Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 29127/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Como; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato il rigetto dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 29 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Como aveva rigettato la richiesta presentata ex art. 324 cod.proc.pen. da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal locale Giudice per le indagini preliminari il 29 ottobre 2024, con riguardo a plurime contestazioni ai sensi degli artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000.

1.2. Con sentenza n. 37351/25 Questa Corte, Sez. 3, ha annullato l'ordinanza impugnata dai predetti indagati limitatamente alla questione relativa alla competenza per territorio -in ordine alla quale il Tribunale aveva dichiarato, erroneamente, l'inammissibilità- e rinviato per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Como competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod.proc.pen..

1.3. Con l'ordinanza in questa sede impugnata il Tribunale

1.3.1. ha, innanzi tutto, affermato la sussistenza di ragioni di connessione tra i reati contestati agli indagati ai sensi dell'art. 12 lett.b) cod.proc.pen., essendo stati, tutti, commessi in esecuzione di un unico medesimo disegno criminoso (come desunto dal contenuto della c.n.r. della Guardia di Finanza che ha condotto le indagini);

1.3.2. ha individuato nel disposto dell'art. 16 cod.proc.pen., il criterio regolatore della competenza, valevole, anche in ambito di reati fiscali, al cospetto di reati di diversa gravità;

1.3.3. ha dunque individuato i reati più gravi in quelli contestati ai sensi degli artt. 8 e 2 d.lgs 74/2000, per i quali, già all'epoca dei fatti, era prevista la medesima pena edittale; e dunque, indicato il criterio suppletivo applicabile, in caso di connessione ex art. 12 lett.b) cod,proc.pen., di tipo soggettivo, ha individuato, ai fini in discussione, quello di cui al capo 21 (reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000) per [OSCURATO:PERSONA], e quello di cui al capo 48 (reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000) per [OSCURATO:PERSONA];

1.3.4. riscontrata la fittizietà del domicilio fiscale/sede legale della [OSCURATO:PERSONA] di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di fatto (capo 21) e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di diritto (capo 48), entrambe reputate mere cartiere, ha ritenuto di radicare, ex art. 18, comma 1, d.lgs. 74/2000, la competenza per territorio in capo al «giudice del luogo di accertamento del reato» in ossequio al pronunciamento di questa Corte con sentenza n. 10400 del 19.11.2024; sulla scorta della fittizietà di tutte le società coinvolte, «nucleo centrale dell'ipotesi accusatoria», su cui «si è già ampiamente argomentato con l'ordinanza emessa da questo Tribunale e che, sotto questo profilo, è stata confermata dalla suprema Corte in seguito al ricorso promosso dagli indagati» ha perciò affermato il doveroso ricorso al criterio residuale di cui al comma 1 dell'art. 18d.lgs. 74/2000, che «ancora la competenza per territorio al "luogo di 2accertamento del reato" per tale intendendosi quello in cui la polizia giudiziaria ha per prima effettuato le indagini, e tale luogo si individua sulla base degli atti di indagini in Cadorago e Luisiago, ove la G.di F. di Como ha svolto gli accertamenti poi confluiti nella citata C.n.r. del 21.12.2023».

Aggiungendo, ad abundantiam, a riprova della fittizietà delle società riferibili ai ricorrenti, che chiaramente risultava dalle indagini un'unica "cabina di regia" delle società del gruppo, coincidente con gli uffici amministrativi insistenti nelle sedi di Luisiago e Cadorago.

2. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato ad un unico motivo con cui denunciano, ex art. 606, comma 1, lett b) cod.proc.pen., violazione di legge - artt. 18 d.lgs. 74/2000 e 8 e 16 cod.proc.pen.- per erronea individuazione del criterio di radicamento della competenza territoriale.

Assume la difesa che : a) il Tribunale ha ritenuto la connessione, monosoggettiva, ex art. 12, lett. b), cod.proc.pen. tra i reati oggetto di contestazione ai due ricorrenti; b) ne ha fatto discendere l'applicabilità dell'art. 16 d.lgs. 74/2000; c) individuati -al cospetto di reati di pari gravità- i primi reati ascrivibili a ciascuno degli indagati, rispettivamente, in quello di cui al capo 21 di incolpazione provvisoria -reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000- per [OSCURATO:PERSONA], e al capo 48 di incolpazione provvisoria -reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000- per [OSCURATO:PERSONA], ha applicato -non la disciplina, speciale, di cui all'art. 18, comma 2, d.lgs. 74/2000, con criterio di radicamento della competenza per territorio nel «nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale» il che avrebbe determinato la competenza del Tribunale di Milano, avendo argomentato la fittizietà del domicilio fiscale/sede legale della [OSCURATO:PERSONA] (capo 21) e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capo 48) reputate mere cartiere, ma- la disciplina di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. 74/2000, con criterio di radicamento della competenza per territorio in capo al «giudice del luogo di accertamento del reato», criterio residuale, applicabile in ossequio al pronunciamento di questa Corte con sentenza n. 10400 del 19.11.2024.

