Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02246/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto

1. In parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Monza aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione e al risarcimento dei danni per il reato di diffamazione, aggravato dal mezzo di pubblicità, la Corte d'appello di Milano, con provvedimento del 24/06/2022, ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, confermando le statuizioni civili e condannando l'imputato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa in giudizio delle parti civili, liquidate in euro 4000.

Secondo il capo d'imputazione, [OSCURATO:PERSONA] ha offeso al reputazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comunicando con più persone e inviando, nel 2013, più e-mail tramite mailing-list, recanti a oggetto "associazione a delinquere in atto presso banca", nonché frasi come, tra le altre, "il clientelismo che voi rappresentate", "i giochi puerili di potere che la direzione della nostra banca sta effettuando, coinvolgendo, attraverso la forma del ricatto...", "le vostre candidature debbono finire", "fornirò alle autorità competenti le prove delle vostre malefatte".

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio, articolando le proprie censure in sette motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc. pen. 2.1 Col primo motivo, si deduce vizio di motivazione per avere la Corte d'appello ritenuto provato, oltre ogni ragionevole dubbio, la riferibilità delle e-mail all'indirizzo IP dell'imputato e per non aver tenuto in considerazione la differenza di stile e contenuti tra le e-mail e l'articolo, a firma del Sala, apparso in forma di "lettera aperta" su un quotidiano locale nel maggio 2021, dai toni, sì molto critici, ma non anche diffamatori, nei confronti della Banca di credito cooperativo di Triuggio (d'ora in poi BCC), presso la quale il Sala era stato impiegato anni prima.

La Corte territoriale avrebbe altresì trascurato ulteriori vicende, successive alla pubblicazione di tale articolo e, segnatamente, l'acquisto di spazi pubblicitari sulle pagine del quotidiano da parte della BCC, la quale avrebbe inteso, in tal modo, tacitare le critiche dell'imputato nei suoi confronti. 2.2 Con il secondo motivo, si censura violazione di legge, con riferimento all'art. 595, primo e terzo comma, cod. pen., per mancata sussunzione del fatto nella fattispecie di ingiuria.

Attraverso la mailing-list, le e-mail sono state inoltrate, infatti, anche alle persone offese, sicché queste ultime, avendo piena cognizione dell'offesa, avrebbero potuto assumere le opportune difese.

L'errata applicazione dell'art. 595 cod. pen. avrebbe portato la Corte territoriale a dichiarare, altrettanto erroneamente, il reato estinto per avvenuta prescrizione, anziché a pronunciarsi per l'assoluzione dell'imputato, vista l'avvenuta depenalizzazione dell'ingiuria. 2.3 Col terzo motivo, si eccepisce nullità della sentenza e del procedimento in ragione della violazione degli artt. 178, primo comma, lett. e) e 523, comma 1, del codice di rito, per mancata comunicazione delle conclusioni di parte civile all'imputato.

Ciò che avrebbe comportato violazione dell'ordine di svolgimento delle difese, impedendo all'imputato di avere l'ultima parola. 2.4 Col quarto motivo - logicamente connesso ai successivi motivi, ivi compreso il settimo, concernente un'eccezione di costituzionalità - si deduce violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 539, comma 1, del codice di rito, per avere la Corte territoriale disposto condanna generica al risarcimento del danno in assenza di prova fornita dalla parte civile sul quantum debeatur.

In tal modo, il Giudice dell'appello avrebbe interpretato l'art. 539, comma 1, cod.proc.pen., in maniera non costituzionalmente orientata, in quanto in contrasto coi principi - di rango sia internazionale sia costituzionale - del ne bis in idem, della ragionevole durata del processo e della parità delle parti.

Investendo il giudice civile della questione concernente la quantificazione del danno, la Corte territoriale avrebbe infatti determinato la necessità di un secondo processo, sul medesimo thema probandum, in violazione dei citati principi (segnatamente, del ne bis in idem e della ragionevole durata del processo) e, a tanto, si sarebbe determinata sol perché la parte civile non ha assolto l'onere della prova.

Soltanto a quest'ultima, peraltro, sarebbe stato accordato il diritto di riproporre il tema del contendere in sede civile, con conseguente violazione del terzo dei principi indicati, quello della parità delle parti. 2.5 II quinto motivo ripropone, in via gradata, la medesima censura oggetto del quarto motivo, ma dalla prospettiva dell'error in procedendo, dunque in relazione alla violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) del codice di rito. 2.6 Col sesto motivo, si lamenta vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale esaminato le argomentazioni fondanti l'eccezione di costituzionalità dell'art. 539, comma 1, cod. proc. pen. 2.7 Con il settimo motivo, posto in via gradata rispetto al sesto motivo, si ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 539, comma 1, cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost. it., già sollevata con atto di appello, nel caso in cui questo Collegio ritenga di non poter accedere all'interpretazione costituzionalmente orientata proposta dall'odierno ricorrente - e illustrata sub 2.4) di questo "ritenuto in fatto" - della citata disposizione.

Le previsioni di cui all'art. 539 comma 1, cod. proc. pen., consentendo ad una sola delle parti la riproposizíone del tema del contendere relativo al quantum debeatur, anche in ipotesi di mancato assolvimento dell'onere la prova, violerebbero gli artt. 24, primo e secondo comma (e, di riflesso, il principio del ne bis in idem), 111, primo e secondo comma (principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti), 10 e 117, primo comma, Cost. it., oltre che gli artt. 4 del protocollo n.7 della Cedu e 50 della Carta dei diritti fondamentali U.e.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La difesa di parte civile ha depositato memorie conclusive e nota spese.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato, perché generico, oltre che reiterativo di censure -attinenti, tutte, al merito - già disattese con argomenti logicamente ineccepibili da parte della Corte d'appello.

E' stato esaurientemente illustrato, infatti, il percorso logico che ha portato ad attribuire all'imputato la paternità delle e-mail, vista la sua pregressa esperienza nel settore, maturata anche grazie all'impiego di lavoro presso la BCC.

Tale attività ha certo contribuito, secondo i Giudici d'appello, a rendere edotto l'imputato delle dinamiche interne alla BCC, come dimostrato anche dall'articolo apparso sul 'Giornale di Carate', a firma dell'imputato stesso, avente a oggetto temi affini a quelli trattati nelle e-mail, pubblicato nel 2012, dunque ben 15 anni dopo la cessazione (occorsa nel 1997) del rapporto di lavoro con la BCC.

Egualmente incensurabile è la tenuta logica dell'iter motivazionale dell'impugnata sentenza nel punto in cui la Corte territoriale ha inteso dismettere l'assunto difensivo, ritenuto puramente congetturale, secondo cui un (non meglio identificato) hacker (inviato forse dalla Banca) avrebbe ben potuto inviare le e-mail diffamatorie, appostandosi nottetempo nei paraggi dell'abitazione dell'imputato, così da connettersi con la rete Wi-fi dello stesso, utilizzando il «router aperto e, comunque, facilmente 'craccabile'» (p. 9 del ricorso).

Del pari indimostrata, in quanto priva di qualsivoglia aggancio fattuale, è stata giudicata l'ipotesi difensiva secondo cui la BCC, al fine di tacitare le critiche espresse dal Sala nell'articolo di giornale (poc'anzi citato), avrebbe comprato pubblicità sul quotidiano, così da impedire all'imputato di continuare, in futuro, di pubblicare scritti critici nei confronti della politica aziendale dell'istituto di credito in questione.

Anche in tal caso, il motivo eccepito manca il confronto con le ragioni esposte dalla Corte territoriale, la quale, dopo aver fatto riferimento all'invito, espresso dal Sala nel suo articolo del 2012, «a raccogliere, anche in forma anonima, i casi di scontento nell'ambito del credito cooperativo», ha da ciò ragionevolmente ritenuto che sia stato l'imputato stesso a procedere in tal modo, esprimendo successivamente il proprio scontento, tramite le email diffamatorie.

Nel ritenere provato, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza del delitto di cui all'art. 595, terzo comma, cod. pen., in base agli elementi di prova orale e documentale, la Corte territoriale ha reso una motivazione incensurabile, in cui si è illustrato perché le sollecitazioni fornite dalla difesa non siano state basate su elementi idonei a scardinare, introducendo il ragionevole dubbio, le conclusioni altrimenti univocamente raggiungibili sul piano logico.

Gioverà, a tal proposito, ribadire che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen., invocato dalla difesa, deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza.

È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430).

Ciò che, nel ricorso sottoposto a questo Collegio, è ben lungi dal potersi dire realizzato. 1.2 D secondo motivo è manifestamente infondato, perché in palese contrasto con l'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte relativa all'elemento distintivo tra il delitto d'ingiuria, depenalizzato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, e quello di diffamazione.

Si è chiarito, a tal proposito, che soltanto il requisito della contestualità tra comunicazione dell'offesa e recepimento della stessa da parte dell'offeso vale a configurare l'ipotesi dell'ingiuria.

In difetto di tale immediatezza, l'offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore (Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, Sala, Rv. 278742 - 01); nel qual caso, si Profila la diversa ipotesi della diffamazione.

Si è infatti ritenuto che «l'invio di una "e-mail" dal contenuto offensivo ad una pluralità di destinatari integri il reato di diffamazione anche nell'eventualità che tra questi vi sia l'offeso, stante la non contestualità del recepimento del messaggio nelle caselle di posta elettronica di destinazione» (Sez. 5, n. 13252 del 04/03/2021, Viviane, Rv. 280814).

In base al medesimo requisito dell'immediatezza con cui l'offeso recepisca il (-13 messaggio - necessario affinché possa profilarsi l'ipotesi dell'ingiuria anziché quella della diffamazione - si è ritenuto integrato «il delitto di diffamazione, e non la fattispecie depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, nel caso di invio di messaggi contenenti espressioni offensive nei confronti della persona offesa su una "chat" condivisa anche da altri soggetti, nel caso in cui la prima non li abbia percepiti nell'immediatezza, in quanto non collegata al momento del loro recapito» (Sez. 5, n. 28675 del 10/06/2022, Ciancio, Rv. 283541-01).

La giurisprudenza di questa Corte indicata dal ricorrente (Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, sopra citata, secondo cui «integra il delitto di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, e non il delitto di diffamazione la condotta di chi pronunzi espressioni offensive mediante comunicazioni telematiche dirette alla persona offesa attraverso una video "chat", alla presenza di altre persone invitate nella "chat", in quanto l'elemento distintivo tra i due delitti è costituito dal fatto che nell'ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore»: fattispecie in tema di "chat" vocale sulla piattaforma "[OSCURATO:PERSONA]") è stata evocata in maniera del tutto inconferente, posto che, nel caso oggetto del presente ricorso, non già di comunicazione per mezzo di chat vocale si è trattato, bensì di comunicazione attraverso l'invio di e-mail. 1.3 terzo motivo è manifestamente infondato.

Nel caso in esame, vista la disposta trattazione del rito in forma cartolare, trovava applicazione l'art. 23 bis, comma 2, del d.

I. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in base al quale le parti, entro il quinto giorno antecedente all'udienza, possono presentare conclusioni scritte.

Nella gerarchia delle fonti del diritto, tale norma è di rango pari ordinato rispetto agli articoli di procedura penale indicati dal ricorrente; non vi sono ragioni, pertanto, per invocare l'applicazione degli artt. 523 e 602 del codice di rito, in luogo del citato articolo 23, stante il rango pari ordinato delle une e delle altre.

Ciò detto, può aggiungersi soltanto che il citato art. 23 bis, comma 2, nulla prevede in tema di obbligo di comunicare le conclusioni della parte civile all'imputato, ponendo esso unicamente il già citato termine del quinto giorno antecedente all'udienza, avente natura perentoria (Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Paolini, Rv. 281148 - 01), entro il quale le parti hanno l'onere di presentare conclusioni.

Ed è onere dell'imputato acquisire le conclusioni della parte civile, per poter, eventualmente, replicare. 1.4 II quarto e quinto motivo possono esaminarsi congiuntamente, data la loro stretta connessione logica.

Entrambi sono manifestamente infondati, per palese contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, «ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della P.C. non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera "declaratoria juris" da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione» (Sez. 6, n. 12199 del 11/03/2005, Molisso, Rv. 231044-01; cfr. anche, ex plurimís, Sez. 3, n. 16310 del 25/02/2009, Mattiolo, Rv. 243392-01: «il giudice penale, nell'ipotesi di condanna generica, deve pronunciarsi solo sull"an debeatur', e non anche sul 'quantum', non essendo conseguentemente tenuto a stabilire la percentuale della colpa o della concorrente condizione posta in essere dall'autore del fatto».

La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno (oltre che alla provvisionale), prevista dall'art.539 cod. proc pen., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, trovando, bensì «implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 cod. proc. pen. quanto all'accertamento della sussistenza dèl fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, escludendosi, perciò, l'estensione del giudicato penale alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato»: Sez. 4, n. 1045 del 16/12/1998, dep. 1999, Selva, Rv. 212284 — 01). 1.5 Il sesto motivo è manifestamente infondato, dacché esso denuncia vizio di motivazione con riferimento a una questione di diritto (sul punto, v.

Sez. 2, n. 19696 del 20/05/2010, Maugeri, Rv. 247123 — 01: «il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza».

In seguito, cfr. Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 — 05: «in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge»). 1.6 La questione di legittimità costituzionale sollevata con il settimo e ultimo motivo è manifestamente infondata, in quanto ripropone pedissequamente un'eccezione, già dichiarata non fondata in sede d'appello, in difetto «di nuovi motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione» (Sez. 2, n.19411 del 12/03/2019, Furlan, 276062 - 01, anche per riferimenti a Corte cost. n. 32 del 1963, n. 37 del 1970 e n. 8 del 1971).

Rispetto a tale eccezione - priva, ictu °culi, di qualsivoglia consistenza - questo Collegio ritiene che la Corte territoriale abbia già fornito, sul punto, la più ragionevole delle repliche, osservando come l'art. 539, comma 1, cod. proc. pen. non violi alcuno dei principi costituzionali e convenzionali indicati dalla difesa, "posto che l'accertamento della responsabilità penale differisce dall'accertamento della responsabilità civile, trattandosi di forme di responsabilità parallele (cd. doppio binario), che presentano regole e standard probatori differenti al fine del loro accertamento. [...] La ratio dell'art. 539 c.p.p., a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, è proprio quella di economia processuale, essendo volta a non ritardare la decisione del giudice penale con un meticoloso accertamento dell'entità dei danni, laddove il quadro probatorio fosse già sufficiente per giungere ad una sentenza di condanna penale; rimettendo così al giudice civile la sola quantificazione del danno».

Del resto, il ricorso è del tutto generico nell'argomentare la riconducibilità del risarcimento dei danni nel genus di quelle sanzioni "sostanzialmente" punitive idonee ad essere ricondotte nella sfera applicativa del ne bis in idem.

Peraltro, questa Corte - richiamati i "criteri Engel" elaborati dalla Corte Edu per l'individuazione delle sanzioni sostanzialmente penali (la qualificazione giuridica della misura assegnata dall'ordinamento nazionale, la sua natura e il suo grado di severità) - ha puntualizzato che il risarcimento del danno nel sistema giuridico italiano è estraneo alla categoria della sanzione penale, perché sul piano definitorio esso costituisce rimedio riparatorio previsto in favore del danneggiato, appartenente al diritto civile sostanziale ed estraneo all'ordinamento penale, che se ne occupa soltanto se lo stesso venga accessoria mente richiesto nel processo penale mediante la costituzione di parte civile, sicché ha natura compensativa di una diminuzione patrimoniale patita in conseguenza della commissione di un illecito (Sez. 1, n. 39874 del 06/06/2018, Sicilfert, Rv. 273866).

Il che conferma la manifesta infondatezza dell'eccezione.

2. [OSCURATO:PERSONA] dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge.

P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto 1. In parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Monza aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione e al risarcimento dei danni per il reato di diffamazione, aggravato dal mezzo di pubblicità, la Corte d'appello di Milano, con provvedimento del 24/06/2022, ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, confermando le statuizioni civili e condannando l'imputato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa in giudizio delle parti civili, liquidate in euro 4000. Secondo il capo d'imputazione, [OSCURATO:PERSONA] ha offeso al reputazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comunicando con più persone e inviando, nel 2013, più e-mail tramite mailing-list, recanti a oggetto "associazione a delinquere in atto presso banca", nonché frasi come, tra le altre, "il clientelismo che voi rappresentate", "i giochi puerili di potere che la direzione della nostra banca sta effettuando, coinvolgendo, attraverso la forma del ricatto...", "le vostre candidature debbono finire", "fornirò alle autorità competenti le prove delle vostre malefatte". 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio, articolando le proprie censure in sette motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc. pen. 2.1 Col primo motivo, si deduce vizio di motivazione per avere la Corte d'appello ritenuto provato, oltre ogni ragionevole dubbio, la riferibilità delle e-mail all'indirizzo IP dell'imputato e per non aver tenuto in considerazione la differenza di stile e contenuti tra le e-mail e l'articolo, a firma del Sala, apparso in forma di "lettera aperta" su un quotidiano locale nel maggio 2021, dai toni, sì molto critici, ma non anche diffamatori, nei confronti della Banca di credito cooperativo di Triuggio (d'ora in poi BCC), presso la quale il Sala era stato impiegato anni prima. La Corte territoriale avrebbe altresì trascurato ulteriori vicende, successive alla pubblicazione di tale articolo e, segnatamente, l'acquisto di spazi pubblicitari sulle pagine del quotidiano da parte della BCC, la quale avrebbe inteso, in tal modo, tacitare le critiche dell'imputato nei suoi confronti. 2.2 Con il secondo motivo, si censura violazione di legge, con riferimento all'art. 595, primo e terzo comma, cod. pen., per mancata sussunzione del fatto nella fattispecie di ingiuria. Attraverso la mailing-list, le e-mail sono state inoltrate, infatti, anche alle persone offese, sicché queste ultime, avendo piena cognizione dell'offesa, avrebbero potuto assumere le opportune difese. L'errata applicazione dell'art. 595 cod. pen. avrebbe portato la Corte territoriale a dichiarare, altrettanto erroneamente, il reato estinto per avvenuta prescrizione, anziché a pronunciarsi per l'assoluzione dell'imputato, vista l'avvenuta depenalizzazione dell'ingiuria. 2.3 Col terzo motivo, si eccepisce nullità della sentenza e del procedimento in ragione della violazione degli artt. 178, primo comma, lett. e) e 523, comma 1, del codice di rito, per mancata comunicazione delle conclusioni di parte civile all'imputato. Ciò che avrebbe comportato violazione dell'ordine di svolgimento delle difese, impedendo all'imputato di avere l'ultima parola. 2.4 Col quarto motivo - logicamente connesso ai successivi motivi, ivi compreso il settimo, concernente un'eccezione di costituzionalità - si deduce violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 539, comma 1, del codice di rito, per avere la Corte territoriale disposto condanna generica al risarcimento del danno in assenza di prova fornita dalla parte civile sul quantum debeatur. In tal modo, il Giudice dell'appello avrebbe interpretato l'art. 539, comma 1, cod.proc.pen., in maniera non costituzionalmente orientata, in quanto in contrasto coi principi - di rango sia internazionale sia costituzionale - del ne bis in idem, della ragionevole durata del processo e della parità delle parti. Investendo il giudice civile della questione concernente la quantificazione del danno, la Corte territoriale avrebbe infatti determinato la necessità di un secondo processo, sul medesimo thema probandum, in violazione dei citati principi (segnatamente, del ne bis in idem e della ragionevole durata del processo) e, a tanto, si sarebbe determinata sol perché la parte civile non ha assolto l'onere della prova. Soltanto a quest'ultima, peraltro, sarebbe stato accordato il diritto di riproporre il tema del contendere in sede civile, con conseguente violazione del terzo dei principi indicati, quello della parità delle parti. 2.5 II quinto motivo ripropone, in via gradata, la medesima censura oggetto del quarto motivo, ma dalla prospettiva dell'error in procedendo, dunque in relazione alla violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) del codice di rito. 2.6 Col sesto motivo, si lamenta vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale esaminato le argomentazioni fondanti l'eccezione di costituzionalità dell'art. 539, comma 1, cod. proc. pen. 2.7 Con il settimo motivo, posto in via gradata rispetto al sesto motivo, si ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 539, comma 1, cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost. it., già sollevata con atto di appello, nel caso in cui questo Collegio ritenga di non poter accedere all'interpretazione costituzionalmente orientata proposta dall'odierno ricorrente - e illustrata sub 2.4) di questo "ritenuto in fatto" - della citata disposizione. Le previsioni di cui all'art. 539 comma 1, cod. proc. pen., consentendo ad una sola delle parti la riproposizíone del tema del contendere relativo al quantum debeatur, anche in ipotesi di mancato assolvimento dell'onere la prova, violerebbero gli artt. 24, primo e secondo comma (e, di riflesso, il principio del ne bis in idem), 111, primo e secondo comma (principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti), 10 e 117, primo comma, Cost. it., oltre che gli artt. 4 del protocollo n.7 della Cedu e 50 della Carta dei diritti fondamentali U.e. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. La difesa di parte civile ha depositato memorie conclusive e nota spese. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato, perché generico, oltre che reiterativo di censure -attinenti, tutte, al merito - già disattese con argomenti logicamente ineccepibili da parte della Corte d'appello. E' stato esaurientemente illustrato, infatti, il percorso logico che ha portato ad attribuire all'imputato la paternità delle e-mail, vista la sua pregressa esperienza nel settore, maturata anche grazie all'impiego di lavoro presso la BCC. Tale attività ha certo contribuito, secondo i Giudici d'appello, a rendere edotto l'imputato delle dinamiche interne alla BCC, come dimostrato anche dall'articolo apparso sul 'Giornale di Carate', a firma dell'imputato stesso, avente a oggetto temi affini a quelli trattati nelle e-mail, pubblicato nel 2012, dunque ben 15 anni dopo la cessazione (occorsa nel 1997) del rapporto di lavoro con la BCC. Egualmente incensurabile è la tenuta logica dell'iter motivazionale dell'impugnata sentenza nel punto in cui la Corte territoriale ha inteso dismettere l'assunto difensivo, ritenuto puramente congetturale, secondo cui un (non meglio identificato) hacker (inviato forse dalla Banca) avrebbe ben potuto inviare le e-mail diffamatorie, appostandosi nottetempo nei paraggi dell'abitazione dell'imputato, così da connettersi con la rete Wi-fi dello stesso, utilizzando il «router aperto e, comunque, facilmente 'craccabile'» (p. 9 del ricorso). Del pari indimostrata, in quanto priva di qualsivoglia aggancio fattuale, è stata giudicata l'ipotesi difensiva secondo cui la BCC, al fine di tacitare le critiche espresse dal Sala nell'articolo di giornale (poc'anzi citato), avrebbe comprato pubblicità sul quotidiano, così da impedire all'imputato di continuare, in futuro, di pubblicare scritti critici nei confronti della politica aziendale dell'istituto di credito in questione. Anche in tal caso, il motivo eccepito manca il confronto con le ragioni esposte dalla Corte territoriale, la quale, dopo aver fatto riferimento all'invito, espresso dal Sala nel suo articolo del 2012, «a raccogliere, anche in forma anonima, i casi di scontento nell'ambito del credito cooperativo», ha da ciò ragionevolmente ritenuto che sia stato l'imputato stesso a procedere in tal modo, esprimendo successivamente il proprio scontento, tramite le email diffamatorie. Nel ritenere provato, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza del delitto di cui all'art. 595, terzo comma, cod. pen., in base agli elementi di prova orale e documentale, la Corte territoriale ha reso una motivazione incensurabile, in cui si è illustrato perché le sollecitazioni fornite dalla difesa non siano state basate su elementi idonei a scardinare, introducendo il ragionevole dubbio, le conclusioni altrimenti univocamente raggiungibili sul piano logico. Gioverà, a tal proposito, ribadire che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen., invocato dalla difesa, deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430). Ciò che, nel ricorso sottoposto a questo Collegio, è ben lungi dal potersi dire realizzato. 1.2 D secondo motivo è manifestamente infondato, perché in palese contrasto con l'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte relativa all'elemento distintivo tra il delitto d'ingiuria, depenalizzato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, e quello di diffamazione. Si è chiarito, a tal proposito, che soltanto il requisito della contestualità tra comunicazione dell'offesa e recepimento della stessa da parte dell'offeso vale a configurare l'ipotesi dell'ingiuria. In difetto di tale immediatezza, l'offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore (Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, Sala, Rv. 278742 - 01); nel qual caso, si Profila la diversa ipotesi della diffamazione. Si è infatti ritenuto che «l'invio di una "e-mail" dal contenuto offensivo ad una pluralità di destinatari integri il reato di diffamazione anche nell'eventualità che tra questi vi sia l'offeso, stante la non contestualità del recepimento del messaggio nelle caselle di posta elettronica di destinazione» (Sez. 5, n. 13252 del 04/03/2021, Viviane, Rv. 280814). In base al medesimo requisito dell'immediatezza con cui l'offeso recepisca il (-13 messaggio - necessario affinché possa profilarsi l'ipotesi dell'ingiuria anziché quella della diffamazione - si è ritenuto integrato «il delitto di diffamazione, e non la fattispecie depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, nel caso di invio di messaggi contenenti espressioni offensive nei confronti della persona offesa su una "chat" condivisa anche da altri soggetti, nel caso in cui la prima non li abbia percepiti nell'immediatezza, in quanto non collegata al momento del loro recapito» (Sez. 5, n. 28675 del 10/06/2022, Ciancio, Rv. 283541-01). La giurisprudenza di questa Corte indicata dal ricorrente (Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, sopra citata, secondo cui «integra il delitto di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, e non il delitto di diffamazione la condotta di chi pronunzi espressioni offensive mediante comunicazioni telematiche dirette alla persona offesa attraverso una video "chat", alla presenza di altre persone invitate nella "chat", in quanto l'elemento distintivo tra i due delitti è costituito dal fatto che nell'ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore»: fattispecie in tema di "chat" vocale sulla piattaforma "[OSCURATO:PERSONA]") è stata evocata in maniera del tutto inconferente, posto che, nel caso oggetto del presente ricorso, non già di comunicazione per mezzo di chat vocale si è trattato, bensì di comunicazione attraverso l'invio di e-mail. 1.3 terzo motivo è manifestamente infondato. Nel caso in esame, vista la disposta trattazione del rito in forma cartolare, trovava applicazione l'art. 23 bis, comma 2, del d. I. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in base al quale le parti, entro il quinto giorno antecedente all'udienza, possono presentare conclusioni scritte. Nella gerarchia delle fonti del diritto, tale norma è di rango pari ordinato rispetto agli articoli di procedura penale indicati dal ricorrente; non vi sono ragioni, pertanto, per invocare l'applicazione degli artt. 523 e 602 del codice di rito, in luogo del citato articolo 23, stante il rango pari ordinato delle une e delle altre. Ciò detto, può aggiungersi soltanto che il citato art. 23 bis, comma 2, nulla prevede in tema di obbligo di comunicare le conclusioni della parte civile all'imputato, ponendo esso unicamente il già citato termine del quinto giorno antecedente all'udienza, avente natura perentoria (Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Paolini, Rv. 281148 - 01), entro il quale le parti hanno l'onere di presentare conclusioni. Ed è onere dell'imputato acquisire le conclusioni della parte civile, per poter, eventualmente, replicare. 1.4 II quarto e quinto motivo possono esaminarsi congiuntamente, data la loro stretta connessione logica. Entrambi sono manifestamente infondati, per palese contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, «ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della P.C. non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera "declaratoria juris" da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione» (Sez. 6, n. 12199 del 11/03/2005, Molisso, Rv. 231044-01; cfr. anche, ex plurimís, Sez. 3, n. 16310 del 25/02/2009, Mattiolo, Rv. 243392-01: «il giudice penale, nell'ipotesi di condanna generica, deve pronunciarsi solo sull"an debeatur', e non anche sul 'quantum', non essendo conseguentemente tenuto a stabilire la percentuale della colpa o della concorrente condizione posta in essere dall'autore del fatto». La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno (oltre che alla provvisionale), prevista dall'art.539 cod. proc pen., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, trovando, bensì «implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 cod. proc. pen. quanto all'accertamento della sussistenza dèl fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, escludendosi, perciò, l'estensione del giudicato penale alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato»: Sez. 4, n. 1045 del 16/12/1998, dep. 1999, Selva, Rv. 212284 — 01). 1.5 Il sesto motivo è manifestamente infondato, dacché esso denuncia vizio di motivazione con riferimento a una questione di diritto (sul punto, v. Sez. 2, n. 19696 del 20/05/2010, Maugeri, Rv. 247123 — 01: «il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza». In seguito, cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 — 05: «in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge»). 1.6 La questione di legittimità costituzionale sollevata con il settimo e ultimo motivo è manifestamente infondata, in quanto ripropone pedissequamente un'eccezione, già dichiarata non fondata in sede d'appello, in difetto «di nuovi motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione» (Sez. 2, n.19411 del 12/03/2019, Furlan, 276062 - 01, anche per riferimenti a Corte cost. n. 32 del 1963, n. 37 del 1970 e n. 8 del 1971). Rispetto a tale eccezione - priva, ictu °culi, di qualsivoglia consistenza - questo Collegio ritiene che la Corte territoriale abbia già fornito, sul punto, la più ragionevole delle repliche, osservando come l'art. 539, comma 1, cod. proc. pen. non violi alcuno dei principi costituzionali e convenzionali indicati dalla difesa, "posto che l'accertamento della responsabilità penale differisce dall'accertamento della responsabilità civile, trattandosi di forme di responsabilità parallele (cd. doppio binario), che presentano regole e standard probatori differenti al fine del loro accertamento. [...] La ratio dell'art. 539 c.p.p., a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, è proprio quella di economia processuale, essendo volta a non ritardare la decisione del giudice penale con un meticoloso accertamento dell'entità dei danni, laddove il quadro probatorio fosse già sufficiente per giungere ad una sentenza di condanna penale; rimettendo così al giudice civile la sola quantificazione del danno». Del resto, il ricorso è del tutto generico nell'argomentare la riconducibilità del risarcimento dei danni nel genus di quelle sanzioni "sostanzialmente" punitive idonee ad essere ricondotte nella sfera applicativa del ne bis in idem. Peraltro, questa Corte - richiamati i "criteri Engel" elaborati dalla Corte Edu per l'individuazione delle sanzioni sostanzialmente penali (la qualificazione giuridica della misura assegnata dall'ordinamento nazionale, la sua natura e il suo grado di severità) - ha puntualizzato che il risarcimento del danno nel sistema giuridico italiano è estraneo alla categoria della sanzione penale, perché sul piano definitorio esso costituisce rimedio riparatorio previsto in favore del danneggiato, appartenente al diritto civile sostanziale ed estraneo all'ordinamento penale, che se ne occupa soltanto se lo stesso venga accessoria mente richiesto nel processo penale mediante la costituzione di parte civile, sicché ha natura compensativa di una diminuzione patrimoniale patita in conseguenza della commissione di un illecito (Sez. 1, n. 39874 del 06/06/2018, Sicilfert, Rv. 273866). Il che conferma la manifesta infondatezza dell'eccezione. 2. [OSCURATO:PERSONA] dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rif