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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20472/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANGELA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.455 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 - bis cod. pen. e la mancata applicazione della sanzione sostitutiva richiesta, è intrinsecamente generico, poiché si esaurisce in una mera proposizione che rivendica i benefici senza indicare in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, all'imputata sarebbero spettate le attenuanti generiche e la sanzione sostitutiva; Vista la memoria depositata dal difensore della ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso, poiché evidenzia la mancata risposta sulla applicazione delle pene sostitutive; profilo che però non vale a recuperare una inammissibilità derivante dalla assenza di specificità del motivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANGELA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.455 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 - bis cod. pen. e la mancata applicazione della sanzione sostitutiva richiesta, è intrinsecamente generico, poiché si esaurisce in una mera proposizione che rivendica i benefici senza indicare in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, all'imputata sarebbero spettate le attenuanti generiche e la sanzione sostitutiva; Vista la memoria depositata dal difensore della ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso, poiché evidenzia la mancata risposta sulla applicazione delle pene sostitutive; profilo che però non vale a recuperare una inammissibilità derivante dalla assenza di specificità del motivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 20472/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris