CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 37882/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo A 1-4, ct: -é [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per furto aggravato dalla violenza sulle cose. Secondo quanto si legge in sentenza l'imputato fu fermato da personale della Questura di Pescara mentre portava con sé due biciclette appena sottratte al proprietario [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, escusso dai carabinieri, riferì loro di aver trovato per terra, tranciata, la catena con cui il giorno primo aveva legato le biciclette nell'androne condominiale. 2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato lamentando un vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante. Secondo quanto dichiarato a dibattimento dalla persona offesa, infatti, la catena non sarebbe stata trovata da quest'ultima sul luogo del furto, ma gli sarebbe stata restituita, tempo dopo, dagli operanti, talché il derubato avrebbe potuto continuare ad utilizzarla. Lamenta che tale circostanza, rappresentata al giudice d'appello, non avrebbe ricevuto da questi nessuna considerazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché ripropone una valutazione del compendio probatorio, inammissibile in sede di legittimità Il giudice d'appello, come quello di primo grado, hanno basato il proprio convincimento sulle dichiarazioni della persona offesa, che riferì di aver legato le biciclette nell'androne condominiale e di aver constatato la rottura della catena a cui erano legate. A nulla rileva, quindi, che una catena sia stata restituita alla persona offesa e che questi abbia potuto ulteriormente utilizzarla, dal momento che nulla è dato sapere intorno al modo in cui la catena era stata assicurata agli elementi presenti nell'androne condominiale e dal momento che l'utilizzo ulteriore dello strumento non esclude che lucchetto, o singoli anelli della catena, siano stati tranciati. Peraltro, le deduzioni difensive non contrastano con la ricostruzione del giudicante, dal momento che le frasi riportate in ricorso - attribuite al derubato - non contraddicono, anzi confermano, la ricostruzione giudiziale. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in Euro 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] i liere Estenso