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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 09690/2026

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in attidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrente e ricorrente incidentale –Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 10864/2018Numero sezionale 353/2026Numero di raccolta generale 9690/2026Data pubblicazione 15/04/2026avverso la sentenza resa dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Piemonte, n. 1388/01/2017 depositata in data06/10/2017 e non notificata;Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del15/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA];La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava gli avvisi di accertamento adessa notificati per Ires, Irap, Iva riferiti ai periodi di imposta 20092010 con i quali erano accertati maggiori imponibili econseguentemente maggiori imposte a seguito di indagini finanziarieavviate nei confronti della società ridetta del suo legalerappresentante e di una dipendente della società nonché moglie dellegale rappresentante; inoltre analogo approfondimento istruttorioera svolto sia nei confronti nei confronti delle figlie del legalerappresentante medesimo e financo nei confronti della società “LACOLLINA di [OSCURATO:PERSONA] c.” s.a.s. amministrata dalmedesimo legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]Il giudice di primo grado rigettava i ricorsi.Appellava la contribuente.Con la pronuncia gravata di ricorso per Cassazione il giudicedell'appello annullava gli avvisi di accertamento riferiti ai periodid'imposta 2009 e 2010 limitatamente alla parte di maggior redditoriferibile ai versamenti operati sui conti correnti della società “LaColliga di [OSCURATO:PERSONA] c.” s.a.s.; le restanti riprese eranoconfermate.Ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidatoa due motivi di doglianza.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 10864/2018Numero sezionale 353/2026Numero di raccolta generale 9690/2026Data pubblicazione 15/04/2026Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; la stessa proponeanche ricorso incidentale affidato a tre motivi di censura.Ragioni della decisioneIl primo motivo del ricorso principale censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione di norme di diritto; violazione dell'art.41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; si deduce laviolazione dell'obbligo di contraddittorio c.d. endoprocedimentale perl'accertamento di tributi armonizzati.

Secondo la parte ricorrente è statoviolato il diritto della stessa al contraddittorio di cui sopra in quanto lememorie prodotte in sede di controllo con riferimento alle risultanzedelle indagini finanziarie non hanno costituito vera e propria attuazionedi tale contraddittorio al quale invece la società non è stata mai invitata.Il motivo è infondato.Con riguardo ai tributi armonizzati, va ricordato, come ancorarecentemente stabilito da questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez.

Un.n. 21271/2025) che in tema di diritti e garanzie del contribuentesottoposto a verifiche fiscali c.d.

"a tavolino" (come qui è avvenuto,trattandosi di verifica fondata sulle risultanze di indagini finanziarie)nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis dellaL. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.

Lgs.n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bisdel d.L. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla L. n. 67 del 2024),l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributicd. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenzageneralizzata per soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativaviolazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assoltoall'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potutofar valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa,Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 10864/2018Numero sezionale 353/2026Numero di raccolta generale 9690/2026Data pubblicazione 15/04/2026fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinareun risultato diverso del procedimento impositivo, secondo unavalutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito.Nella fattispecie, la c.d.

“prova di resistenza” di cui sopra non è statafornita, come ha accertato la pronuncia di merito secondo la quale“… il contribuente non prova in alcun modo che prospettando le sueragioni l'esito del controllo sarebbe stato a lui favorevole” (pag. 9sentenza impugnata penultimo periodo).Pertanto, si denuncia il mancato confronto ma non si indicanofatti concreti in relazione ai quali detto confronto avrebbe potutorisultare favorevole per il contribuente, posto anche che per suastessa ammissione il contribuente stesso non è in grado di fornireuna specifica giustificazione delle movimentazioni contestate.La decisione impugnata, quindi, risulta del tutto conforme aiprincipi di diritto sovraordinato Unionale, in quanto (Cass. n.8565/2025) anche in tema di contraddittorio preventivo, il principiofondamentale dell'Unione europea del rispetto dei diritti della difesaendoprocedimentale non costituisce una prerogativa assoluta, mapuò soggiacere a restrizioni rispondenti a obiettivi di interessegenerale -anch’essi tutelati dell’ordinamento unionale, oltre che daquello dei singoli Stati- come quello di procedere al recuperotempestivo delle entrate proprie.Diversamente, con riferimento ai tributi non armonizzati, questaCorte è ferma nel ritenere (tra molte, Cass. n. 13818/2025) che intema di accertamento tributario, l'obbligo dell'amministrazionefinanziaria di attivare il contraddittorio endoprocedimentale con ilcontribuente sussiste, per i tributi non armonizzati, esclusivamentenelle ipotesi in cui esso risulti sancito da una specifica previsionenormativa.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 10864/2018Numero sezionale 353/2026Numero di raccolta generale 9690/2026Data pubblicazione 15/04/2026Di qui l’infondatezza del primo motivo di impugnazione principale.Il secondo motivo del ricorso principale si incentra sulla falsainterpretazione di norma di legge, con riguardo all’art. 32 del d.P.R.n. 600 del 1973; si censura la illegittimità della pretesa probatoriarivolta al contribuente consistente dell'onere di dimostrare la naturapatrimoniale del giroconto di una somma da un proprio conto correntead altro e si eccepisce quindi la necessaria rideterminazione della baseimponibile ai fini Irap, a seguito di tale circostanza, per il periodod'imposta 2010.

