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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 19610/2026

Testo disponibile della fonte

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a impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di MilanoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 15 dicembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano harevocato la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari ex art. 94,d.P.R. n. 309 del 1990 concessa a XXXXXXXXXXXXXXXin data 30 gennaio 2025.La misura, sospesa dal Magistrato di sorveglianza di Milano il 25 novembre 2025 aisensi dell’art. 51-ter Ord. pen., in ragione della sussistenza di gravi indizi della commissionedel reato di furto durante la fruizione della stessa, è stata revocata con efficacia dal 10agosto 2025 – data di commissione del reato.La condotta è stata ritenuta sintomatica dell’attitudine delinquenziale del soggetto,essendo stato consumato un reato della stessa indole di quelli per i quali XXXXXXX è statopiù volte condannato, oltre che della pericolosità sociale.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXX, per mezzo delproprio difensore fiduciario, articolando due motivi di ricorso, con i quali ha eccepito lamancanza, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione in ordine alla richiesta diapplicazione della detenzione domiciliare, nonché alla valutazione dell’importanza delprogramma terapeutico che aveva in corso.L’ordinanza impugnata, incentrata esclusivamente sulla revoca dell’affidamento inprova al servizio sociale, al cui proposito è stato motivato il giudizio di incompatibilità tra laprosecuzione dello stesso e la condotta tenuta, è viziata nella parte in cui non ha provvedutosulla richiesta difensiva subordinata di concessione della detenzione domiciliare.Altro vizio è stato ravvisato nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha omesso dipronunciarsi sulla necessità, per il condannato, di proseguire il trattamento terapeuticopresso il servizio tossicodipendenza di Milano, la cui relazione era stata depositata conmemoria difensiva del 9 dicembre 2025.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamentodell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in tema di misure alternative alladetenzione, è ammissibile la richiesta di detenzione domiciliare proposta in udienza insubordine a quella di affidamento in prova, atteso che, verificata la sussistenza dellecondizioni di legge, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva ècomune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento (fattispecie in cui larichiesta era stata formulata nell’udienza fissata per discutere della proposta di revocadell’affidamento in prova a causa di reiterate violazioni delle prescrizioni)» (Sez. 1, n. 16822del 20/12/2022, dep. 2023, Pattaro, Rv. 284500-01; Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010,Pennacchio, Rv. 247235-01; Sez. 1, n. 21274 del 09/04/2002, Delogu, Rv. 222453-01).Tuttavia, nel caso di specie, il rilievo difensivo non coglie una effettiva lacunamotivazionale in quanto la pronuncia sulla richiesta di concessione della misura alternativadella detenzione domiciliare deve ritenersi implicita nella valutazione complessiva compiutadal Tribunale di sorveglianza che ha ritenuto il ricorrente non meritevole della misuradell’affidamento in prova ai servizi sociali tenuto conto della sua pericolosità sociale.Nel motivare sui presupposti per la revoca della misura, infatti, il Tribunale disorveglianza ha valorizzato elementi indiziari riferiti alla commissione di un delitto di furtoaggravato a [OSCURATO:PERSONA] in un periodo di tempo in cui egli si trovava in quella localitàsu autorizzazione del Magistrato di sorveglianza.E’ stato compiuto, dunque, un giudizio di radicale e completa inaffidabilità e diinidoneità della misura al contenimento della pericolosità sociale chiaramente incompatibile,così come descritta, anche con la misura gradata della detenzione domiciliare.Deve farsi applicazione, anche nella materia in esame, del principio generale per cuinon è censurabile, in sede di legittimità, il provvedimento di merito che non motiviespressamente su una specifica deduzione prospettata dalle parti, quando ne risulti il rigettodalla motivazione complessivamente considerata (fra le molte, Sez. 5, n. 6746 del13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500 – 01; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023,Lakrafy, Rv. 284096 – 01).3.

Alcuna carenza motivazionale può rilevarsi con riferimento alla mancata valutazionedella necessità, per il ricorrente, di continuare il percorso di cura con il serviziotossicodipendenza di Milano, avendo il Tribunale di sorveglianza dato atto, nell’ordinanzaimpugnata, dell’allegazione della relazione dello Smi di Milano del 2 dicembre 2025, egiudicato la misura dell’affidamento terapeutico inidonea a contenere la pericolosità socialedel condannato.Va rammentato, sul punto, che «la revoca della misura alternativa dell’affidamento inprova al servizio sociale è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che hasolo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata enon viziata» (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479-01).4.

