CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 41330/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorso è inammissibile perché presentato per dedurre vizi diversi da quelli elencati dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.: in particolare, l'impugnazione lamenta genericamente la violazione degli artt. 62-bis e 81 cod. pen. per il mancato riconoscimento della prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, "senza formalità", ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/09