Secondo la parte ricorrente, in sintesi, erroneamente ilgiudice dell'appello ha ritenuto rilevanti e fini reddituali la somma di euro282.159,85 frutto di un giroconto in favore del conto correntedell'amministratore della società ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la cuiprovvista proviene da conto corrente estero acceso presso il [OSCURATO:PERSONA] riferibile anch'esso al medesimo [OSCURATO:PERSONA]; talesomma avrebbe invece – sostiene la società contribuente - naturameramente patrimoniale non trattandosi di un incremento reddituale madi una componente per l'appunto patrimoniale frutto dei risparmiaccumulati nel tempo.Il motivo è infondato, alla luce della corretta lettura dell’art. 32 deld.P.R. n. 600 del 1973, il cui contenuto è sostanzialmente sovrapponibileall’art. 51 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Tale disposizione, nella versionein vigore ratione temporis prevede che – “i dati ed elementi attinenti airapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a normadel numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisitiai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degliaccertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente nondimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del redditosoggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; allestesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delleCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 10864/2018Numero sezionale 353/2026Numero di raccolta generale 9690/2026Data pubblicazione 15/04/2026stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indicail soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritturecontabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito deipredetti rapporti od operazioni”.Va premesso che questa Corte è costante nel ritenere che afronte della presunzione legale prevista dagli artt. 32 del d.P.R. n.600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, la quale «non necessitadei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art.2729 c.c. per le presunzioni semplici», la prova richiesta alcontribuente è analitica, «con specifica indicazione della riferibilità diogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementidesumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono adoperazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito diverificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dalcontribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamentein sentenza delle relative risultanze» (Cass. n. 13112/2020; Cass.n. 10480/2018; Cass. n. 11102/2017).Nel presente caso, poi, è pacifica la circostanza per la qualedell’importo in argomento non si è tenuto conto da parte dellacontribuente per la determinazione del reddito; a fronte di ciò, eraonere di tale soggetto dimostrare la mancanza di rilevanzadell’importo a fini reddituali.

Ritiene sul punto la Corte che non risultia tali fini bastevole la mera prova del trasferimento da conto diprovenienza (monegasco) a conto di destinazione (italiano) inquanto – diversamente da quanto accadrebbe nel caso di trattassedi conti (entrambi, quello di provenienza e quello di destinazione)italiano – non può ritenersi, come si sostiene in ricorso, che trattasi,ai fini tributari, di mero “giroconto”.

Non può infatti escludersi che sitratti di somme non costituenti reddito, nel senso di novellaricchezza – anzi, deve ritenersi essere stato provato il contrario - dalCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 10864/2018Numero sezionale 353/2026Numero di raccolta generale 9690/2026Data pubblicazione 15/04/2026momento che opera riguardo ad essa – la somma collocata sul contomonegasco - la presunzione di evasione stabilita, con riguardo agliinvestimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Statio territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, deld.L. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, invigore dal 1° luglio 2009.Pertanto, se è vero che va confermato – logicamente egiuridicamente - il noto binomio di corrispondenza biunivoca versamenti= ricavi (o compensi), su cui si fonda la presunzione di cui all’art. 32 deld.P.R. n 600 del 1973 e all’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, èaltrettanto vero che essa non è riproducibile ex se sempre e comunquenell'ipotesi di spostamenti di somme tra conti riconducibili al medesimosoggetto.

In tali ipotesi, invero, l'operazione si risolve sostanzialmenteeffettivamente in una movimentazione tutta interna al comune titolaredei conti correnti (c.d.

“giroconto”, come individuato nella prassiterminologica bancaria) che, ai sensi del citato art. 32, ai finidell’imposizione reddituale e, ai sensi del citato art. 51, ai fini IVA, risultain via generale irrilevante in quanto le suddette operazioni danno luogoa spostamento di ricchezza in capo sempre allo stesso soggetto.Pertanto, in via generale una volta che il contribuente abbia dimostrato,come nel caso di specie, che i versamenti rilevati sul conto correnteoggetto di verifica provengono da disposizione operata da altro contocorrente al medesimo riconducibile, ma non oggetto di ulteriore verifica,deve ritenersi superata la presunzione posta dalle citate disposizioni infavore dell'amministrazione finanziaria, su cui graverà l'onere didimostrare che l'importo versato sul primo conto corrente è fiscalmenteimponibile (in tal senso Cass. n. 9657/2017).A tali considerazioni, con riguardo alla presente fattispecie, deveperò aggiungersi che, diversamente da quanto accade nella più parte(per non dire nella totalità) dei casi in cui il conto di provenienza è attivoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 10864/2018Numero sezionale 353/2026Numero di raccolta generale 9690/2026Data pubblicazione 15/04/2026presso un intermediario finanziario con sede in Italia, tale prova èstata qui invece adeguatamente e correttamente fornita dall’Ufficio,operando in suo favore la presunzione di cui dall'art. 12, comma 2,del d.L. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla L. n. 102 del 2009,in vigore dal 1° luglio 2009; presunzione di fronte alla quale ilcontribuente, come ha accertato in fatto il giudice dell’appello “…Non offre in condivisione alle parti la copia del conto correntemonegasco riportante i versamenti degli incassi della venditadell'immobile in Nizza e come poi quella somma fu trasferita sulconto corrente italiano.

Né dimostrò di avere la disponibilità dicassette di sicurezza e di avervi versato e mantenuto del denarocontante nell'arco del tempo”.