Tanto premesso, il ricorso deve essere complessivamente rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali.Deve essere disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di MilanoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 15 dicembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano harevocato la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari ex art. 94,d.P.R. n. 309 del 1990 concessa a XXXXXXXXXXXXXXXin data 30 gennaio 2025.La misura, sospesa dal Magistrato di sorveglianza di Milano il 25 novembre 2025 aisensi dell’art. 51-ter Ord. pen., in ragione della sussistenza di gravi indizi della commissionedel reato di furto durante la fruizione della stessa, è stata revocata con efficacia dal 10agosto 2025 – data di commissione del reato.La condotta è stata ritenuta sintomatica dell’attitudine delinquenziale del soggetto,essendo stato consumato un reato della stessa indole di quelli per i quali XXXXXXX è statopiù volte condannato, oltre che della pericolosità sociale.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXX, per mezzo delproprio difensore fiduciario, articolando due motivi di ricorso, con i quali ha eccepito lamancanza, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione in ordine alla richiesta diapplicazione della detenzione domiciliare, nonché alla valutazione dell’importanza delprogramma terapeutico che aveva in corso.L’ordinanza impugnata, incentrata esclusivamente sulla revoca dell’affidamento inprova al servizio sociale, al cui proposito è stato motivato il giudizio di incompatibilità tra laprosecuzione dello stesso e la condotta tenuta, è viziata nella parte in cui non ha provvedutosulla richiesta difensiva subordinata di concessione della detenzione domiciliare.Altro vizio è stato ravvisato nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha omesso dipronunciarsi sulla necessità, per il condannato, di proseguire il trattamento terapeuticopresso il servizio tossicodipendenza di Milano, la cui relazione era stata depositata conmemoria difensiva del 9 dicembre 2025.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamentodell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in tema di misure alternative alladetenzione, è ammissibile la richiesta di detenzione domiciliare proposta in udienza insubordine a quella di affidamento in prova, atteso che, verificata la sussistenza dellecondizioni di legge, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva ècomune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento (fattispecie in cui larichiesta era stata formulata nell’udienza fissata per discutere della proposta di revocadell’affidamento in prova a causa di reiterate violazioni delle prescrizioni)» (Sez. 1, n. 16822del 20/12/2022, dep. 2023, Pattaro, Rv. 284500-01; Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010,Pennacchio, Rv. 247235-01; Sez. 1, n. 21274 del 09/04/2002, Delogu, Rv. 222453-01).Tuttavia, nel caso di specie, il rilievo difensivo non coglie una effettiva lacunamotivazionale in quanto la pronuncia sulla richiesta di concessione della misura alternativadella detenzione domiciliare deve ritenersi implicita nella valutazione complessiva compiutadal Tribunale di sorveglianza che ha ritenuto il ricorrente non meritevole della misuradell’affidamento in prova ai servizi sociali tenuto conto della sua pericolosità sociale.Nel motivare sui presupposti per la revoca della misura, infatti, il Tribunale disorveglianza ha valorizzato elementi indiziari riferiti alla commissione di un delitto di furtoaggravato a [OSCURATO:PERSONA] in un periodo di tempo in cui egli si trovava in quella localitàsu autorizzazione del Magistrato di sorveglianza.E’ stato compiuto, dunque, un giudizio di radicale e completa inaffidabilità e diinidoneità della misura al contenimento della pericolosità sociale chiaramente incompatibile,così come descritta, anche con la misura gradata della detenzione domiciliare.Deve farsi applicazione, anche nella materia in esame, del principio generale per cuinon è censurabile, in sede di legittimità, il provvedimento di merito che non motiviespressamente su una specifica deduzione prospettata dalle parti, quando ne risulti il rigettodalla motivazione complessivamente considerata (fra le molte, Sez. 5, n. 6746 del13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500 – 01; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023,Lakrafy, Rv. 284096 – 01).3. Alcuna carenza motivazionale può rilevarsi con riferimento alla mancata valutazionedella necessità, per il ricorrente, di continuare il percorso di cura con il serviziotossicodipendenza di Milano, avendo il Tribunale di sorveglianza dato atto, nell’ordinanzaimpugnata, dell’allegazione della relazione dello Smi di Milano del 2 dicembre 2025, egiudicato la misura dell’affidamento terapeutico inidonea a contenere la pericolosità socialedel condannato.Va rammentato, sul punto, che «la revoca della misura alternativa dell’affidamento inprova al servizio sociale è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che hasolo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata enon viziata» (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479-01).4. Tanto premesso, il ricorso deve essere complessivamente rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali.Deve essere disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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