CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 06019/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 19 novembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Taranto, in data 12 gennaio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla prova di penale responsabilità dell'imputato e alla sanzione a questi inflitta, risulta del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata, che alle pagine 5 e 6 ha ampiamente argomentato su entrambi i profili censurati dal ricorrente, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]