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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07610/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20453-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Caltanissetta, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avv . [OSCURATO:PERSONA] procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2017 n. 20453 sez.

S2 -ud. 08-06-2022 -2- avverso la sentenza n. 343/2016 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositata il 04/07/2016, il cui appello è stato definito con l’ordinanza della Corte d’Appello di Caltanissetta n. 7/2017, resa ex art. 348 bis cod.proc.civ., pubblicata in data 7 giugno 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2022 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] Per quel che qui ancora è controverso, deve premettersi che, con atto di citazione notificato in data 20 giugno 2013,[OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore di CalcedonioInsalaco convenne in giudizio dinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di accertare l’illegittimità, per violazione delle distanze stabilite dall’art. 905 cod.civ., della veduta da lei apertasul muro di confine con la proprietà del suo rappresentato. [OSCURATO:PERSONA] eccepì di aver usucapito il diritto a mantenere la veduta a distanza inferiore a quella legale e i l Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 343/2016, rigettò la domanda, ritenendo che, dalle dichiarazioni dei testi escussi , risultasse provato il possesso ultraventennale della veduta ai fini dell’usucapione.

La Corte d’Appello di Caltanissetta, con ordinanza ex art. 348 bis cod.proc.civ.n. 7/2017, pubblicata in data 11/9/2017, dichiarò inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] per contestare fosse usucapibileuna veduta aperta su immobile abusivo.

Avverso la sentenza n. 343/2016 del Tribunale di Caltanissetta, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità ha proposto ricorso per cassazione per due motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Ric. 2017 n. 20453 sez.

S2 -ud. 08-06-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, rubricato « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 905 e 1158 cod.civ. e dell’art. 34 del d.P.R.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 380» in relaz ione all’art. 360, comma I , n. 3, cod.proc.civ., il ricorrente ha sostenuto che il giudice di merito, rigettando la domanda, abbia violato il principio di diritto, sancito da questa Corte con la sentenza 20769/2007, secondo cui l’acquisto per usucapione del diritto a mantenere una veduta a distanza inferiore rispetto a quella pre scritta inderogabilmente dagli strumenti urbanistici locali è preclusa dal carattere abusivo dell’opera.

Con il secondo motivo, rubricato « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115, commaI e II cod.proc.civ.» in relazione all’art. 360 comma I n. 3 cod.proc.civ. nonché in relazione all’art. 360comma I n. 5 cod.proc.civ. , il ricorrente ha lamentatoche i giudici del merito non avrebbero esaminato la perizia di parte da lui prodotta sin dal primo grado da cui risultava la realizzazione nell’anno 2002 della veduta e non, come ritenuto, nell’anno 1976e, conseguentemente, avrebbero erroneamente riscontrato la sussistenza del decorso del tempo utile all’usucapione.

Il ricorrente ha altresì prospettato una questione di illegittimità costituzionale dell’art. 348 ter cod.proc.civ. nella parte in cui preclude il ricorso per cassazione ex art. 360 comma I n. 5 cod.proc.civ. quando l'ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis cod.proc.civ. sia fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata. 2.Il primo motivo è infondato.

Ilricorrente ha, invero, riportato un precedente rimasto isolato rispetto alla giurisprudenza consolidata – precedente e successiva nel tempo - di questa Corte , secondo cui è invece Ric. 2017 n. 20453 sez.

S2 -ud. 08-06-2022 -4- ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva:il difetto di concessione edilizia della costruzione esula, infatti, dal giudizi o concernente i l rispetto della disciplina delle distanze le cui disposizioni attengono alla tutela del diritto soggettivo del privato; tale diritto, d’altra parte, non subisce alcuna compressione per il rilascio della concessione stessa che esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico tra l'amministrazione ed il privato che ha realizzato la costruzione.

La mancanza di provvedimento autorizzativo non può dunque incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem, come si ricava dalla sentenza di questa Corte n. 594/1990, laddove si afferma che l'esecuzione di una costruzione in violazione delle norme edilizie dà luogo ad un illecito permanente e la cessazione della permanenza è determinata, fra le altre cause, dal decorso del termine ventennale utile per l'usucapione del diritto di mantenere la costruzione nelle condizioni in cui si trova.

Peraltro, la possibilità giuridica di usucapiretutela l'interesse del privato a non sottostare alla possibilità che il vicino possa agire in ogni tempo per il rispetto delle distanze legali e non interferisce con i poteri riservati in materia alla P.A. che, in quanto autorità deputata al controllo del territorio, può incidere esclusivamente sul rapporto pubblicistico con il proprietario e responsabile dell'abuso e in ogni caso può reprime re l'illecito edilizio anche attraverso l'ordine di demolizione della costruzione eseguita in assenza o totale difformità o variazione essenziale della concessione edilizia (Sez. 2, Sentenza n. 3979 del 2013, Sez. 6 -2, Ordinanza n. 1395 del 19/01/2017).

Ric. 2017 n. 20453 sez.

S2 -ud. 08-06-2022 -5- Il secondo motivo èinammissibile per più profili.

Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi del n. 5del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., non sussiste quando nella motivazione – come risulta nella sentenza di primo grado qui esaminata - sia chiaramente illustrato il percorso logico seguito per giungere alla decisione e risulti comunque desumibile la ragione per la quale ogni contraria prospettazione sia stata disattesa, senza però che il giudice abbia l'obbligo di esaminare tutti gli argomenti logici e giuridici prospettati dalle parti per sostenere le loro domande ed eccezioni (Sez. 3, Sentenza n. 11193 del 15/05/2007).

Laperizia di parte, invero, costitu isce non un fatto non esaminato, ma un’allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio: conseguentemente, il giudice di merito che esprima un convincimento ad essa contrario non ètenuto ad analizzarne e confutarne il conten uto (Sez. 2, Sentenza n. 1088 del 19/02/1979).

Pertanto, di là dell’operatività nella fattispecie del III comma dell’art. 348 ter cod.proc.civ. e della im proponibilità del motivo sub 5, vi è a monte che,articolando la censura, il ricorrente non ha enucleato alcun fatto omesso, ma si è limitato a proporre una diversa ricostruzione dei fatti ignorando il percorso della motivazione della sentenza impugnata.

L’inammissibilità preclude perciò in radice pure un giudizio di rilevanza del prospettato profilo di incostituzionalità.

3. Per tali motivi il ricorso è respinto.

Le spese, liquidate in dispositivo in riferimento al valore della causa compreso nello scaglione tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, sono poste a carico del ricorrente in favore di [OSCURATO:PERSONA], in applicazione del principio di soccombenza.

Ric. 2017 n. 20453 sez.

S2 -ud. 08-06-2022 -6- Dal rigetto del ricorso deriva altresì l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidandole in Euro 3.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, IVA e contributi come per legge.

Dal rigetto del ricorso deriva altresì l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20453-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Caltanissetta, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avv . [OSCURATO:PERSONA] procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2017 n. 20453 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -2- avverso la sentenza n. 343/2016 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositata il 04/07/2016, il cui appello è stato definito con l’ordinanza della Corte d’Appello di Caltanissetta n. 7/2017, resa ex art. 348 bis cod.proc.civ., pubblicata in data 7 giugno 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2022 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] Per quel che qui ancora è controverso, deve premettersi che, con atto di citazione notificato in data 20 giugno 2013,[OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore di CalcedonioInsalaco convenne in giudizio dinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di accertare l’illegittimità, per violazione delle distanze stabilite dall’art. 905 cod.civ., della veduta da lei apertasul muro di confine con la proprietà del suo rappresentato. [OSCURATO:PERSONA] eccepì di aver usucapito il diritto a mantenere la veduta a distanza inferiore a quella legale e i l Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 343/2016, rigettò la domanda, ritenendo che, dalle dichiarazioni dei testi escussi , risultasse provato il possesso ultraventennale della veduta ai fini dell’usucapione. La Corte d’Appello di Caltanissetta, con ordinanza ex art. 348 bis cod.proc.civ.n. 7/2017, pubblicata in data 11/9/2017, dichiarò inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] per contestare fosse usucapibileuna veduta aperta su immobile abusivo. Avverso la sentenza n. 343/2016 del Tribunale di Caltanissetta, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità ha proposto ricorso per cassazione per due motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Ric. 2017 n. 20453 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, rubricato « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 905 e 1158 cod.civ. e dell’art. 34 del d.P.R.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 380» in relaz ione all’art. 360, comma I , n. 3, cod.proc.civ., il ricorrente ha sostenuto che il giudice di merito, rigettando la domanda, abbia violato il principio di diritto, sancito da questa Corte con la sentenza 20769/2007, secondo cui l’acquisto per usucapione del diritto a mantenere una veduta a distanza inferiore rispetto a quella pre scritta inderogabilmente dagli strumenti urbanistici locali è preclusa dal carattere abusivo dell’opera. Con il secondo motivo, rubricato « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115, commaI e II cod.proc.civ.» in relazione all’art. 360 comma I n. 3 cod.proc.civ. nonché in relazione all’art. 360comma I n. 5 cod.proc.civ. , il ricorrente ha lamentatoche i giudici del merito non avrebbero esaminato la perizia di parte da lui prodotta sin dal primo grado da cui risultava la realizzazione nell’anno 2002 della veduta e non, come ritenuto, nell’anno 1976e, conseguentemente, avrebbero erroneamente riscontrato la sussistenza del decorso del tempo utile all’usucapione. Il ricorrente ha altresì prospettato una questione di illegittimità costituzionale dell’art. 348 ter cod.proc.civ. nella parte in cui preclude il ricorso per cassazione ex art. 360 comma I n. 5 cod.proc.civ. quando l'ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis cod.proc.civ. sia fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata. 2.Il primo motivo è infondato. Ilricorrente ha, invero, riportato un precedente rimasto isolato rispetto alla giurisprudenza consolidata – precedente e successiva nel tempo - di questa Corte , secondo cui è invece Ric. 2017 n. 20453 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -4- ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva:il difetto di concessione edilizia della costruzione esula, infatti, dal giudizi o concernente i l rispetto della disciplina delle distanze le cui disposizioni attengono alla tutela del diritto soggettivo del privato; tale diritto, d’altra parte, non subisce alcuna compressione per il rilascio della concessione stessa che esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico tra l'amministrazione ed il privato che ha realizzato la costruzione. La mancanza di provvedimento autorizzativo non può dunque incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem, come si ricava dalla sentenza di questa Corte n. 594/1990, laddove si afferma che l'esecuzione di una costruzione in violazione delle norme edilizie dà luogo ad un illecito permanente e la cessazione della permanenza è determinata, fra le altre cause, dal decorso del termine ventennale utile per l'usucapione del diritto di mantenere la costruzione nelle condizioni in cui si trova. Peraltro, la possibilità giuridica di usucapiretutela l'interesse del privato a non sottostare alla possibilità che il vicino possa agire in ogni tempo per il rispetto delle distanze legali e non interferisce con i poteri riservati in materia alla P.A. che, in quanto autorità deputata al controllo del territorio, può incidere esclusivamente sul rapporto pubblicistico con il proprietario e responsabile dell'abuso e in ogni caso può reprime re l'illecito edilizio anche attraverso l'ordine di demolizione della costruzione eseguita in assenza o totale difformità o variazione essenziale della concessione edilizia (Sez. 2, Sentenza n. 3979 del 2013, Sez. 6 -2, Ordinanza n. 1395 del 19/01/2017). Ric. 2017 n. 20453 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -5- Il secondo motivo èinammissibile per più profili. Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi del n. 5del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., non sussiste quando nella motivazione – come risulta nella sentenza di primo grado qui esaminata - sia chiaramente illustrato il percorso logico seguito per giungere alla decisione e risulti comunque desumibile la ragione per la quale ogni contraria prospettazione sia stata disattesa, senza però che il giudice abbia l'obbligo di esaminare tutti gli argomenti logici e giuridici prospettati dalle parti per sostenere le loro domande ed eccezioni (Sez. 3, Sentenza n. 11193 del 15/05/2007). Laperizia di parte, invero, costitu isce non un fatto non esaminato, ma un’allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio: conseguentemente, il giudice di merito che esprima un convincimento ad essa contrario non ètenuto ad analizzarne e confutarne il conten uto (Sez. 2, Sentenza n. 1088 del 19/02/1979). Pertanto, di là dell’operatività nella fattispecie del III comma dell’art. 348 ter cod.proc.civ. e della im proponibilità del motivo sub 5, vi è a monte che,articolando la censura, il ricorrente non ha enucleato alcun fatto omesso, ma si è limitato a proporre una diversa ricostruzione dei fatti ignorando il percorso della motivazione della sentenza impugnata. L’inammissibilità preclude perciò in radice pure un giudizio di rilevanza del prospettato profilo di incostituzionalità. 3. Per tali motivi il ricorso è respinto. Le spese, liquidate in dispositivo in riferimento al valore della causa compreso nello scaglione tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, sono poste a carico del ricorrente in favore di [OSCURATO:PERSONA], in applicazione del principio di soccombenza. Ric. 2017 n. 20453 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -6- Dal rigetto del ricorso deriva altresì l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidandole in Euro 3.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, IVA e contributi come per legge. Dal rigetto del ricorso deriva altresì l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdo
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