L'affermazione della fittizietà della sede legale delle indicate società sarebbe, però, apodittica, derivante, esclusivamente, dalla contestazione della inesistenza delle operazioni.

La difesa aveva prodotto, con nota dell'8 gennaio 2026, documentazione attestante l'operatività della [OSCURATO:PERSONA] service s.r.I., allegazione documentale dal Tribunale "liquidata" mercè l'affermazione della alterità/indifferenza tra accertamento amministrativo e accertamento penale, e la 3notazione secondo cui anche gli avvisi di accertamento che richiamano le considerazioni espresse nel presente procedimento penale, le società indicate, in quella sede coinvolte, vengono definite cartiere; il Tribunale si è sottratto al confronto con la tesi difensiva secondo cui le società, tutt'altro che cartiere, erano operative, economicamente capienti, con uffici, domicilio pec attivo, amministratori effettivi e attivatisi per porre rimedio alle conseguenze tributarie della insussistente contestazione penale.

Irrilevante sarebbe, ai fini dedotti, che le FOI fossero state emesse in favore di A P e di [OSCURATO:PERSONA], poiché, trattandosi di reato mono soggettivo, la competenza per territorio non può essere influenzata dai reati contestati a soggetti diversi.

Insiste, dunque, attesa la paventata erronea applicazione dei criteri dettati dalla legge processuale penale e dalla legge speciale, per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. L'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, individua, per i reati tassativamente previsti dal capo I del titolo II del d.lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3, dichiarazione infedele ex art. 4, omessa dichiarazione ex art. 5) i criteri di attribuzione della competenza territoriale come di seguito: luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, se quest'ultimo è in Italia; luogo di accertamento del reato, se il domicilio fiscale è all'estero.

Per i reati, invece, non compresi nel capo I del titolo II valgono solo le regole di cui al primo comma dell'art. 18 d.lgs. n. 74/2000., e, dunque, quelle di cui all'art. 8 cod.proc.pen. -luogo di consumazione del reato, in subordine luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato, luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha provveduto all'iscrizione, ferme restando le regole dettate, dall'art. 12 e 16 cod.proc.pen., in tema di connessione.

A quest'ultimo gruppo di norme, pertanto, bisogna far riferimento nel caso di specie, stante appunto la individuazione, rispetto agli altri nell'ambito della connessione, del reato più grave e più risalente nel tempo in quello contestato ex art. 8 d.lgs. 74/2000 (evidente che, tra reati di pari gravità, debba privilegiarsi il primo in ordine temporale (secondo Sez.

Un.

Orlandelli del 2009).

42. Corretto allora il percorso-logico giuridico, svolto con motivazione immune da contraddittorietà e illogicità manifeste, del Tribunale che, attesa la fittizietà delle società implicate -non revocabile più in dubbio atteso il pronunciamento di questa Corte di conferma, in parte qua, della prima ordinanza del riesame-, e, dunque, l'impossibilità di far riferimento al criterio del /ocus commissi delicti, ha fatto ricorso a quello suppletivo indicato.

3. E' principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo cui «[I]n tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, l'inesistenza della società legittima il ricorso al criterio suppletivo speciale del luogo di accertamento del reato, di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, ove non sia noto il luogo dell'effettiva emissione o rilascio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che deve intendersi luogo di accertamento del reato la località in cui la polizia giudiziaria ha per prima effettuato le indagini)», così, da ultimo, Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024 Cc. (dep. 17/03/2025 ) Rv. 287827 - 01, poi reiteratamente ripresa da altre nn.mm ..

3.1. Criterio che, a ben vedere, la difesa neppure contesta, indulgendo, invece, nella rinnovata inammissibile contestazione dell'assunto, presupposto, della fittizietà delle società, oggetto, invece, di accertamento definitivo in questa sede cautelare.

3. Ne consegue la inammissibilità dei ricorsi con onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Como; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato il rigetto dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 29 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Como aveva rigettato la richiesta presentata ex art. 324 cod.proc.pen. da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal locale Giudice per le indagini preliminari il 29 ottobre 2024, con riguardo a plurime contestazioni ai sensi degli artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000. 1.2. Con sentenza n. 37351/25 Questa Corte, Sez. 3, ha annullato l'ordinanza impugnata dai predetti indagati limitatamente alla questione relativa alla competenza per territorio -in ordine alla quale il Tribunale aveva dichiarato, erroneamente, l'inammissibilità- e rinviato per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Como competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod.proc.pen.. 1.3. Con l'ordinanza in questa sede impugnata il Tribunale 1.3.1. ha, innanzi tutto, affermato la sussistenza di ragioni di connessione tra i reati contestati agli indagati ai sensi dell'art. 12 lett.b) cod.proc.pen., essendo stati, tutti, commessi in esecuzione di un unico medesimo disegno criminoso (come desunto dal contenuto della c.n.r. della Guardia di Finanza che ha condotto le indagini); 1.3.2. ha individuato nel disposto dell'art. 16 cod.proc.pen., il criterio regolatore della competenza, valevole, anche in ambito di reati fiscali, al cospetto di reati di diversa gravità; 1.3.3. ha dunque individuato i reati più gravi in quelli contestati ai sensi degli artt. 8 e 2 d.lgs 74/2000, per i quali, già all'epoca dei fatti, era prevista la medesima pena edittale; e dunque, indicato il criterio suppletivo applicabile, in caso di connessione ex art. 12 lett.b) cod,proc.pen., di tipo soggettivo, ha individuato, ai fini in discussione, quello di cui al capo 21 (reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000) per [OSCURATO:PERSONA], e quello di cui al capo 48 (reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000) per [OSCURATO:PERSONA]; 1.3.4. riscontrata la fittizietà del domicilio fiscale/sede legale della [OSCURATO:PERSONA] di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di fatto (capo 21) e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di diritto (capo 48), entrambe reputate mere cartiere, ha ritenuto di radicare, ex art. 18, comma 1, d.lgs. 74/2000, la competenza per territorio in capo al «giudice del luogo di accertamento del reato» in ossequio al pronunciamento di questa Corte con sentenza n. 10400 del 19.11.2024; sulla scorta della fittizietà di tutte le società coinvolte, «nucleo centrale dell'ipotesi accusatoria», su cui «si è già ampiamente argomentato con l'ordinanza emessa da questo Tribunale e che, sotto questo profilo, è stata confermata dalla suprema Corte in seguito al ricorso promosso dagli indagati» ha perciò affermato il doveroso ricorso al criterio residuale di cui al comma 1 dell'art. 18d.lgs. 74/2000, che «ancora la competenza per territorio al "luogo di 2accertamento del reato" per tale intendendosi quello in cui la polizia giudiziaria ha per prima effettuato le indagini, e tale luogo si individua sulla base degli atti di indagini in Cadorago e Luisiago, ove la G.di F. di Como ha svolto gli accertamenti poi confluiti nella citata C.n.r. del 21.12.2023». Aggiungendo, ad abundantiam, a riprova della fittizietà delle società riferibili ai ricorrenti, che chiaramente risultava dalle indagini un'unica "cabina di regia" delle società del gruppo, coincidente con gli uffici amministrativi insistenti nelle sedi di Luisiago e Cadorago. 2. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato ad un unico motivo con cui denunciano, ex art. 606, comma 1, lett b) cod.proc.pen., violazione di legge - artt. 18 d.lgs. 74/2000 e 8 e 16 cod.proc.pen.- per erronea individuazione del criterio di radicamento della competenza territoriale. Assume la difesa che : a) il Tribunale ha ritenuto la connessione, monosoggettiva, ex art. 12, lett. b), cod.proc.pen. tra i reati oggetto di contestazione ai due ricorrenti; b) ne ha fatto discendere l'applicabilità dell'art. 16 d.lgs. 74/2000; c) individuati -al cospetto di reati di pari gravità- i primi reati ascrivibili a ciascuno degli indagati, rispettivamente, in quello di cui al capo 21 di incolpazione provvisoria -reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000- per [OSCURATO:PERSONA], e al capo 48 di incolpazione provvisoria -reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000- per [OSCURATO:PERSONA], ha applicato -non la disciplina, speciale, di cui all'art. 18, comma 2, d.lgs. 74/2000, con criterio di radicamento della competenza per territorio nel «nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale» il che avrebbe determinato la competenza del Tribunale di Milano, avendo argomentato la fittizietà del domicilio fiscale/sede legale della [OSCURATO:PERSONA] (capo 21) e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capo 48) reputate mere cartiere, ma- la disciplina di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. 