CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13875/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23723/2023 proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro temporerappresentata e assistita per procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, n. 2443/02/23 depositata in data 25/04/2023, non notificata; Oggetto: compensazione e prova del credito IVA Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Rilevato che: - la società [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di cessionaria del credito da dichiarazione IVA annuale 2010 - per l’esercizio 2009 - proponeva ricorso avverso il silenzio - rifiuto formatosi su istanza di rimborso; - la CTP rigettava il ricorso; - appellava la contribuente; - con la sentenza qui gravata la CGT di secondo grado del Lazio ha confermato la decisione di primo grado; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a quattro motivi e illustrato da memoria; - resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; - il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata a fronte della quale la parte ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio; Considerato che: - il primo motivo di ricorso lamenta l’apparenza motivazione della sentenza impugnata in violazione dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.; - tale motivo può trattarsi congiuntamente con parte della doglianza espressa dal quarto motivo di impugnazione, in quanto ambedue costituiscono in sostanza censure di tipo motivazionale; detto quarto motivo si duole infatti –per quanto qui interessa, ora - sotto un ulteriore profilo della “frettolosità” della motivazione; - tali censure risultano fondate; - deve premettersi che secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019); - invero, nel presente caso la sentenza di merito, dopo aver premesso che “in applicazione dei principi generali disciplinanti l’onere della prova nel processo tributario, spetta in ogni caso al contribuente fornire prova del fatto costitutivo del diritto al rimborso”, con ciò enunciando i principi in tema di onere della prova nelle liti di rimborso, ha del tutto mancato di esprimersi in ordine alle ragioni – in concreto, nella presente fattispecie – per le quali ha ritenuto non fornita la prova necessaria da parte del contribuente; - né a tal fine può valorizzarsi la sola affermazione inerente i fatti di causa, che si ritrova nel periodo in cui il giudice di appello scrive: “Inoltre, l’Ufficio ha espresso nel proprio atto difensivo di prime cure un ulteriore motivo ostativo all’erogazione del rimborso: l’esistenza di carichi erariali non estinti in capo alla parte originaria cedente del credito in esame, contestati dall’Ufficio alla odierna appellante e mai impugnati dalla società destinataria degli stessi” in quanto essa è relativa, semmai, al contenuto dell’eccezione opposta dall’Ufficio all’istanza di rimborso e non al contenuto degli elementi di prova sottesi alla stessa, in ordine ai quali la pronuncia di merito nulla ha detto; - pertanto, in accoglimento delle sopradette censure, la sentenza è cassata con rinvio al giudice di merito; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - i restanti motivi di ricorso sono assorbiti; P.Q.M accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione che statuirà anche quanto alle