CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 40641/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Messina, con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 23 gennaio 2019 dal Tribunale di Messina che ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa realizzata sul sito internet Subito.it. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato, poiché la corte territoriale ha reso una motivazione eccessivamente sintetica che non spiega le ragioni della riconducibilltà all'imputato dell'inserzione e della carta beneficiaria della ricarica. -Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio poiché la pena risulta sproporzionata alla gravità del fatto. Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con la motivazione della corte che ha fondato il giudizio di colpevolezza valorizzando le dichiarazioni della persona offesa, la quale ha riferito di avere ricevuto copia della carta d'identità dell'imputato e di avere effettuato due pagamenti sulla carta poste pay intestata all'imputato e ha ricordato che tutte le conversazioni si erano svolte su WhatsApp tramite un'utenza telefonica intestata alla madre dell'imputato. Il motivo di ricorso relativo alla determinazione della pena è manifestamente infondato poiché la stessa è stata determinata in misura prossima al minimo edittale e la corte ha fatto corretta applicazione dei criteri previsti dall'articolo 133 codice penale, valorizzando l'entità del danno cagionato alla persona offesa e la personalità dell'imputato gravato da precedenti. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] iANI [OSCURATO:PERSONA] r--- i,-; E 1-,'