrente era indagato nell'ambito di un unico procedimento, che veniva successivamente sdoppiato, e accusato di far parte di due associazioni a delin- quere di stampo mafioso - rispettivamente facenti capo ad [OSCURATO:PERSONA] (capo B) e Saverio RIVIEZZI (capo A) - nate a seguito della "gemmazione" dal clan c.d.

"Basilischi", nonché di porto, detenzione e ricettazione di armi aggravati dalla finalità agevolatrice dell'associazione ex art. 7 L. 203/91 (C e D) e dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 110,cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/90 (capi L ed O), il primo dei quali riguardava 100-200 grammi di hashish e il capo O) sostanza imprecisata per qualità e quantità, anche questi con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, quest'ultimo risulta costituito a metà circa degli anni novanta da un progetto di [OSCURATO:PERSONA] - poi divenuto collaboratore di giustizia - di riunire in una sorta di confederazione i gruppi crimi- nali operanti in Lucania in modo da conservare il controllo delle attività illecite in quei territori attraverso un sodalizio che per dimensioni fosse in grado di resistere all'espansione nei medesimi delle potenti organizzazioni originarie delle regioni li- mitrofe e con le quali pure egli vantava dei collegamenti.

Successivamente al 2002, tale originario sodalizio, sarebbe stato scomposto in più gruppi dotati di una propria autonomia, ognuno dei quali controllava una diversa zona territoriale della regione Basilicata.

Oltre le ipotesi associative, risultano oggetto di accertamento reati in materia di stupefacenti ed armi, anche aggravati dalla finalità mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato in primo grado nel primo procedimento alla pena di anni 10 di reclusione e nel secondo veniva assolto per i capi C e D perché il fatto non sussiste e condannato alla pena di anni 12 di reclusione e 30.000 euro di multa per i capi A, L e O. La Corte di Appello di Potenza, riuniti i procedimenti, con sentenza del 18/2/2015, lo condannava alla pena di anni 11 e mesi 6 di reclusione ed e 11.000,00 di multa.

Su ricorso, tra gli altri, dell'odierno ricorrente, con sentenza n. 34684/16 del 13/7/2016 la Terza Sezione penale di questa Corte annullava con rinvio la sen- tenza impugnata nei confronti del Sani quanto all'associazione di cui al capo A) ed all'aggravante ex art. 7

I. 207/91.All'esito del giudizio di rinvio, la Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 20/7/2018, divenuta irrevocabile il 3/12/2018, assolveva il Sarli dai reati asso- ciativi di cui ai capi A) e B) e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7

I. 207/91, di- chiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione quanto ai reati di cui ai capi L) e O), sentenza che diveniva irrevocabile il 3/12/2018. [OSCURATO:PERSONA], dunque, risulta avere subito una carcerazione preventiva pari ad anni 6, mesi 5 e gg. 5 dal 16/12/2010 al 21/7/2016, ma il giudice della riparazione, come detto in premessa, gli ha negato il chiesto indennizzo.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo, quale unico, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen, la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. in relazione all'art. 5 CEDU e vizio di motivazione in relazione al comporta- mento doloso o gravemente colposo.

Il ricorrente preliminarmente evidenzia di essere stato ritenuto partecipe di due distinte associazioni mafiose (capi A e B), di porto e detenzione di armi e ricettazione aggravato dall'art. 7 L. 203/1991 (capi C e D) e di aver scontato più di sei anni di custodia cautelare in carcere, ma di non essere mai stato imputato per associazione ex art. 74 DPR 309/90, come erroneamente scrive la Corte sa- lernitana nella premessa del provvedimento impugnato.

Precisa di avere sempre professato la propria innocenza fin dall'interrogatorio di garanzia e di aver proposto innumerevoli istanze di scarcerazione, sempre ri- gettate, fino alla scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare. [OSCURATO:PERSONA] si duole che il giudice della riparazione lo abbia considerato, chiaman- dolo erroneamente Stolfi, partecipe delle due consorterie mafiose e abbia altresì ritenuto che, sebbene assolto, abbia dato vita ad una associazione criminale anche se non mafiosa, sulla base di mere supposizioni, limitandosi ad affermare la sua partecipazione all'associazione senza richiamare alcun fatto o episodio a supporto della propria tesi.

Il ricorrente obietta che la partecipazione ad associazioni non mafiose è un postulato del giudice della riparazione, privo di motivazione, mentre dalle sentenze di annullamento e di rinvio nulla emerge in tal senso, emergendo invece che il progetto associativo rimaneva confinato alla fase ideativa.

L'ordinanza impugnata, pur richiamando i principi di questa Corte, non ne farebbe buon uso, in quanto motiverebbe esclusivamente sulla base di presunzioni e non su fatti emergenti dai provvedimenti.

Ad esempio, la Corte salernitana parla di associazione dotata di armi facendo riferimento ai capi G), H) e I), dei quali il Sarli non risponde.Ci si duole della mancanza di specificità dell'ordinanza impugnata che, redatta con la tecnica del "copia e incolla", più volte confonde il nome di Sarli, con quello di [OSCURATO:PERSONA].

Nell'impugnato provvedimento non vengono evidenziati i comportamenti ex- traprocessuali dello stesso, che avrebbero determinato l'ingiusta carcerazione e che costituirebbero la condotta dolosa o gravemente colposa.

Si ribadisce che il ricorrente non si sottraeva all'interrogatorio di garanzia e professava la propria innocenza partecipando attivamente al processo.

Certamente tale comportamento non può identificarsi nella chiamata in cor- reità da parte di altri coimputati, ritenuti inattendibili.

La sentenza di annullamento ha censurato l'analisi acritica del contenuto dei collaboratori e il giudice del rinvio ha ritenuto le dichiarazioni dei collaboratori ge- neriche e inidonee a ricostruire l'organigramma e i ruoli nell'associazione limitan- dosi gli stessi collaboratori a collocare in un gruppo o in un altro i coimputati.

L'impugnata ordinanza invece e farebbe riferimento all'attendibilità dei colla- boratori senza alcuna motivazione nonostante l'evidente contrasto con quanto ri- tenuto dai giudici di merito.

Si richiamano le sentenze di questa Corte, Sez.

Un. n.42 del 13/12/95 dep. 96 Rv. 203638 e Sez. 4 n. 4372/2014.

Si aggiunge, inoltre che la corte salernitana addebita al Sarli le vicende legate allo spaccio e la sua contiguità alle realtà criminose di traffico legate al traffico di stupefacenti, mentre il ricorrente non ha subito la misura per reati di traffico di sostanze stupefacenti.

Il Tribunale di Potenza condannava il Sarli per i capi L) e O), il primo dei quali riguardava 100-200 grammi di hashish e il capo O) sostanza imprecisata per qua- lità e quantità, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa.

La Corte di Appello di Salerno dichiarava il proscioglimento per prescrizione da tali reati, ma ciò costituirebbe colpa grave in evidente violazione dei principi stabiliti da questa Corte, non essendo stata la carcerazione applicata per tali reati.

Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con tutte le con- seguenze di legge.

3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 8/11/2021 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del proposto ricorso.

4. In data 7/12/2021 ha rassegnato le proprie conclusioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocature Generale dello Stato che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il dedotto vizio motivazionale si palesa fondato ed è assorbente rispetto alla proposta violazione di legge, che peraltro non sussiste.

2. Ed invero, fondatamente il ricorrente evidenzia che la motivazione del prov- vedimento impugnato appare insufficiente e confusionaria fin dal suo incipit, lad- dove, in premessa, tra i titoli che hanno giustificato la misura cautelare, protrattasi per oltre sei anni, a carico dell'odierno ricorrente, la Corte salernitana menziona l'art. 74 Dpr. 309/90, imputazione che non pare trovare riscontro nell'incarta- mento processuale a carico del Sani.

Viceversa, l'ordinanza impugnata non dice se tra i reati che giustificavano la cautela vi fossero anche le contestazioni di cui all'art. 73 Dpr. 309/90 di cui ai capi L) ed 09 per i quali non c'è stata assoluzione, bensì sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Se così fosse, peraltro, si sarebbe di fronte ad una causa ostativa al ricono- scimento del beneficio, atteso che questa Corte di legittimità ha in più occasioni sottolineato come il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste impedisce il sorgere del diritto se ed in quanto sia autonomamente ido- nea a legittimare la compressione della libertà, irrilevante risultando il pieno pro- scioglimento delle altre imputazioni (cfr. Sez. 3, n. 2451 del 9/10/2014, dep. 2015, Damia, Rv. 262396, in linea con SSUU 4187/09 del 30/10/2008, Pellegrino e con Sez. 4, n. 22058/2018, Dogaru).

3. In ogni caso, il provvedimento impugnato non individua in maniera chiara quale sia stata la condotta colposa, che riveli eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, addebitabile al Sarli tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria (cfr. ex multis Sez. 4, n. 43302/2008; Sez. 4, n. 45418/2010; Sez. 4, n. 1710/2014; Sez. 4, n. 1422/2013).

Anche il riferimento alla partecipazione, comunque, ad un'associazione crimi- nosa, ancorché non riconducibile alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416bis cod. pen., appare confuso, laddove il giudice della riparazione (cfr. pag. 4 del provvedimento impugnato) opera un errato riferimento a tal Stolfi e richiama una serie di reati (quelli di cui ai capi G, H ed I) per i quali il Sarli non è mai stato imputato.Nemmeno pare chiaro, infine, il riferimento alle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia Caggiano e Cosentino di cui a pag. 5 dell'ordinanza impu- gnata.

4. S'impone, pertanto, che la posizione del richiedente venga nuovamente valutata.

Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato con rinvio alla Corte di Appello di Salerno, cui va anche demandata la regolamentazione delle spese tra le parti in questo giudizio di legittimità, non potendosi tuttavia non evidenziare che le argomentazioni spese dal Ministero resistente appaiono del tutto generiche e prive di alcun riferimento concreto alla vicenda in esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Salerno, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti in que- sto giudizio di legittimit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/03/1970 avverso l'ordinanza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG e quelle dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Salerno, con ordinanza del 10/2/2021, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], subita dal 16/2/2010 al 21/7/2016 in regime di detenzione in carcere, a seguito di ordinanza di custodia cautelare del 12/2/2010 del GIP di Potenza. Il ricorrente era indagato nell'ambito di un unico procedimento, che veniva successivamente sdoppiato, e accusato di far parte di due associazioni a delin- quere di stampo mafioso - rispettivamente facenti capo ad [OSCURATO:PERSONA] (capo B) e Saverio RIVIEZZI (capo A) - nate a seguito della "gemmazione" dal clan c.d. "Basilischi", nonché di porto, detenzione e ricettazione di armi aggravati dalla finalità agevolatrice dell'associazione ex art. 7 L. 203/91 (C e D) e dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 110,cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/90 (capi L ed O), il primo dei quali riguardava 100-200 grammi di hashish e il capo O) sostanza imprecisata per qualità e quantità, anche questi con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, quest'ultimo risulta costituito a metà circa degli anni novanta da un progetto di [OSCURATO:PERSONA] - poi divenuto collaboratore di giustizia - di riunire in una sorta di confederazione i gruppi crimi- nali operanti in Lucania in modo da conservare il controllo delle attività illecite in quei territori attraverso un sodalizio che per dimensioni fosse in grado di resistere all'espansione nei medesimi delle potenti organizzazioni originarie delle regioni li- mitrofe e con le quali pure egli vantava dei collegamenti. Successivamente al 2002, tale originario sodalizio, sarebbe stato scomposto in più gruppi dotati di una propria autonomia, ognuno dei quali controllava una diversa zona territoriale della regione Basilicata. Oltre le ipotesi associative, risultano oggetto di accertamento reati in materia di stupefacenti ed armi, anche aggravati dalla finalità mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato in primo grado nel primo procedimento alla pena di anni 10 di reclusione e nel secondo veniva assolto per i capi C e D perché il fatto non sussiste e condannato alla pena di anni 12 di reclusione e 30.000 euro di multa per i capi A, L e O. La Corte di Appello di Potenza, riuniti i procedimenti, con sentenza del 18/2/2015, lo condannava alla pena di anni 11 e mesi 6 di reclusione ed e 11.000,00 di multa. Su ricorso, tra gli altri, dell'odierno ricorrente, con sentenza n. 34684/16 del 13/7/2016 la Terza Sezione penale di questa Corte annullava con rinvio la sen- tenza impugnata nei confronti del Sani quanto all'associazione di cui al capo A) ed all'aggravante ex art. 7 I. 207/91.All'esito del giudizio di rinvio, la Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 20/7/2018, divenuta irrevocabile il 3/12/2018, assolveva il Sarli dai reati asso- ciativi di cui ai capi A) e B) e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 I. 207/91, di- chiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione quanto ai reati di cui ai capi L) e O), sentenza che diveniva irrevocabile il 3/12/2018. [OSCURATO:PERSONA], dunque, risulta avere subito una carcerazione preventiva pari ad anni 6, mesi 5 e gg. 5 dal 16/12/2010 al 21/7/2016, ma il giudice della riparazione, come detto in premessa, gli ha negato il chiesto indennizzo. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo, quale unico, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen, la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. in relazione all'art. 5 CEDU e vizio di motivazione in relazione al comporta- mento doloso o gravemente colposo. Il ricorrente preliminarmente evidenzia di essere stato ritenuto partecipe di due distinte associazioni mafiose (capi A e B), di porto e detenzione di armi e ricettazione aggravato dall'art. 7 L. 203/1991 (capi C e D) e di aver scontato più di sei anni di custodia cautelare in carcere, ma di non essere mai stato imputato per associazione ex art. 74 DPR 309/90, come erroneamente scrive la Corte sa- lernitana nella premessa del provvedimento impugnato. Precisa di avere sempre professato la propria innocenza fin dall'interrogatorio di garanzia e di aver proposto innumerevoli istanze di scarcerazione, sempre ri- gettate, fino alla scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare. [OSCURATO:PERSONA] si duole che il giudice della riparazione lo abbia considerato, chiaman- dolo erroneamente Stolfi, partecipe delle due consorterie mafiose e abbia altresì ritenuto che, sebbene assolto, abbia dato vita ad una associazione criminale anche se non mafiosa, sulla base di mere supposizioni, limitandosi ad affermare la sua partecipazione all'associazione senza richiamare alcun fatto o episodio a supporto della propria tesi. Il ricorrente obietta che la partecipazione ad associazioni non mafiose è un postulato del giudice della riparazione, privo di motivazione, mentre dalle sentenze di annullamento e di rinvio nulla emerge in tal senso, emergendo invece che il progetto associativo rimaneva confinato alla fase ideativa. L'ordinanza impugnata, pur richiamando i principi di questa Corte, non ne farebbe buon uso, in quanto motiverebbe esclusivamente sulla base di presunzioni e non su fatti emergenti dai provvedimenti. Ad esempio, la Corte salernitana parla di associazione dotata di armi facendo riferimento ai capi G), H) e I), dei quali il Sarli non risponde.Ci si duole della mancanza di specificità dell'ordinanza impugnata che, redatta con la tecnica del "copia e incolla", più volte confonde il nome di Sarli, con quello di [OSCURATO:PERSONA]. Nell'impugnato provvedimento non vengono evidenziati i comportamenti ex- traprocessuali dello stesso, che avrebbero determinato l'ingiusta carcerazione e che costituirebbero la condotta dolosa o gravemente colposa. Si ribadisce che il ricorrente non si sottraeva all'interrogatorio di garanzia e professava la propria innocenza partecipando attivamente al processo. Certamente tale comportamento non può identificarsi nella chiamata in cor- reità da parte di altri coimputati, ritenuti inattendibili. La sentenza di annullamento ha censurato l'analisi acritica del contenuto dei collaboratori e il giudice del rinvio ha ritenuto le dichiarazioni dei collaboratori ge- neriche e inidonee a ricostruire l'organigramma e i ruoli nell'associazione limitan- dosi gli stessi collaboratori a collocare in un gruppo o in un altro i coimputati. L'impugnata ordinanza invece e farebbe riferimento all'attendibilità dei colla- boratori senza alcuna motivazione nonostante l'evidente contrasto con quanto ri- tenuto dai giudici di merito. Si richiamano le sentenze di questa Corte, Sez. Un. n.42 del 13/12/95 dep. 96 Rv. 203638 e Sez. 4 n. 4372/2014. Si aggiunge, inoltre che la corte salernitana addebita al Sarli le vicende legate allo spaccio e la sua contiguità alle realtà criminose di traffico legate al traffico di stupefacenti, mentre il ricorrente non ha subito la misura per reati di traffico di sostanze stupefacenti. Il Tribunale di Potenza condannava il Sarli per i capi L) e O), il primo dei quali riguardava 100-200 grammi di hashish e il capo O) sostanza imprecisata per qua- lità e quantità, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. La Corte di Appello di Salerno dichiarava il proscioglimento per prescrizione da tali reati, ma ciò costituirebbe colpa grave in evidente violazione dei principi stabiliti da questa Corte, non essendo stata la carcerazione applicata per tali reati. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con tutte le con- seguenze di legge. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 8/11/2021 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del proposto ricorso. 4. In data 7/12/2021 ha rassegnato le proprie conclusioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocature Generale dello Stato che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il dedotto vizio motivazionale si palesa fondato ed è assorbente rispetto alla proposta violazione di legge, che peraltro non sussiste. 2. Ed invero, fondatamente il ricorrente evidenzia che la motivazione del prov- vedimento impugnato appare insufficiente e confusionaria fin dal suo incipit, lad- dove, in premessa, tra i titoli che hanno giustificato la misura cautelare, protrattasi per oltre sei anni, a carico dell'odierno ricorrente, la Corte salernitana menziona l'art. 74 Dpr. 309/90, imputazione che non pare trovare riscontro nell'incarta- mento processuale a carico del Sani. Viceversa, l'ordinanza impugnata non dice se tra i reati che giustificavano la cautela vi fossero anche le contestazioni di cui all'art. 73 Dpr. 309/90 di cui ai capi L) ed 09 per i quali non c'è stata assoluzione, bensì sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Se così fosse, peraltro, si sarebbe di fronte ad una causa ostativa al ricono- scimento del beneficio, atteso che questa Corte di legittimità ha in più occasioni sottolineato come il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste impedisce il sorgere del diritto se ed in quanto sia autonomamente ido- nea a legittimare la compressione della libertà, irrilevante risultando il pieno pro- scioglimento delle altre imputazioni (cfr. Sez. 3, n. 2451 del 9/10/2014, dep. 2015, Damia, Rv. 262396, in linea con SSUU 4187/09 del 30/10/2008, Pellegrino e con Sez. 4, n. 22058/2018, Dogaru). 3. In ogni caso, il provvedimento impugnato non individua in maniera chiara quale sia stata la condotta colposa, che riveli eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, addebitabile al Sarli tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria (cfr. ex multis Sez. 4, n. 43302/2008; Sez. 4, n. 45418/2010; Sez. 4, n. 1710/2014; Sez. 4, n. 1422/2013). Anche il riferimento alla partecipazione, comunque, ad un'associazione crimi- nosa, ancorché non riconducibile alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416bis cod. pen., appare confuso, laddove il giudice della riparazione (cfr. pag. 4 del provvedimento impugnato) opera un errato riferimento a tal Stolfi e richiama una serie di reati (quelli di cui ai capi G, H ed I) per i quali il Sarli non è mai stato imputato.Nemmeno pare chiaro, infine, il riferimento alle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia Caggiano e Cosentino di cui a pag. 5 dell'ordinanza impu- gnata. 4. S'impone, pertanto, che la posizione del richiedente venga nuovamente valutata. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato con rinvio alla Corte di Appello di Salerno, cui va anche demandata la regolamentazione delle spese tra le parti in questo giudizio di legittimità, non potendosi tuttavia non evidenziare che le argomentazioni spese dal Ministero resistente appaiono del tutto generiche e prive di alcun riferimento concreto alla vicenda in esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Salerno, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti in que- sto giudizio di legittimit
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