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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 22052/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20995/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pec presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 8133/2023depositata il 21/03/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza n. 81 33 del 21/03/2023 la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione (di seguito Isiradio) e dai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 4992 / 29 /1 6 del 20/05/2016 della Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR), la quale aveva a sua volta rigettato l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 22647/22/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP). 1.1.Con tale ultima sentenza, la CTP aveva rigettato il ricorso di società e soci nei confronti di due avvisi di accertamento rispettivamente notificati alla società, per IRAP e IVA, e ai soci, per IRPEF, con riferimento all’anno d’imposta 2009. 2.Avverso la menzionata ordinanza della Corte di cassazione Isiradio e soci proponeva no ricorso per revocazione, affidato a due motivi. 3.AE resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Isiradio e soci affidano il proprio ricorso per revocazione a due motivi, evidenziando la sussistenza di due distinti errori di fatto che caratterizzerebbero l’ordinanza n. 8133/2023 della S.C. 1.1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 391 bise 395, n. 4, cod. proc. civ., quest’ultimo richiamato dall’art. 64 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in ragione del seguente errore di fatto: la S.C. non avrebbe rilevato d’ufficio la sussistenza di un giudicato esterno, costituito dall’ordinanza n. 8155/2023 resa in pari data dalla Corte. 1.2.Con il secondo motivo di ricorso si contesta la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 391 bise 395, n. 4, cod. proc. civ., quest’ultimo richiamato dall’art. 64 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in ragione del seguente errore di fatto: la S.C. non avrebbe rilevato la sussistenza di un giudicato interno. 2.Orbene, in via generale, va evidenziato che l’errore di fatto che può dar luogo alla revocazione della sentenza, anche della Corte di cassazione (cfr., ex multis, Cass.

S.U. n. 5303 del 12/06/1997; Cass.

S.U. n. 26022 del 30/10/2008; Cass.

S.U. n. 13181 del 28/05/2013; Cass. n. 6198 del 22/03/2005; Cass n. 836 del 23/01/2012; Cass. n. 9835 del 15/06/2012; Cass. n. 4605 del 22/02/2013; Cass. n. 22569 del 02/10/2013; Cass. n. 26479 del 21/12/2016; Cass. n. 8615 del 03/04/2017): a) deve consistere nell'erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato e purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio, e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti di causa non sia stata contestata dalle parti; b) non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche; c) deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve risolversi esclusivamente in un vizio di assunzione del "fatto", che può anche consistere nel contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice (quali la sentenza impugnata o gli atti di parte), e non può, quindi, concernere il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti. 2.1.In particolare, si è ritenuto che l'errore revocatorio sia configurabile in caso di omessa percezione sia dell'esistenza di un motivo di ricorso (Cass. nn. 4605 e 22569 del 2013, citt.), sia di questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite (Cass.