In ultimo, non è dedotto neppure inquesta sede che tale somma sia stata oggetto di sanatoria nelcontesto delle varie procedure previste ai fini della regolarizzazione,quali il ravvedimento operoso o il c.d. scudo fiscale, introdottodall’art. 13-bis del d.L. n. 78 del 2009, (terzo decreto anticrisi) esuccessive modificazioni recante disposizioni in materia di“rimpatrio” ovvero “regolarizzazione” delle attività finanziarie epatrimoniali detenute all’estero in violazione degli obblighi valutari etributari sanciti dal decreto-legge n. 167 del 1990.In altri termini – e concludendo - è ben vero che la giacenza sulconto di provenienza della somma oggetto di giroconto può indicarela sua natura patrimoniale, salva prova del contrario da partedell’Ufficio; ma è altrettanto vero che ove operi la presunzione –riguardo alla somma giacente – della sua natura reddituale, saràonere del contribuente da prova del contrario.

Prova che in questocaso il giudice di merito ha ritenuto non esser stata fornita.Ne deriva quindi l’infondatezza anche della seconda censuraproposta.Conseguentemente il ricorso principale va rigettato.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 10864/2018Numero sezionale 353/2026Numero di raccolta generale 9690/2026Data pubblicazione 15/04/2026Venendo ora all’esame dell’impugnazione incidentale, la stessacensura la sentenza di merito, con il primo motivo, per violazione efalsa applicazione degli artt. 11 e 12 delle disposizioni preliminari alcodice civile (c.d.

“preleggi”), dell’art. 16 bis c. 3 del d.

Lgs. n. 546del 1992, degli artt. 2, 9, 10, 13, 20 del d.M. n. 123 del 2013 e degliartt. 53, 54, 23 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 24 Cost. in relazioneall’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenutoinammissibili le controdeduzioni depositate dall’Ufficio in formatelematica.Il motivo è fondato.È ben vero che ciascun grado processuale gode di autonomia rispettoalle modalità con cui instaurare il processo, le quali dovranno essereseguite anche da controparte al momento della costituzione in giudizio.A compiere una scelta vincolante anche la controparte a favore deglistrumenti tradizionali o telematici non è il ricorrente originario, bensì laparte che, con la notifica del proprio ricorso, dà avvio al singolo gradodel giudizio.Unica eccezione a questa soluzione è rappresentata dall’art. 2, co.3, del d.M. 163 del 2013, il quale prevede che la parte che abbiautilizzato in primo grado le modalità telematiche è tenuta ad utilizzarleper l’appello, salva sostituzione del difensore.

E, dal momento che lascelta delle modalità telematiche vincolano controparte al loro impiegoai sensi degli artt. 10 e 11, adottando un’interpretazione a contrario sipuò concludere che analogo vincolo non sorge nel caso in cui in primogrado si sia optato per la modalità tradizionale.

Peraltro, lo stessolegislatore suffraga tale tesi con l’art. 16 del d.L. n. 119 del 2018,convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, che contiene, alcomma 2, la norma di interpretazione autentica, secondo la quale«l'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigoreCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 10864/2018Numero sezionale 353/2026Numero di raccolta generale 9690/2026Data pubblicazione 15/04/2026del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possonoutilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto delMinistro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dairelativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta dacontroparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primogrado con modalità analogiche».Riguardo alla notificazione per via telematica di atti tra le parti,l'art. 16- bis, comma 3, del d.

Lgs. n. 546 del 1992, vigente rationetemporis, disponeva che: «le notificazioni tra le parti e i depositipresso la competente Commissione tributaria possono avvenire invia telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto delMinistro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, edei successivi decreti di attuazione».

A sua volta, l'art. 20, comma2, del D.M. 163/2013, rimandava a successivi decreti del Ministerodell'Economia e delle Finanze l'individuazione delle ulterioriCommissioni tributarie (diverse da quelle di cui al comma 1) per lequali avrebbero trovato gradualmente applicazione le disposizionidel regolamento.

Quanto alle Commissioni tributarie provinciali eregionali del Piemonte il D.D. 30 giugno 2016 ha previsto all’art. 2l’uso degli strumenti informatici e telematici nel processo tributario“per gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire … dal 15novembre 2016 per le regioni Piemonte e Lombardia”.Risulta in atti che le controdeduzioni dell’Ufficio sono statedepositate il 30 giugno 2017; esse sono pacificamente connesse –ad esso controdeducendo – al ricorso in appello proposto dalcontribuente con spedizione dell’atto in data 26 aprile 2017.Il ricorso che viene in rilievo, in tale caso, è proprio talesopradetto ricorso, non facendo la disposizione in esame alcunadistinzione tra ricorso proposto in primo grado e ricorso proposto inappello, con la conseguente applicabilità al procedimento de quoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 10864/2018Numero sezionale 353/2026Numero di raccolta generale 9690/2026Data pubblicazione 15/04/2026dell'art. 16-bis, comma 3, del d.

Lgs. 546 del 1992, che legittimavaall’epoca l'utilizzo facoltativo («possono avvenire in via telematica»)della notifica telematica tra le parti (Cass. nn. 37371/22; 4168/22).Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, allastregua della norma di interpretazione autentica, contenuta nell'art. 16,comma 2, del d.L. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dallaL. n. 136 del 2018, è consentito alle parti utilizzare, in ogni grado delgiudizio, le modalità previste dal d.M. n. 163 del 2013, e dai relatividecreti attuativi, indipendentemente da quelle prescelte dallacontroparte e dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado conmodalità analogiche, non incidendo detta disposizione sulla data di iniziodel periodo dal quale le parti sono legittimate alla notifica telematica nelgiudizio tributario (Cass. n. 37371/2022; vedasi anche Cass. n.31722/2024).

In particolare, riguardo alla notificazione per viatelematica di atti tra le parti, con principio espressamente esteso ancheal deposito degli atti presso il giudice tributario, l'art. 16-bis, comma 3,del d.

Lgs. n. 546 del 1992, vigente ratione temporis, disponeva che:«le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competenteCommissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo ledisposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e dellefinanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di(“Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici etelematici nel processo tributario in attuazione delle disposizionicontenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»),rimandava a successivi decreti del Ministero dell'Economia e dellequelle di cui al comma 1) per le quali avrebbero trovato gradualmenteapplicazione le disposizioni del regolamento.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11Numero registro generale 10864/2018Numero sezionale 353/2026Numero di raccolta generale 9690/2026Data pubblicazione 15/04/2026Il successivo comma 5 del medesimo art. 16 del d.L. n. 119 del2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, entrato invigore il 24 ottobre 2017, ha dettata poi una specifica previsioneintertemporale che esclude l'applicabilità del precedente comma 1, lett.a), n. 4), del ridetto art. 16 al caso di specie, statuendo che: «Ledisposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e 5), del comma 1 siapplicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, conricorso notificato a decorrere dai 10 luglio 2019».Nel caso che ci occupa tanto il primo grado che il secondo gradodi giudizio sono stati introdotti con ricorsi notificati prima di talescadenza.

Peraltro, lo stesso art. 16 del d.L. n. 119 del 2018,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, contiene,al comma 2, una norma di interpretazione autentica, secondo laquale «l'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alladata di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel sensoche le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalitàprevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi,indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonchédall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalitàanalogiche».Infine, sul punto questa Corte ha recentemente ribadito come(Cass. n. 11729/2025) che nei procedimenti contenziosi incardinatinella vigenza del regime di facoltatività del processo telematicotributario sino al 30 giugno 2019, l'inammissibilità degli atti perviolazione della uniformità delle modalità di deposito (in formacartacea e telematica) nei diversi gradi del giudizio, ai sensi dell'art.2, comma 3, del d.m. n. 163 del 2013, si applica soltanto nel casodi giudizio introdotto sin dall'inizio in forma telematica, ma nonCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12Numero registro generale 10864/2018Numero sezionale 353/2026Numero di raccolta generale 9690/2026Data pubblicazione 15/04/2026riguarda l'ipotesi dell'utilizzo iniziale della modalità cartacea, che benpuò essere limitata al primo grado di giudizio e, comunque, trovandola pronuncia in rito, alla luce dei principi desumibili dallagiurisprudenza della CEDU, un limite nel raggiungimento dello scopoda parte dell'atto depositato in secondo grado con modalitàtelematica (come nella specie).Pertanto, nel ritenere inammissibili le controdeduzioni in oggetto,depositate in via telematica, la CTR torinese ha commesso errore didiritto; di qui l’accoglimento del motivo e la cassazione della sentenzaimpugnata in parte qua.Il secondo motivo di ricorso incidentale (rubricato sub. n.3 perlapsus calami evidente, con inizio della esposizione a pag. 22 dell’atto)deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 c. 1 n. 2 del d.P.R.n. 600 del 1973 e 51 c. 2 n. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazioneall’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza di appello erroneamenteaffermato la illegittimità delle indagini finanziarie riguardando la società“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c.”, per non avere l’Ufficiodimostrato il carattere fittizio della stessa.Il terzo motivo di ricorso incidentale si incentra sull’omesso esamecirca fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la pronuncia di appelloomesso di esaminare la composizione della società [OSCURATO:PERSONA] diCampagnuolo Sergio c., l’avvicendarsi degli amministratori, lariconduzione dei rapporti finanziari della stessa al nucleo famigliare delSergio Campagnuolo.I motivi possano essere esaminati congiuntamente e risultanocomplessivamente fondati.Invero non si evince dalla lettura della pronuncia di merito che laCTR abbia compiuto un vero e proprio accertamento di fatto in ordinealla riconducibilità del conto corrente oggetto di esame alla societàCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 13Numero registro generale 10864/2018Numero sezionale 353/2026Numero di raccolta generale 9690/2026Data pubblicazione 15/04/2026contribuente, essendosi il giudice di appello limitato a ritenere chesi trattava di altro soggetto (circostanza ex se ovvia ma irrilevante)e che l’accertamento avrebbe dovuto essere esteso allo stesso (ilche è profilo che riguarda le scelte accertative dell’Ufficio e che nonrileva quanto alla posizione del contribuente attinto dall’avviso diaccertamento qui impugnato); il tutto senza considerare quantodedotto dall’Agenzia delle Entrate, le cui controdeduzioni sono state– erroneamente - ritenute inammissibili e quindi valutate.Pertanto, va rigettato il ricorso principale mentre il ricorsoincidentale deve essere accolto e cassata la sentenza impugnata sulpunto, limitatamente alle censure di cui all’impugnazione incidentale P.Q.Mrigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassala sentenza impugnata limitatamente ai profili di cui ai motivioggetto di accoglimento e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Piemonte in diversa composizione alla qualedemanda di provvedere anche in ordine alle spese di lite del presentegrado di Legittimità.Così deciso in Roma il 15 gennaio 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in attidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrente e ricorrente incidentale –Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 10864/2018Numero sezionale 353/2026Numero di raccolta generale 9690/2026Data pubblicazione 15/04/2026avverso la sentenza resa dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Piemonte, n. 1388/01/2017 depositata in data06/10/2017 e non notificata;Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del15/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA];La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava gli avvisi di accertamento adessa notificati per Ires, Irap, Iva riferiti ai periodi di imposta 20092010 con i quali erano accertati maggiori imponibili econseguentemente maggiori imposte a seguito di indagini finanziarieavviate nei confronti della società ridetta del suo legalerappresentante e di una dipendente della società nonché moglie dellegale rappresentante; inoltre analogo approfondimento istruttorioera svolto sia nei confronti nei confronti delle figlie del legalerappresentante medesimo e financo nei confronti della società “LACOLLINA di [OSCURATO:PERSONA] c.” s.a.s. amministrata dalmedesimo legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]Il giudice di primo grado rigettava i ricorsi.Appellava la contribuente.Con la pronuncia gravata di ricorso per Cassazione il giudicedell'appello annullava gli avvisi di accertamento riferiti ai periodid'imposta 2009 e 2010 limitatamente alla parte di maggior redditoriferibile ai versamenti operati sui conti correnti della società “LaColliga di [OSCURATO:PERSONA] c.” s.a.s.; le restanti riprese eranoconfermate.Ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidatoa due motivi di doglianza.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 10864/2018Numero sezionale 353/2026Numero di raccolta generale 9690/2026Data pubblicazione 15/04/2026Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; la stessa proponeanche ricorso incidentale affidato a tre motivi di censura.Ragioni della decisioneIl primo motivo del ricorso principale censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione di norme di diritto; violazione dell'art.41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; si deduce laviolazione dell'obbligo di contraddittorio c.d. endoprocedimentale perl'accertamento di tributi armonizzati. Secondo la parte ricorrente è statoviolato il diritto della stessa al contraddittorio di cui sopra in quanto lememorie prodotte in sede di controllo con riferimento alle risultanzedelle indagini finanziarie non hanno costituito vera e propria attuazionedi tale contraddittorio al quale invece la società non è stata mai invitata.Il motivo è infondato.Con riguardo ai tributi armonizzati, va ricordato, come ancorarecentemente stabilito da questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un.n. 21271/2025) che in tema di diritti e garanzie del contribuentesottoposto a verifiche fiscali c.d. "a tavolino" (come qui è avvenuto,trattandosi di verifica fondata sulle risultanze di indagini finanziarie)nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis dellaL. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d. Lgs.n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bisdel d.L. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla L. n. 67 del 2024),l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributicd. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenzageneralizzata per soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativaviolazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assoltoall'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potutofar valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa,Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 10864/2018Numero sezionale 353/2026Numero di raccolta generale 9690/2026Data pubblicazione 15/04/2026fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinareun risultato diverso del procedimento impositivo, secondo unavalutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito.Nella fattispecie, la c.d. “prova di resistenza” di cui sopra non è statafornita, come ha accertato la pronuncia di merito secondo la quale“… il contribuente non prova in alcun modo che prospettando le sueragioni l'esito del controllo sarebbe stato a lui favorevole” (pag. 9sentenza impugnata penultimo periodo).Pertanto, si denuncia il mancato confronto ma non si indicanofatti concreti in relazione ai quali detto confronto avrebbe potutorisultare favorevole per il contribuente, posto anche che per suastessa ammissione il contribuente stesso non è in grado di fornireuna specifica giustificazione delle movimentazioni contestate.La decisione impugnata, quindi, risulta del tutto conforme aiprincipi di diritto sovraordinato Unionale, in quanto (Cass. n.8565/2025) anche in tema di contraddittorio preventivo, il principiofondamentale dell'Unione europea del rispetto dei diritti della difesaendoprocedimentale non costituisce una prerogativa assoluta, mapuò soggiacere a restrizioni rispondenti a obiettivi di interessegenerale -anch’essi tutelati dell’ordinamento unionale, oltre che daquello dei singoli Stati- come quello di procedere al recuperotempestivo delle entrate proprie.Diversamente, con riferimento ai tributi non armonizzati, questaCorte è ferma nel ritenere (tra molte, Cass. n. 13818/2025) che intema di accertamento tributario, l'obbligo dell'amministrazionefinanziaria di attivare il contraddittorio endoprocedimentale con ilcontribuente sussiste, per i tributi non armonizzati, esclusivamentenelle ipotesi in cui esso risulti sancito da una specifica previsionenormativa.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 10864/2018Numero sezionale 353/2026Numero di raccolta generale 9690/2026Data pubblicazione 15/04/2026Di qui l’infondatezza del primo motivo di impugnazione principale.Il secondo motivo del ricorso principale si incentra sulla falsainterpretazione di norma di legge, con riguardo all’art. 32 del d.P.R.n. 600 del 1973; si censura la illegittimità della pretesa probatoriarivolta al contribuente consistente dell'onere di dimostrare la naturapatrimoniale del giroconto di una somma da un proprio conto correntead altro e si eccepisce quindi la necessaria rideterminazione della baseimponibile ai fini Irap, a seguito di tale circostanza, per il periodod'imposta 2010. Secondo la parte ricorrente, in sintesi, erroneamente ilgiudice dell'appello ha ritenuto rilevanti e fini reddituali la somma di euro282.159,85 frutto di un giroconto in favore del conto correntedell'amministratore della società ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la cuiprovvista proviene da conto corrente estero acceso presso il [OSCURATO:PERSONA] riferibile anch'esso al medesimo [OSCURATO:PERSONA]; talesomma avrebbe invece – sostiene la società contribuente - naturameramente patrimoniale non trattandosi di un incremento reddituale madi una componente per l'appunto patrimoniale frutto dei risparmiaccumulati nel tempo.Il motivo è infondato, alla luce della corretta lettura dell’art. 32 deld.P.R. n. 600 del 1973, il cui contenuto è sostanzialmente sovrapponibileall’art. 51 del d.P.R. n. 600 del 1973. Tale disposizione, nella versionein vigore ratione temporis prevede che – “i dati ed elementi attinenti airapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a normadel numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisitiai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degliaccertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente nondimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del redditosoggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; allestesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delleCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 10864/2018Numero sezionale 353/2026Numero di raccolta generale 9690/2026Data pubblicazione 15/04/2026stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indicail soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritturecontabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito deipredetti rapporti od operazioni”.Va premesso che questa Corte è costante nel ritenere che afronte della presunzione legale prevista dagli artt. 32 del d.P.R. n.600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, la quale «non necessitadei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art.2729 c.c. per le presunzioni semplici», la prova richiesta alcontribuente è analitica, «con specifica indicazione della riferibilità diogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementidesumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono adoperazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito diverificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dalcontribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamentein sentenza delle relative risultanze» (Cass. n. 13112/2020; Cass.n. 10480/2018; Cass. n. 11102/2017).Nel presente caso, poi, è pacifica la circostanza per la qualedell’importo in argomento non si è tenuto conto da parte dellacontribuente per la determinazione del reddito; a fronte di ciò, eraonere di tale soggetto dimostrare la mancanza di rilevanzadell’importo a fini reddituali. Ritiene sul punto la Corte che non risultia tali fini bastevole la mera prova del trasferimento da conto diprovenienza (monegasco) a conto di destinazione (italiano) inquanto – diversamente da quanto accadrebbe nel caso di trattassedi conti (entrambi, quello di provenienza e quello di destinazione)italiano – non può ritenersi, come si sostiene in ricorso, che trattasi,ai fini tributari, di mero “giroconto”. Non può infatti escludersi che sitratti di somme non costituenti reddito, nel senso di novellaricchezza – anzi, deve ritenersi essere stato provato il contrario - dalCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 10864/2018Numero sezionale 353/2026Numero di raccolta generale 9690/2026Data pubblicazione 15/04/2026momento che opera riguardo ad essa – la somma collocata sul contomonegasco - la presunzione di evasione stabilita, con riguardo agliinvestimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Statio territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, deld.L. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, invigore dal 1° luglio 2009.Pertanto, se è vero che va confermato – logicamente egiuridicamente - il noto binomio di corrispondenza biunivoca versamenti= ricavi (o compensi), su cui si fonda la presunzione di cui all’art. 32 deld.P.R. n 600 del 1973 e all’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, èaltrettanto vero che essa non è riproducibile ex se sempre e comunquenell'ipotesi di spostamenti di somme tra conti riconducibili al medesimosoggetto. In tali ipotesi, invero, l'operazione si risolve sostanzialmenteeffettivamente in una movimentazione tutta interna al comune titolaredei conti correnti (c.d. “giroconto”, come individuato nella prassiterminologica bancaria) che, ai sensi del citato art. 32, ai finidell’imposizione reddituale e, ai sensi del citato art. 51, ai fini IVA, risultain via generale irrilevante in quanto le suddette operazioni danno luogoa spostamento di ricchezza in capo sempre allo stesso soggetto.Pertanto, in via generale una volta che il contribuente abbia dimostrato,come nel caso di specie, che i versamenti rilevati sul conto correnteoggetto di verifica provengono da disposizione operata da altro contocorrente al medesimo riconducibile, ma non oggetto di ulteriore verifica,deve ritenersi superata la presunzione posta dalle citate disposizioni infavore dell'amministrazione finanziaria, su cui graverà l'onere didimostrare che l'importo versato sul primo conto corrente è fiscalmenteimponibile (in tal senso Cass. n. 9657/2017).A tali considerazioni, con riguardo alla presente fattispecie, deveperò aggiungersi che, diversamente da quanto accade nella più parte(per non dire nella totalità) dei casi in cui il conto di provenienza è attivoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 10864/2018Numero sezionale 353/2026Numero di raccolta generale 9690/2026Data pubblicazione 15/04/2026presso un intermediario finanziario con sede in Italia, tale prova èstata qui invece adeguatamente e correttamente fornita dall’Ufficio,operando in suo favore la presunzione di cui dall'art. 12, comma 2,del d.L. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla L. n. 102 del 2009,in vigore dal 1° luglio 2009; presunzione di fronte alla quale ilcontribuente, come ha accertato in fatto il giudice dell’appello “…Non offre in condivisione alle parti la copia del conto correntemonegasco riportante i versamenti degli incassi della venditadell'immobile in Nizza e come poi quella somma fu trasferita sulconto corrente italiano. Né dimostrò di avere la disponibilità dicassette di sicurezza e di avervi versato e mantenuto del denarocontante nell'arco del tempo”. In ultimo, non è dedotto neppure inquesta sede che tale somma sia stata oggetto di sanatoria nelcontesto delle varie procedure previste ai fini della regolarizzazione,quali il ravvedimento operoso o il c.d. scudo fiscale, introdottodall’art. 13-bis del d.L. n. 78 del 2009, (terzo decreto anticrisi) esuccessive modificazioni recante disposizioni in materia di“rimpatrio” ovvero “regolarizzazione” delle attività finanziarie epatrimoniali detenute all’estero in violazione degli obblighi valutari etributari sanciti dal decreto-legge n. 167 del 1990.In altri termini – e concludendo - è ben vero che la giacenza sulconto di provenienza della somma oggetto di giroconto può indicarela sua natura patrimoniale, salva prova del contrario da partedell’Ufficio; ma è altrettanto vero che ove operi la presunzione –riguardo alla somma giacente – della sua natura reddituale, saràonere del contribuente da prova del contrario. Prova che in questocaso il giudice di merito ha ritenuto non esser stata fornita.Ne deriva quindi l’infondatezza anche della seconda censuraproposta.Conseguentemente il ricorso principale va rigettato.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 10864/2018Numero sezionale 353/2026Numero di raccolta generale 9690/2026Data pubblicazione 15/04/2026Venendo ora all’esame dell’impugnazione incidentale, la stessacensura la sentenza di merito, con il primo motivo, per violazione efalsa applicazione degli artt. 11 e 12 delle disposizioni preliminari alcodice civile (c.d. “preleggi”), dell’art. 16 bis c. 3 del d. Lgs. n. 546del 1992, degli artt. 2, 9, 10, 13, 20 del d.M. n. 123 del 2013 e degliartt. 53, 54, 23 del d. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 24 Cost. in relazioneall’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenutoinammissibili le controdeduzioni depositate dall’Ufficio in formatelematica.Il motivo è fondato.È ben vero che ciascun grado processuale gode di autonomia rispettoalle modalità con cui instaurare il processo, le quali dovranno essereseguite anche da controparte al momento della costituzione in giudizio.A compiere una scelta vincolante anche la controparte a favore deglistrumenti tradizionali o telematici non è il ricorrente originario, bensì laparte che, con la notifica del proprio ricorso, dà avvio al singolo gradodel giudizio.Unica eccezione a questa soluzione è rappresentata dall’art. 2, co.3, del d.M. 163 del 2013, il quale prevede che la parte che abbiautilizzato in primo grado le modalità telematiche è tenuta ad utilizzarleper l’appello, salva sostituzione del difensore. E, dal momento che lascelta delle modalità telematiche vincolano controparte al loro impiegoai sensi degli artt. 10 e 11, adottando un’interpretazione a contrario sipuò concludere che analogo vincolo non sorge nel caso in cui in primogrado si sia optato per la modalità tradizionale. Peraltro, lo stessolegislatore suffraga tale tesi con l’art. 16 del d.L. n. 119 del 2018,convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, che contiene, alcomma 2, la norma di interpretazione autentica, secondo la quale«l'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigoreCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 10864/2018Numero sezionale 353/2026Numero di raccolta generale 9690/2026Data pubblicazione 15/04/2026del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possonoutilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto delMinistro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dairelativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta dacontroparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primogrado con modalità analogiche».Riguardo alla notificazione per via telematica di atti tra le parti,l'art. 16- bis, comma 3, del d. Lgs. n. 546 del 1992, vigente rationetemporis, disponeva che: «le notificazioni tra le parti e i depositipresso la competente Commissione tributaria possono avvenire invia telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto delMinistro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, edei successivi decreti di attuazione». A sua volta, l'art. 20, comma2, del D.M. 163/2013, rimandava a successivi decreti del Ministerodell'Economia e delle Finanze l'individuazione delle ulterioriCommissioni tributarie (diverse da quelle di cui al comma 1) per lequali avrebbero trovato gradualmente applicazione le disposizionidel regolamento. Quanto alle Commissioni tributarie provinciali eregionali del Piemonte il D.D. 30 giugno 2016 ha previsto all’art. 2l’uso degli strumenti informatici e telematici nel processo tributario“per gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire … dal 15novembre 2016 per le regioni Piemonte e Lombardia”.Risulta in atti che le controdeduzioni dell’Ufficio sono statedepositate il 30 giugno 2017; esse sono pacificamente connesse –ad esso controdeducendo – al ricorso in appello proposto dalcontribuente con spedizione dell’atto in data 26 aprile 2017.Il ricorso che viene in rilievo, in tale caso, è proprio talesopradetto ricorso, non facendo la disposizione in esame alcunadistinzione tra ricorso proposto in primo grado e ricorso proposto inappello, con la conseguente applicabilità al procedimento de quoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 10864/2018Numero sezionale 353/2026Numero di raccolta generale 9690/2026Data pubblicazione 15/04/2026dell'art. 16-bis, comma 3, del d. Lgs. 546 del 1992, che legittimavaall’epoca l'utilizzo facoltativo («possono avvenire in via telematica»)della notifica telematica tra le parti (Cass. nn. 37371/22; 4168/22).Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, allastregua della norma di interpretazione autentica, contenuta nell'art. 16,comma 2, del d.L. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dallaL. n. 136 del 2018, è consentito alle parti utilizzare, in ogni grado delgiudizio, le modalità previste dal d.M. n. 163 del 2013, e dai relatividecreti attuativi, indipendentemente da quelle prescelte dallacontroparte e dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado conmodalità analogiche, non incidendo detta disposizione sulla data di iniziodel periodo dal quale le parti sono legittimate alla notifica telematica nelgiudizio tributario (Cass. n. 37371/2022; vedasi anche Cass. n.31722/2024). In particolare, riguardo alla notificazione per viatelematica di atti tra le parti, con principio espressamente esteso ancheal deposito degli atti presso il giudice tributario, l'art. 16-bis, comma 3,del d. Lgs. n. 546 del 1992, vigente ratione temporis, disponeva che:«le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competenteCommissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo ledisposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e dellefinanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di(“Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici etelematici nel processo tributario in attuazione delle disposizionicontenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»),rimandava a successivi decreti del Ministero dell'Economia e dellequelle di cui al comma 1) per le quali avrebbero trovato gradualmenteapplicazione le disposizioni del regolamento.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11Numero registro generale 10864/2018Numero sezionale 353/2026Numero di raccolta generale 9690/2026Data pubblicazione 15/04/2026Il successivo comma 5 del medesimo art. 16 del d.L. n. 119 del2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, entrato invigore il 24 ottobre 2017, ha dettata poi una specifica previsioneintertemporale che esclude l'applicabilità del precedente comma 1, lett.a), n. 4), del ridetto art. 16 al caso di specie, statuendo che: «Ledisposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e 5), del comma 1 siapplicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, conricorso notificato a decorrere dai 10 luglio 2019».Nel caso che ci occupa tanto il primo grado che il secondo gradodi giudizio sono stati introdotti con ricorsi notificati prima di talescadenza. Peraltro, lo stesso art. 16 del d.L. n. 119 del 2018,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, contiene,al comma 2, una norma di interpretazione autentica, secondo laquale «l'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alladata di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel sensoche le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalitàprevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi,indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonchédall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalitàanalogiche».Infine, sul punto questa Corte ha recentemente ribadito come(Cass. n. 11729/2025) che nei procedimenti contenziosi incardinatinella vigenza del regime di facoltatività del processo telematicotributario sino al 30 giugno 2019, l'inammissibilità degli atti perviolazione della uniformità delle modalità di deposito (in formacartacea e telematica) nei diversi gradi del giudizio, ai sensi dell'art.2, comma 3, del d.m. n. 163 del 2013, si applica soltanto nel casodi giudizio introdotto sin dall'inizio in forma telematica, ma nonCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12Numero registro generale 10864/2018Numero sezionale 353/2026Numero di raccolta generale 9690/2026Data pubblicazione 15/04/2026riguarda l'ipotesi dell'utilizzo iniziale della modalità cartacea, che benpuò essere limitata al primo grado di giudizio e, comunque, trovandola pronuncia in rito, alla luce dei principi desumibili dallagiurisprudenza della CEDU, un limite nel raggiungimento dello scopoda parte dell'atto depositato in secondo grado con modalitàtelematica (come nella specie).Pertanto, nel ritenere inammissibili le controdeduzioni in oggetto,depositate in via telematica, la CTR torinese ha commesso errore didiritto; di qui l’accoglimento del motivo e la cassazione della sentenzaimpugnata in parte qua.Il secondo motivo di ricorso incidentale (rubricato sub. n.3 perlapsus calami evidente, con inizio della esposizione a pag. 22 dell’atto)deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 c. 1 n. 2 del d.P.R.n. 600 del 1973 e 51 c. 2 n. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazioneall’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza di appello erroneamenteaffermato la illegittimità delle indagini finanziarie riguardando la società“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c.”, per non avere l’Ufficiodimostrato il carattere fittizio della stessa.Il terzo motivo di ricorso incidentale si incentra sull’omesso esamecirca fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la pronuncia di appelloomesso di esaminare la composizione della società [OSCURATO:PERSONA] diCampagnuolo Sergio c., l’avvicendarsi degli amministratori, lariconduzione dei rapporti finanziari della stessa al nucleo famigliare delSergio Campagnuolo.I motivi possano essere esaminati congiuntamente e risultanocomplessivamente fondati.Invero non si evince dalla lettura della pronuncia di merito che laCTR abbia compiuto un vero e proprio accertamento di fatto in ordinealla riconducibilità del conto corrente oggetto di esame alla societàCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 13Numero registro generale 10864/2018Numero sezionale 353/2026Numero di raccolta generale 9690/2026Data pubblicazione 15/04/2026contribuente, essendosi il giudice di appello limitato a ritenere chesi trattava di altro soggetto (circostanza ex se ovvia ma irrilevante)e che l’accertamento avrebbe dovuto essere esteso allo stesso (ilche è profilo che riguarda le scelte accertative dell’Ufficio e che nonrileva quanto alla posizione del contribuente attinto dall’avviso diaccertamento qui impugnato); il tutto senza considerare quantodedotto dall’Agenzia delle Entrate, le cui controdeduzioni sono state– erroneamente - ritenute inammissibili e quindi valutate.Pertanto, va rigettato il ricorso principale mentre il ricorsoincidentale deve essere accolto e cassata la sentenza impugnata sulpunto, limitatamente alle censure di cui all’impugnazione incidentale P.Q.Mrigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassala sentenza impugnata limitatamente ai profili di cui ai motivioggetto di accoglimento e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Piemonte in diversa composizione alla qualedemanda di provvedere anche in ordine alle spese di lite del presentegrado di Legittimità.Così deciso in Roma il 15 gennaio 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 14