74/2000, con criterio di radicamento della competenza per territorio in capo al «giudice del luogo di accertamento del reato», criterio residuale, applicabile in ossequio al pronunciamento di questa Corte con sentenza n. 10400 del 19.11.2024. L'affermazione della fittizietà della sede legale delle indicate società sarebbe, però, apodittica, derivante, esclusivamente, dalla contestazione della inesistenza delle operazioni. La difesa aveva prodotto, con nota dell'8 gennaio 2026, documentazione attestante l'operatività della [OSCURATO:PERSONA] service s.r.I., allegazione documentale dal Tribunale "liquidata" mercè l'affermazione della alterità/indifferenza tra accertamento amministrativo e accertamento penale, e la 3notazione secondo cui anche gli avvisi di accertamento che richiamano le considerazioni espresse nel presente procedimento penale, le società indicate, in quella sede coinvolte, vengono definite cartiere; il Tribunale si è sottratto al confronto con la tesi difensiva secondo cui le società, tutt'altro che cartiere, erano operative, economicamente capienti, con uffici, domicilio pec attivo, amministratori effettivi e attivatisi per porre rimedio alle conseguenze tributarie della insussistente contestazione penale. Irrilevante sarebbe, ai fini dedotti, che le FOI fossero state emesse in favore di A P e di [OSCURATO:PERSONA], poiché, trattandosi di reato mono soggettivo, la competenza per territorio non può essere influenzata dai reati contestati a soggetti diversi. Insiste, dunque, attesa la paventata erronea applicazione dei criteri dettati dalla legge processuale penale e dalla legge speciale, per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. L'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, individua, per i reati tassativamente previsti dal capo I del titolo II del d.lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3, dichiarazione infedele ex art. 4, omessa dichiarazione ex art. 5) i criteri di attribuzione della competenza territoriale come di seguito: luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, se quest'ultimo è in Italia; luogo di accertamento del reato, se il domicilio fiscale è all'estero. Per i reati, invece, non compresi nel capo I del titolo II valgono solo le regole di cui al primo comma dell'art. 18 d.lgs. n. 74/2000., e, dunque, quelle di cui all'art. 8 cod.proc.pen. -luogo di consumazione del reato, in subordine luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato, luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha provveduto all'iscrizione, ferme restando le regole dettate, dall'art. 12 e 16 cod.proc.pen., in tema di connessione. A quest'ultimo gruppo di norme, pertanto, bisogna far riferimento nel caso di specie, stante appunto la individuazione, rispetto agli altri nell'ambito della connessione, del reato più grave e più risalente nel tempo in quello contestato ex art. 8 d.lgs. 74/2000 (evidente che, tra reati di pari gravità, debba privilegiarsi il primo in ordine temporale (secondo Sez. Un. Orlandelli del 2009). 42. Corretto allora il percorso-logico giuridico, svolto con motivazione immune da contraddittorietà e illogicità manifeste, del Tribunale che, attesa la fittizietà delle società implicate -non revocabile più in dubbio atteso il pronunciamento di questa Corte di conferma, in parte qua, della prima ordinanza del riesame-, e, dunque, l'impossibilità di far riferimento al criterio del /ocus commissi delicti, ha fatto ricorso a quello suppletivo indicato. 3. E' principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo cui «[I]n tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, l'inesistenza della società legittima il ricorso al criterio suppletivo speciale del luogo di accertamento del reato, di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, ove non sia noto il luogo dell'effettiva emissione o rilascio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che deve intendersi luogo di accertamento del reato la località in cui la polizia giudiziaria ha per prima effettuato le indagini)», così, da ultimo, Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024 Cc. (dep. 17/03/2025 ) Rv. 287827 - 01, poi reiteratamente ripresa da altre nn.mm .. 3.1. Criterio che, a ben vedere, la difesa neppure contesta, indulgendo, invece, nella rinnovata inammissibile contestazione dell'assunto, presupposto, della fittizietà delle società, oggetto, invece, di accertamento definitivo in questa sede cautelare. 3. Ne consegue la inammissibilità dei ricorsi con onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M
Decreto Cassazione n. 29127/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris