CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31823/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 81, 48, 479 cod. pen., riducendo l'entità della pena; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione circa l'effettiva sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna la cui motivazione risulta, peraltro, non solo esistente ma anche connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; Considerato poi che lo stesso motivo di doglianza risulta privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso