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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41666/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, reiterando argomenti già disattesi nei giudizi di merito, è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento, congruamente disattendendo le questioni loro devolute (si vedano, in particolare, pagg. 9 — 10); osservato che le censure inerenti al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. peri. sono prive di specificità e manifestamente infondate alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678), secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è sufficiente che la motivazione dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., come avvenuto nella specie, nella pienezza della giurisdizione di merito (si veda pag. 11, sulla non irrilevanza dell'importo); considerato che anche il secondo motivo, che genericamente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato ed in ragione di quanto precedentemente esposto, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, connotata da lineare e coerente logicità e rispondente alle doglianze difensive dell'appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 sette

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, reiterando argomenti già disattesi nei giudizi di merito, è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento, congruamente disattendendo le questioni loro devolute (si vedano, in particolare, pagg. 9 — 10); osservato che le censure inerenti al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. peri. sono prive di specificità e manifestamente infondate alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678), secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è sufficiente che la motivazione dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., come avvenuto nella specie, nella pienezza della giurisdizione di merito (si veda pag. 11, sulla non irrilevanza dell'importo); considerato che anche il secondo motivo, che genericamente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato ed in ragione di quanto precedentemente esposto, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, connotata da lineare e coerente logicità e rispondente alle doglianze difensive dell'appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 sette
Sentenza Cassazione n. 41666/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris