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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 1970

Cassazione n. 21189/2026

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agallo Concetta [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/09/1970avverso la sentenza del 10/07/2025 del TRIBUNALE di CataniaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GIULIO ROMANOche ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorsoIN FATTO E IN DIRITTO1.

Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Catania, in composizionemonocratica, dichiarava non doversi procedere nei confronti di BarbagalloConcetta, imputata del delitto di cui agli artt. 624, 625, co. 1, n. 2) e n. 7), cod.pen., avente a oggetto energia elettrica, di cui l’imputata, secondo lacontestazione, si sarebbe impossessata, sottraendola alla società proprietariaENEL, alla cui rete si allacciava abusivamente, attraverso la manomissione delcontatore, perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto dellacondizione di procedibilità della querela di parte.Evidenziava, al riguardo, il giudice di merito che il reato in questione non è piùperseguibile d’ufficio, ma è divenuto perseguibile a querela, non essendoconfigurabile la circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7), cod. pen., inquanto nel caso concreto si sarebbe verificata una mera manomissione delcontatore nella misurazione dei consumi, la cui installazione non consente diDi conseguenza, rileva il giudice di primo grado, quando il pubblico ministero avevaproceduto a contestare la circostanza aggravante di cui all’art. 625, co. 1, n. 7),cod. pen. all’udienza del 21.11.2024, era già perento il termine di cui al combinatodisposto degli artt. 124 cod. pen e 85 d.lgs. n. 150 del 2002 per proporre querela.2.

Avverso la suddetta sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha propostotempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica pressola Corte di appello di Catania, deducendo erronea applicazione della legge penale,in quanto l’energia elettrica conserva la sua connotazione pubblicistica anchequando alimenti un’utenza privata, anche in considerazione della sostanzialeunicità della rete di distribuzione.3.

Con requisitoria scritta del 10.2.2026 l’Avvocato generale della Repubblicapresso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso vengaaccolto.4.

Con memoria del 17.2.2026, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dellaBarbagallo, nel replicare alla requisitoria scritta del pubblico ministero, chiede cheil ricorso venga rigettato.5.

Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.6.

Occorre premettere al riguardo che questa Corte può, essendo giudice del fattoprocessuale, vagliare direttamente il capo di imputazione, onde considerare laquestione, logicamente preliminare, dell'avvenuta contestazione nell'originariaprospettazione accusatoria della circostanza aggravante della destinazione delbene sottratto a un pubblico servizio.Tale profilo è prioritario in ordine logico rispetto a quello relativo alla possibilitàper il pubblico ministero di procedere alla relativa contestazione in udienza, postoche, in presenza di tale circostanza aggravante, il delitto di furto è tuttoraprocedibile d'ufficio, pur dopo la novella legislativa della cd. riforma Cartabia, inconsiderazione della nuova formulazione dell’art. 624, co. 3, cod. pen., comesostituito dall’art. 2, co. 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal30 dicembre 2022, che, nel prevedere la regola generale della procedibilità aquerela della persona offesa del delitto di furto, contempla tra le eccezioni il casoin cui il furto sia commesso, su cose destinate a pubblico servizio, integrante unadelle circostanze aggravanti espressamente previste dall’art. 625, co. 1, n. 7),cod. pen.6.1.

Ciò posto occorre affrontare il tema, invero decisivo, del corretto esercizio delpotere di contestazione della circostanza aggravante di cui si discute, in un caso,come quello in esame in cui difetta un esplicito riferimento, nella formulazionedell’imputazione, alla destinazione del bene oggetto dell’azione predatoria(l’energia elettrica) a pubblico servizio.La suddetta contestazione, infatti, nel caso in esame, veniva formulata per laprima volta dal pubblico ministero all’udienza del 21.11.2024, ma il giudiceprocedente la riteneva inefficace, essendo intervenuta successivamente allospirale del termine per la proposizione della querela.Orbene nella giurisprudenza di legittimità si sono registrate sul punto diverseopzioni interpretative.Secondo un primo orientamento, infatti, in tema di furto di energia elettrica, puòritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza, senza lanecessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante dicui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., in quanto l'energia elettrica, su cuiricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblicoservizio (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, Rv. 285844; Sez. 4, n.48529 del 07/11/2023, Rv. 285422).In altri arresti, invece, si evidenzia come non possa considerarsi legittimamentecontestata in fatto e ritenuta in sentenza la circostanza aggravante di cui si discutequalora nell'imputazione la natura dell'essere i beni oggetto di sottrazione destinatia pubblico servizio non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediantel'impiego di formule equivalenti ovvero mediante l'indicazione della relativa norma.Ciò in quanto la predetta circostanza aggravante ha natura valutativa, imponendouna verifica di ordine giuridico sulla natura della "res", sulla sua specificadestinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quantocondizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 3741del 22/01/2024, Rv. 285878; Sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023, Rv. 285465; Sez.5, n. 26511 del 13/04/2021, Rv.281556).La differenza tra le due posizioni sinteticamente richiamate si fonda, in altritermini, sulla possibilità di ritenere o meno la circostanza aggravante delladestinazione del bene a un pubblico servizio di natura auto-evidente, situazionenella quale soltanto detta circostanza aggravante potrebbe senza dubbio alcunoconsiderarsi contestata in fatto, secondo l'insegnamento recato da Sez.

U, n.24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436.Orbene ritiene il Collegio che, proprio alla luce delle indicazioni provenienti dallarichiamata decisione delle Sezioni Unite, debba essere riaffermato il principio dellanatura valutativa della circostanza aggravante della destinazione del bene a unpubblico servizio, che, peraltro, come si vedrà, non esclude la possibilità diritenerla contestata in fatto, in presenza di determinati presupposti.Come osservato dalle Sezioni Unite nella richiamata decisione «la contestazione infatto non dà luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanzeaggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono incomportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggettideterminati nelle loro caratteristiche oggettive.

In questi casi, invero, l'indicazionedi tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecieaggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguatoesercizio dei diritti di difesa dell'imputato».Diversamente avviene «con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, inluogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa includecomponenti valutative; risultandone di conseguenza che le modalità della condottaintegrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolariconnotazioni qualitative o quantitative.

Essendo tali, dette connotazioni sonoritenute o meno ricorrenti nei singoli casi in base ad una valutazione compiuta inprimo luogo dal pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione, e diseguito sottoposta alla verifica del giudizio.

Ove il risultato di questa valutazionenon sia esplicitato nell'imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenzadelle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiutaindicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale.

Né puòesigersi dall'imputato, pur se assistito da una difesa tecnica, l'individuazionedell'esito qualificativo che connota l'ipotesi aggravata in base ad un autonomocompimento del percorso valutativo dell'autorità giudiziaria sulla base dei dati difatto contestati, trattandosi per l'appunto dì una valutazione potenzialmentedestinata a condurre a conclusioni diverse».Orbene, se è indubbia la rilevanza pubblicistica di un bene come l'energia elettrica,ritiene il Collegio che decisivo, ai fini del giudizio sulla sussistenza della circostanzaaggravante de qua, sia l’accertamento in ordine alla concreta destinazione(piuttosto che alla natura) del bene ad un pubblico servizio.La pluralità di destinazioni che il bene-energia ha storicamente avuto e che potràcontinuare ad avere (si pensi alla sempre maggiore diffusione di forme provate diautoproduzione di energia), comporta, infatti, che la destinazione di tale bene aun pubblico servizio non sia necessaria, vale a dire ontologicamentecaratterizzante il bene medesimo, non potendo essere considerata alla stregua diun suo connotato intrinseco e auto-evidente, atteso che, per essere affermata onegata, richiede una valutazione da parte dell'interprete, valutazione che può inalcuni casi rilevarsi complessa implicando talora la considerazione di norme extra-penali, soggette, come insegna l’esperienza degli interventi normativi di varianatura che si sono susseguiti nel corso degli anni, a una continua evoluzioneChe la destinazione del bene-energia possa essere mutevole, peraltro, lo dimostraplasticamente la compresenza, all'interno della disposizione normativa dì cuiall'art. 625, co. 1, cod. pen., di due diverse circostanze aggravanti, quelle previstedal n. 7) e dal n. 7 -bis, circostanza, quest’ultima, che qualifica in termini diservizio pubblico l’erogazione di energia, ritenute dalla giurisprudenza di questaCorte legate da un rapporto di specialità (cfr. Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021,Rv. 281556).Affermata la natura "valutativa", secondo i principi sanciti dalla sentenza delleSezioni Unite "Sorge" della circostanza aggravante in esame, ciò che rileva èverificare se il capo di imputazione sia stato formulato con riferimento a una seriedi elementi descrittivi e qualificativi che hanno reso pienamente esercitabili i dirittidi difesa dell’imputato, anche in relazione alla circostanza aggravante dell'esserestato, il bene sottratto, destinato a pubblico servizio.Peculiare rilievo assume, quindi, nella struttura della più volte evocata sentenzadelle Sezioni Unite "Sorge", la collocazione del tema della contestazione dellacircostanza aggravante nel perimetro della necessità di un’informazionedettagliata, diretta all'imputato, circa la natura del fatto che vale ad aggravare leconseguenze sanzionatorie.

Necessità che deriva non solo dalla inequivocaformulazione delle plurime norme codicistiche che descrivono la modalità con lequali deve essere effettuata la contestazione del fatto e delle sue aggravanti, maanche e soprattutto dal livello di tutela preteso a riguardo all'art. 6, par. 3, lett.a), della Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertàfondamentali, laddove individua, tra i canoni dell'equo processo, quello chel'imputato sia reso edotto della prospettazione accusatoria formulata a suo carico,presupposto indefettibile per l’esercizio del fondamentale diritto di difesa.D'altra parte, le esigenze difensive dell'imputato, rispetto a modifiche in peius "asorpresa", ossia non precedute da un’ adeguata contestazione, sono state poste afondamento della nota sentenza “Drassich c.

Italia”, in cui la Corte Europea deiDiritti dell’Uomo, in una fattispecie nella quale l'imputato era stato condannato perun reato (corruzione in atti giudiziari), che non era stato menzionato nelprovvedimento di rinvio a giudizio e che non gli era stato comunicato in nessunafase del procedimento, all’esito di una diversa qualificazione giuridica operata soloal momento della deliberazione della Corte di Cassazione, senza essere evocatada alcuna delle controparti o dei giudici in una fase anteriore del procedimento, haritenuto integrata una violazione dell'art. 6, § 3, della Convenzione EDU.Lo scopo di rendere in concreto l'imputato edotto della prospettazione accusatoriain tutte le sue componenti, ossia anche in quelle che investono gli elementiaccessori del fatto, come quelli circostanziali, è raggiunto, pertanto, quando eglipossa in forza della lettura del capo di imputazione esercitare efficacemente ilproprio diritto di difesa.Tale scopo è certamente raggiunto tutte le volte che la contestazione dellacircostanza aggravante consenta di rendere manifesto all'imputato che dovràdifendersi dalla prospettazione accusatoria per come aggravata, ossia, nel caso inesame, per aver sottratto un bene posto al servizio di un interesse della interacollettività e diretto a vantaggio della stessa.6.2.

Tanto premesso, nella fattispecie per cui è processo tale scopo è stato inconcreto raggiunto poiché, come emerge dalla lettura del capo di imputazione, inesso il pubblico ministero ha fatto esplicito riferimento alla condotta di furto dienergia elettrica posta in essere in danno dell’ENEL, mediante allaccio abusivo allarelativa rete di erogazione, rete, che, per l'appunto, fornisce un "servizio"destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato dipersone, per soddisfare un’evidente e oggettiva esigenza di rilevanza "pubblica"(cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Rv. 286291; Sez. 5, n. 35873del 23/05/2024, Rv. 286943; Sez. 5, n. 37142 del 12/06/2024, Rv. 287060).Non rileva, al riguardo, la circostanza, sottolineata dal giudice di merito e ripresadal difensore dell’imputata nella sua memoria di replica, che l’accesso alla rete siaavvenuto non mediante un allaccio diretto, ma attraverso la manomissione delcontatore, che aveva impedito la registrazione effettiva dei consumi da addebitarealla Barbagallo per l’uso dell’energia elettrica.Appare, invero, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Cortel’orientamento secondo cui la sottrazione di energia elettrica attuata mediante lamanomissione del contatore che alteri il sistema di misurazione dei consumiintegra il reato di furto, in quanto detta misurazione ha la funzione di individuarel'entità dell'energia trasferita all'utente e quindi di specificare il consenso dell'enteerogatore in termini corrispondenti, sicché la condotta dell'agente prescindedall'induzione in errore del somministrante ed è immediatamente direttaall'impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario(cfr., ex plurimis, Sez.

U, n. 10495 del 09/10/1996, Rv.

Rv. 206174 – 01).Principio ribadito in una recente decisione, in cui si è evidenziato come integri ildelitto di furto e non quello di frode informatica, la sottrazione di energia elettricacontatore elettronico, posto che tale condotta non è diretta, di per sé, ad alterarelo strumento elettronico, ma all'impossessamento non consentito dell'energia noncontabilizzata (cfr. Sez. 5, n. 19021 del 15/04/2025, Rv. 288051 – 01).Si tratta, allora, di verificare se l’impossessamento di energia elettrica operatomeno la fattispecie di furto aggravato dalla circostanza di cui all’art. 625, co. 1, n.7), cod. pen., di furto, cioè, commesso su cosa destinata a pubblico servizio.Ma a tale quesito già si data risposta nelle pagine precedenti, dove si sonoevidenziate le ragioni per cui nel caso in esame l’energia elettrica erogatapubblico servizio.Palese, di conseguenza, appare l'errore nel quale è incorsa la pronunciaimpugnata, in quanto il giudice di merito, pur in presenza di un'adeguatacontestazione della circostanza aggravante in esame, idonea a rendere il reatoperseguibile di ufficio, ha invece erroneamente ritenuto che nel caso di specie lastessa mancasse, omettendo di valutare il contenuto del capo d’imputazione allaluce dei principi in precedenza indicati.Il che, sia detto per inciso, rende del tutto superfluo attendere il deposito dellemotivazioni della sentenza con cui le Sezioni Unite Penali di questa Corte, consentenza pronunciata in data 26 marzo 2026, hanno affermato il principio secondocui, in tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85, comma 1,d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 senza che sia stata proposta querela, il giudice nerileva immediatamente la mancanza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.5.

