CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2022
Cassazione n. 34032/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 12/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma del 28/02/2022,che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione ai reati di tentata estorsione e lesioni personali; Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione ed una violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di estorsione attraverso integrazione probatoria, è manifestamente infondato in quanto smentito dalla lettura del provvedimento impugnato e di quello conforme di primo grado, che risultano connotati da logiche argomentazioni e da una corretta disamina dei dati probatori (si veda, in particolare, la quarta pagina della motivazione della sentenza impugnata a proposito della acquisizione della nota del teste di polizia giudiziaria che avrebbe dovuto, secondo la difesa, essere chiamato a deporre, così da rivelarsi inutile l'assunzione della testimonianza; che anche in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di estorsione la sentenza ha risposto con argomentazioni di merito non rivedibili, spiegando che si era preteso dalla vittima una prestazione senza corrispettivo con uso di minaccia, sicché non era in alcun modo tutelabile la pretesa davanti ad un giudice, così escludendosi la qualificazione giuridica del fatto ex art. 393 cod.pen. (fg. 6 della sentenza impugnata); che è stato messo in luce, con argomentazioni rimaste prive di adeguata confutazione in ricorso, il contributo concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] nella perpetrazione del reato di estorsione, spalleggiando il fratello (fg. 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04/202