S.U. n. 23833 del 23/11/2015; Cass. n. 26479 del 2016, cit.; Cass. n. 7988 del 30/03/2018; Cass. n. 23502 del 28/09/2018; Cass. n. 1897 del 24/01/2022). 3.Ciò premesso in punto di diritto, il primo motivo è inammissibile. 3.1.La ricorrente sostiene che la Corte, affermando la non conoscibilità della esistenza di una frode IVA in capo ad Isiradio con riferimento all’anno d’imposta 2010 (ordinanza n. 8155/2023) e la conoscibilità della frode medesima con riferimento all’anno d’imposta 2009 (ordinanza n. 8133/2023), avrebbe omesso di considerare il giudicato esterno costituito dalla prima sentenza, sicuramente rilevabile d’ufficio. 3.2.Va, peraltro, evidenziato che l’errore denunciato non è di fatto, in quanto consiste nell’omessa valutazione della portata precettiva, nel procedimento la cui ordinanza è oggetto di revocazione, del giudicato esterno costituito da altra ordinanza emessa dalla Corte medesima in pari data e che la stessa ben conosceva: l’errore si risolve, pertanto, al più, in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali ed è, in ogni caso , qualificabile come errore di giudizio (cfr. Cass. n. 5326 del 21/02/2023; Cass. n. 4859 del 14/05/1998). 4.Ugualmente inammissibile è il secondo motivo di ricorso. 4.1.I ricorrenti sostengono che la Corte ha erroneamente ritenuto la sussistenza di un giudicato interno implicito in ordine alla indeducibilità dei costi da reato, indeducibilità mai contestata da AE nell’atto impositivo. 4.2.In realtà, a parte il fatto che la questione affrontata dalla Corte riguarda lo ius superveniens (sicché è del tutto normale che l’avviso di accertamento non faccia riferimento alla questione della indeducibilità dei costi da reato), la ritenuta sussistenza di un giudicato interno implicito costituisce, ancora una volta, manifestazione di giudizio, implicando una valutazione degli atti di causa e non si traduce in un errore di fatto. 5.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e i ricorrenti vanno condannati al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite superiore ad euro 520.000,00. 5.1.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 10.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20995/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pec presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 8133/2023depositata il 21/03/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza n. 81 33 del 21/03/2023 la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione (di seguito Isiradio) e dai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 4992 / 29 /1 6 del 20/05/2016 della Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR), la quale aveva a sua volta rigettato l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 22647/22/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP). 1.1.Con tale ultima sentenza, la CTP aveva rigettato il ricorso di società e soci nei confronti di due avvisi di accertamento rispettivamente notificati alla società, per IRAP e IVA, e ai soci, per IRPEF, con riferimento all’anno d’imposta 2009. 2.Avverso la menzionata ordinanza della Corte di cassazione Isiradio e soci proponeva no ricorso per revocazione, affidato a due motivi. 3.AE resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Isiradio e soci affidano il proprio ricorso per revocazione a due motivi, evidenziando la sussistenza di due distinti errori di fatto che caratterizzerebbero l’ordinanza n. 8133/2023 della S.C. 1.1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 391 bise 395, n. 4, cod. proc. civ., quest’ultimo richiamato dall’art. 64 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in ragione del seguente errore di fatto: la S.C. non avrebbe rilevato d’ufficio la sussistenza di un giudicato esterno, costituito dall’ordinanza n. 8155/2023 resa in pari data dalla Corte. 1.2.Con il secondo motivo di ricorso si contesta la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 391 bise 395, n. 4, cod. proc. civ., quest’ultimo richiamato dall’art. 64 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in ragione del seguente errore di fatto: la S.C. non avrebbe rilevato la sussistenza di un giudicato interno. 2.Orbene, in via generale, va evidenziato che l’errore di fatto che può dar luogo alla revocazione della sentenza, anche della Corte di cassazione (cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 5303 del 12/06/1997; Cass. S.U. n. 26022 del 30/10/2008; Cass. S.U. n. 13181 del 28/05/2013; Cass. n. 6198 del 22/03/2005; Cass n. 836 del 23/01/2012; Cass. n. 9835 del 15/06/2012; Cass. n. 4605 del 22/02/2013; Cass. n. 22569 del 02/10/2013; Cass. n. 26479 del 21/12/2016; Cass. n. 8615 del 03/04/2017): a) deve consistere nell'erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato e purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio, e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti di causa non sia stata contestata dalle parti; b) non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche; c) deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve risolversi esclusivamente in un vizio di assunzione del "fatto", che può anche consistere nel contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice (quali la sentenza impugnata o gli atti di parte), e non può, quindi, concernere il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti. 2.1.In particolare, si è ritenuto che l'errore revocatorio sia configurabile in caso di omessa percezione sia dell'esistenza di un motivo di ricorso (Cass. nn. 4605 e 22569 del 2013, citt.), sia di questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite (Cass. S.U. n. 23833 del 23/11/2015; Cass. n. 26479 del 2016, cit.; Cass. n. 7988 del 30/03/2018; Cass. n. 23502 del 28/09/2018; Cass. n. 1897 del 24/01/2022). 3.Ciò premesso in punto di diritto, il primo motivo è inammissibile. 3.1.La ricorrente sostiene che la Corte, affermando la non conoscibilità della esistenza di una frode IVA in capo ad Isiradio con riferimento all’anno d’imposta 2010 (ordinanza n. 8155/2023) e la conoscibilità della frode medesima con riferimento all’anno d’imposta 2009 (ordinanza n. 8133/2023), avrebbe omesso di considerare il giudicato esterno costituito dalla prima sentenza, sicuramente rilevabile d’ufficio. 3.2.Va, peraltro, evidenziato che l’errore denunciato non è di fatto, in quanto consiste nell’omessa valutazione della portata precettiva, nel procedimento la cui ordinanza è oggetto di revocazione, del giudicato esterno costituito da altra ordinanza emessa dalla Corte medesima in pari data e che la stessa ben conosceva: l’errore si risolve, pertanto, al più, in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali ed è, in ogni caso , qualificabile come errore di giudizio (cfr. Cass. n. 5326 del 21/02/2023; Cass. n. 4859 del 14/05/1998). 4.Ugualmente inammissibile è il secondo motivo di ricorso. 4.1.I ricorrenti sostengono che la Corte ha erroneamente ritenuto la sussistenza di un giudicato interno implicito in ordine alla indeducibilità dei costi da reato, indeducibilità mai contestata da AE nell’atto impositivo. 4.2.In realtà, a parte il fatto che la questione affrontata dalla Corte riguarda lo ius superveniens (sicché è del tutto normale che l’avviso di accertamento non faccia riferimento alla questione della indeducibilità dei costi da reato), la ritenuta sussistenza di un giudicato interno implicito costituisce, ancora una volta, manifestazione di giudizio, implicando una valutazione degli atti di causa e non si traduce in un errore di fatto. 5.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e i ricorrenti vanno condannati al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite superiore ad euro 520.000,00. 5.1.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 10.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell
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