Sulla base delle svolte considerazioni, dovendosi ribadire che la ragionedell'accoglimento del ricorso del pubblico ministero è nel caso concreto daindividuare nella ritenuta attitudine della originaria contestazione di reato arenderlo procedibile di ufficio, la sentenza impugnata deve essere annullata, conrinvio al tribunale di Catania in diversa composizione fisica, per un nuovo giudizio.Ciò in considerazione del recente intervento del legislatore, che con legge 9 agosto2024, n. 114, pubblicata in G.U. del 10 agosto 2024, n. 187 Serie Generale,entrata in vigore in data 25 agosto 2024 (c.d. legge Nordio), per quanto diinteresse, ha modificato l’art. 593, co. 2, c.p.p., che riconosceva al pubblicoministero il potere di appellare indistintamente tutte le sentenze diproscioglimento, eliminando tale ultima disposizione.Recita, infatti, nella sua nuova versione il secondo comma dell’art. 593, c.p.p., “Ilpubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per ireati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2”, tra i quali è ricompreso il reato previstodall’art. 625, cod. pen.Con tale disposizione non sembra essere stato affermato il principio di unagenerale inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblicoministero, ma, come è stato osservato, solo di un’inappellabilità limitata allesentenze di proscioglimento per reati ritenuti meno gravi, senza, peraltro, che la“legge Nordio” abbia previsto alcuna norma transitoria, tesa a disciplinare la sortedelle impugnazioni proposte prima dell’entrata in vigore delle modifiche.Si tratta di una disposizione applicabile al caso in esame, posto che la sentenza dicui si discute è stata pronunciata in data 10 luglio 2025, dunque successivamentealla modifica normativa entrata in vigore il 25 agosto 2024.Non potendo le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi1 e 2, c.p.p., come quella emessa dal tribunale di Catania, formare attualmenteoggetto di appello da parte del pubblico ministero, esse, di conseguenza, nonpossono essere più impugnate attraverso lo strumento processuale del ricorsoimmediato per cassazione, di cui all’art. 569, c.p.p., la cui attivazione èriconosciuta in capo alla parte che, come recita il primo comma, del menzionatoart. 569, c.p.p., “ha diritto di appellare la sentenza di primo grado”.Resta, tuttavia, impregiudicato, ai sensi dell’art. 608, co. 1, c.p.p., norma che nonè stata investita dall’intervento riformatore, il potere del procuratore generalepresso la Corte di appello di ricorrere per cassazione contro ogni sentenza diproscioglimento inappellabile, categoria nella quale, come si è visto, ormairientrano le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1e 2, c.p.p.Potere esercitato specificamente nel caso in esame dal procuratore generalepresso la Corte di appello di Catania, attraverso l’impugnazione proposta, inaccoglimento della quale gli atti vanno trasmessi, ai sensi dell’art. 623, lett. d),c.p.p., come si è detto, al Tribunale di Catania, in diversa composizione fisica,affinché provveda a un nuovo giudizio, uniformandosi ai principi di diritto inprecedenza indicati.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Catania per il giudizioCosì è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
agallo Concetta [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/09/1970avverso la sentenza del 10/07/2025 del TRIBUNALE di CataniaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GIULIO ROMANOche ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorsoIN FATTO E IN DIRITTO1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Catania, in composizionemonocratica, dichiarava non doversi procedere nei confronti di BarbagalloConcetta, imputata del delitto di cui agli artt. 624, 625, co. 1, n. 2) e n. 7), cod.pen., avente a oggetto energia elettrica, di cui l’imputata, secondo lacontestazione, si sarebbe impossessata, sottraendola alla società proprietariaENEL, alla cui rete si allacciava abusivamente, attraverso la manomissione delcontatore, perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto dellacondizione di procedibilità della querela di parte.Evidenziava, al riguardo, il giudice di merito che il reato in questione non è piùperseguibile d’ufficio, ma è divenuto perseguibile a querela, non essendoconfigurabile la circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7), cod. pen., inquanto nel caso concreto si sarebbe verificata una mera manomissione delcontatore nella misurazione dei consumi, la cui installazione non consente diDi conseguenza, rileva il giudice di primo grado, quando il pubblico ministero avevaproceduto a contestare la circostanza aggravante di cui all’art. 625, co. 1, n. 7),cod. pen. all’udienza del 21.11.2024, era già perento il termine di cui al combinatodisposto degli artt. 124 cod. pen e 85 d.lgs. n. 150 del 2002 per proporre querela.2. Avverso la suddetta sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha propostotempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica pressola Corte di appello di Catania, deducendo erronea applicazione della legge penale,in quanto l’energia elettrica conserva la sua connotazione pubblicistica anchequando alimenti un’utenza privata, anche in considerazione della sostanzialeunicità della rete di distribuzione.3. Con requisitoria scritta del 10.2.2026 l’Avvocato generale della Repubblicapresso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso vengaaccolto.4. Con memoria del 17.2.2026, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dellaBarbagallo, nel replicare alla requisitoria scritta del pubblico ministero, chiede cheil ricorso venga rigettato.5. Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.6. Occorre premettere al riguardo che questa Corte può, essendo giudice del fattoprocessuale, vagliare direttamente il capo di imputazione, onde considerare laquestione, logicamente preliminare, dell'avvenuta contestazione nell'originariaprospettazione accusatoria della circostanza aggravante della destinazione delbene sottratto a un pubblico servizio.Tale profilo è prioritario in ordine logico rispetto a quello relativo alla possibilitàper il pubblico ministero di procedere alla relativa contestazione in udienza, postoche, in presenza di tale circostanza aggravante, il delitto di furto è tuttoraprocedibile d'ufficio, pur dopo la novella legislativa della cd. riforma Cartabia, inconsiderazione della nuova formulazione dell’art. 624, co. 3, cod. pen., comesostituito dall’art. 2, co. 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal30 dicembre 2022, che, nel prevedere la regola generale della procedibilità aquerela della persona offesa del delitto di furto, contempla tra le eccezioni il casoin cui il furto sia commesso, su cose destinate a pubblico servizio, integrante unadelle circostanze aggravanti espressamente previste dall’art. 625, co. 1, n. 7),cod. pen.6.1. Ciò posto occorre affrontare il tema, invero decisivo, del corretto esercizio delpotere di contestazione della circostanza aggravante di cui si discute, in un caso,come quello in esame in cui difetta un esplicito riferimento, nella formulazionedell’imputazione, alla destinazione del bene oggetto dell’azione predatoria(l’energia elettrica) a pubblico servizio.La suddetta contestazione, infatti, nel caso in esame, veniva formulata per laprima volta dal pubblico ministero all’udienza del 21.11.2024, ma il giudiceprocedente la riteneva inefficace, essendo intervenuta successivamente allospirale del termine per la proposizione della querela.Orbene nella giurisprudenza di legittimità si sono registrate sul punto diverseopzioni interpretative.Secondo un primo orientamento, infatti, in tema di furto di energia elettrica, puòritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza, senza lanecessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante dicui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., in quanto l'energia elettrica, su cuiricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblicoservizio (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, Rv. 285844; Sez. 4, n.48529 del 07/11/2023, Rv. 285422).In altri arresti, invece, si evidenzia come non possa considerarsi legittimamentecontestata in fatto e ritenuta in sentenza la circostanza aggravante di cui si discutequalora nell'imputazione la natura dell'essere i beni oggetto di sottrazione destinatia pubblico servizio non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediantel'impiego di formule equivalenti ovvero mediante l'indicazione della relativa norma.Ciò in quanto la predetta circostanza aggravante ha natura valutativa, imponendouna verifica di ordine giuridico sulla natura della "res", sulla sua specificadestinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quantocondizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 3741del 22/01/2024, Rv. 285878; Sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023, Rv. 285465; Sez.5, n. 26511 del 13/04/2021, Rv.281556).La differenza tra le due posizioni sinteticamente richiamate si fonda, in altritermini, sulla possibilità di ritenere o meno la circostanza aggravante delladestinazione del bene a un pubblico servizio di natura auto-evidente, situazionenella quale soltanto detta circostanza aggravante potrebbe senza dubbio alcunoconsiderarsi contestata in fatto, secondo l'insegnamento recato da Sez. U, n.24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436.Orbene ritiene il Collegio che, proprio alla luce delle indicazioni provenienti dallarichiamata decisione delle Sezioni Unite, debba essere riaffermato il principio dellanatura valutativa della circostanza aggravante della destinazione del bene a unpubblico servizio, che, peraltro, come si vedrà, non esclude la possibilità diritenerla contestata in fatto, in presenza di determinati presupposti.Come osservato dalle Sezioni Unite nella richiamata decisione «la contestazione infatto non dà luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanzeaggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono incomportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggettideterminati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l'indicazionedi tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecieaggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguatoesercizio dei diritti di difesa dell'imputato».Diversamente avviene «con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, inluogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa includecomponenti valutative; risultandone di conseguenza che le modalità della condottaintegrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolariconnotazioni qualitative o quantitative. Essendo tali, dette connotazioni sonoritenute o meno ricorrenti nei singoli casi in base ad una valutazione compiuta inprimo luogo dal pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione, e diseguito sottoposta alla verifica del giudizio. Ove il risultato di questa valutazionenon sia esplicitato nell'imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenzadelle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiutaindicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale. Né puòesigersi dall'imputato, pur se assistito da una difesa tecnica, l'individuazionedell'esito qualificativo che connota l'ipotesi aggravata in base ad un autonomocompimento del percorso valutativo dell'autorità giudiziaria sulla base dei dati difatto contestati, trattandosi per l'appunto dì una valutazione potenzialmentedestinata a condurre a conclusioni diverse».Orbene, se è indubbia la rilevanza pubblicistica di un bene come l'energia elettrica,ritiene il Collegio che decisivo, ai fini del giudizio sulla sussistenza della circostanzaaggravante de qua, sia l’accertamento in ordine alla concreta destinazione(piuttosto che alla natura) del bene ad un pubblico servizio.La pluralità di destinazioni che il bene-energia ha storicamente avuto e che potràcontinuare ad avere (si pensi alla sempre maggiore diffusione di forme provate diautoproduzione di energia), comporta, infatti, che la destinazione di tale bene aun pubblico servizio non sia necessaria, vale a dire ontologicamentecaratterizzante il bene medesimo, non potendo essere considerata alla stregua diun suo connotato intrinseco e auto-evidente, atteso che, per essere affermata onegata, richiede una valutazione da parte dell'interprete, valutazione che può inalcuni casi rilevarsi complessa implicando talora la considerazione di norme extra-penali, soggette, come insegna l’esperienza degli interventi normativi di varianatura che si sono susseguiti nel corso degli anni, a una continua evoluzioneChe la destinazione del bene-energia possa essere mutevole, peraltro, lo dimostraplasticamente la compresenza, all'interno della disposizione normativa dì cuiall'art. 625, co. 1, cod. pen., di due diverse circostanze aggravanti, quelle previstedal n. 7) e dal n. 7 -bis, circostanza, quest’ultima, che qualifica in termini diservizio pubblico l’erogazione di energia, ritenute dalla giurisprudenza di questaCorte legate da un rapporto di specialità (cfr. Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021,Rv. 281556).Affermata la natura "valutativa", secondo i principi sanciti dalla sentenza delleSezioni Unite "Sorge" della circostanza aggravante in esame, ciò che rileva èverificare se il capo di imputazione sia stato formulato con riferimento a una seriedi elementi descrittivi e qualificativi che hanno reso pienamente esercitabili i dirittidi difesa dell’imputato, anche in relazione alla circostanza aggravante dell'esserestato, il bene sottratto, destinato a pubblico servizio.Peculiare rilievo assume, quindi, nella struttura della più volte evocata sentenzadelle Sezioni Unite "Sorge", la collocazione del tema della contestazione dellacircostanza aggravante nel perimetro della necessità di un’informazionedettagliata, diretta all'imputato, circa la natura del fatto che vale ad aggravare leconseguenze sanzionatorie. Necessità che deriva non solo dalla inequivocaformulazione delle plurime norme codicistiche che descrivono la modalità con lequali deve essere effettuata la contestazione del fatto e delle sue aggravanti, maanche e soprattutto dal livello di tutela preteso a riguardo all'art. 6, par. 3, lett.a), della Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertàfondamentali, laddove individua, tra i canoni dell'equo processo, quello chel'imputato sia reso edotto della prospettazione accusatoria formulata a suo carico,presupposto indefettibile per l’esercizio del fondamentale diritto di difesa.D'altra parte, le esigenze difensive dell'imputato, rispetto a modifiche in peius "asorpresa", ossia non precedute da un’ adeguata contestazione, sono state poste afondamento della nota sentenza “Drassich c. Italia”, in cui la Corte Europea deiDiritti dell’Uomo, in una fattispecie nella quale l'imputato era stato condannato perun reato (corruzione in atti giudiziari), che non era stato menzionato nelprovvedimento di rinvio a giudizio e che non gli era stato comunicato in nessunafase del procedimento, all’esito di una diversa qualificazione giuridica operata soloal momento della deliberazione della Corte di Cassazione, senza essere evocatada alcuna delle controparti o dei giudici in una fase anteriore del procedimento, haritenuto integrata una violazione dell'art. 6, § 3, della Convenzione EDU.Lo scopo di rendere in concreto l'imputato edotto della prospettazione accusatoriain tutte le sue componenti, ossia anche in quelle che investono gli elementiaccessori del fatto, come quelli circostanziali, è raggiunto, pertanto, quando eglipossa in forza della lettura del capo di imputazione esercitare efficacemente ilproprio diritto di difesa.Tale scopo è certamente raggiunto tutte le volte che la contestazione dellacircostanza aggravante consenta di rendere manifesto all'imputato che dovràdifendersi dalla prospettazione accusatoria per come aggravata, ossia, nel caso inesame, per aver sottratto un bene posto al servizio di un interesse della interacollettività e diretto a vantaggio della stessa.6.2. Tanto premesso, nella fattispecie per cui è processo tale scopo è stato inconcreto raggiunto poiché, come emerge dalla lettura del capo di imputazione, inesso il pubblico ministero ha fatto esplicito riferimento alla condotta di furto dienergia elettrica posta in essere in danno dell’ENEL, mediante allaccio abusivo allarelativa rete di erogazione, rete, che, per l'appunto, fornisce un "servizio"destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato dipersone, per soddisfare un’evidente e oggettiva esigenza di rilevanza "pubblica"(cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Rv. 286291; Sez. 5, n. 35873del 23/05/2024, Rv. 286943; Sez. 5, n. 37142 del 12/06/2024, Rv. 287060).Non rileva, al riguardo, la circostanza, sottolineata dal giudice di merito e ripresadal difensore dell’imputata nella sua memoria di replica, che l’accesso alla rete siaavvenuto non mediante un allaccio diretto, ma attraverso la manomissione delcontatore, che aveva impedito la registrazione effettiva dei consumi da addebitarealla Barbagallo per l’uso dell’energia elettrica.Appare, invero, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Cortel’orientamento secondo cui la sottrazione di energia elettrica attuata mediante lamanomissione del contatore che alteri il sistema di misurazione dei consumiintegra il reato di furto, in quanto detta misurazione ha la funzione di individuarel'entità dell'energia trasferita all'utente e quindi di specificare il consenso dell'enteerogatore in termini corrispondenti, sicché la condotta dell'agente prescindedall'induzione in errore del somministrante ed è immediatamente direttaall'impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario(cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 10495 del 09/10/1996, Rv. Rv. 206174 – 01).Principio ribadito in una recente decisione, in cui si è evidenziato come integri ildelitto di furto e non quello di frode informatica, la sottrazione di energia elettricacontatore elettronico, posto che tale condotta non è diretta, di per sé, ad alterarelo strumento elettronico, ma all'impossessamento non consentito dell'energia noncontabilizzata (cfr. Sez. 5, n. 19021 del 15/04/2025, Rv. 288051 – 01).Si tratta, allora, di verificare se l’impossessamento di energia elettrica operatomeno la fattispecie di furto aggravato dalla circostanza di cui all’art. 625, co. 1, n.7), cod. pen., di furto, cioè, commesso su cosa destinata a pubblico servizio.Ma a tale quesito già si data risposta nelle pagine precedenti, dove si sonoevidenziate le ragioni per cui nel caso in esame l’energia elettrica erogatapubblico servizio.Palese, di conseguenza, appare l'errore nel quale è incorsa la pronunciaimpugnata, in quanto il giudice di merito, pur in presenza di un'adeguatacontestazione della circostanza aggravante in esame, idonea a rendere il reatoperseguibile di ufficio, ha invece erroneamente ritenuto che nel caso di specie lastessa mancasse, omettendo di valutare il contenuto del capo d’imputazione allaluce dei principi in precedenza indicati.Il che, sia detto per inciso, rende del tutto superfluo attendere il deposito dellemotivazioni della sentenza con cui le Sezioni Unite Penali di questa Corte, consentenza pronunciata in data 26 marzo 2026, hanno affermato il principio secondocui, in tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85, comma 1,d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 senza che sia stata proposta querela, il giudice nerileva immediatamente la mancanza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.5. Sulla base delle svolte considerazioni, dovendosi ribadire che la ragionedell'accoglimento del ricorso del pubblico ministero è nel caso concreto daindividuare nella ritenuta attitudine della originaria contestazione di reato arenderlo procedibile di ufficio, la sentenza impugnata deve essere annullata, conrinvio al tribunale di Catania in diversa composizione fisica, per un nuovo giudizio.Ciò in considerazione del recente intervento del legislatore, che con legge 9 agosto2024, n. 114, pubblicata in G.U. del 10 agosto 2024, n. 187 Serie Generale,entrata in vigore in data 25 agosto 2024 (c.d. legge Nordio), per quanto diinteresse, ha modificato l’art. 593, co. 2, c.p.p., che riconosceva al pubblicoministero il potere di appellare indistintamente tutte le sentenze diproscioglimento, eliminando tale ultima disposizione.Recita, infatti, nella sua nuova versione il secondo comma dell’art. 593, c.p.p., “Ilpubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per ireati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2”, tra i quali è ricompreso il reato previstodall’art. 625, cod. pen.Con tale disposizione non sembra essere stato affermato il principio di unagenerale inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblicoministero, ma, come è stato osservato, solo di un’inappellabilità limitata allesentenze di proscioglimento per reati ritenuti meno gravi, senza, peraltro, che la“legge Nordio” abbia previsto alcuna norma transitoria, tesa a disciplinare la sortedelle impugnazioni proposte prima dell’entrata in vigore delle modifiche.Si tratta di una disposizione applicabile al caso in esame, posto che la sentenza dicui si discute è stata pronunciata in data 10 luglio 2025, dunque successivamentealla modifica normativa entrata in vigore il 25 agosto 2024.Non potendo le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi1 e 2, c.p.p., come quella emessa dal tribunale di Catania, formare attualmenteoggetto di appello da parte del pubblico ministero, esse, di conseguenza, nonpossono essere più impugnate attraverso lo strumento processuale del ricorsoimmediato per cassazione, di cui all’art. 569, c.p.p., la cui attivazione èriconosciuta in capo alla parte che, come recita il primo comma, del menzionatoart. 569, c.p.p., “ha diritto di appellare la sentenza di primo grado”.Resta, tuttavia, impregiudicato, ai sensi dell’art. 608, co. 1, c.p.p., norma che nonè stata investita dall’intervento riformatore, il potere del procuratore generalepresso la Corte di appello di ricorrere per cassazione contro ogni sentenza diproscioglimento inappellabile, categoria nella quale, come si è visto, ormairientrano le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1e 2, c.p.p.Potere esercitato specificamente nel caso in esame dal procuratore generalepresso la Corte di appello di Catania, attraverso l’impugnazione proposta, inaccoglimento della quale gli atti vanno trasmessi, ai sensi dell’art. 623, lett. d),c.p.p., come si è detto, al Tribunale di Catania, in diversa composizione fisica,affinché provveda a un nuovo giudizio, uniformandosi ai principi di diritto inprecedenza indicati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Catania per il giudizioCosì è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21189/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris