CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 gennaio 2025
Cassazione n. 07037/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25326/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA]. ST. BRESCIA n.3474/25/18 depositata i l 26/07/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 3474/25/18 del 26/07/2018, la Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) accoglieva, in sede di rinvio, l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e, a seguito della sua estinzione, dai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 3474/25/18 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente i ricorsi riuniti della società contribuente nei confronti di due avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2005 e 2006. 2.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo e rivolto sia nei confronti della società che dei soci. 3.Questi ultimi resistevano in giudizio con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente rilevato che la lite è stata definita ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, così come documentato dalla parte controricorrente. 2.Ne consegue che va dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio. 2.1.Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]