CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 gennaio 2021
Cassazione n. 13238/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore e procuratore speciali, propone ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. contro la sentenza della Terza Sezione Penale di questa Corte di legittimità n. 641/2021, pronunciata il 9/10/2020 e depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui è stata dichiarata inam- missibile la propria impugnazione. Il ricorrente lamenta con un primo motivo l'errore di fatto che sarebbe deri- vato dall'omesso esame dei motivi aggiunti depositati dal difensore per pretesa tardività. Evidenzia che alcuna notifica era stata mai operata ai difensori se non per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che pertanto non era mai stata calendarizzata l'udienza al [OSCURATO:DATA_NASCITA], data cui fa riferimento l'estensore della sentenza per definire tardivi i motivi aggiunti. Pertanto, questi ultimi, depositati il 23/9/2020, erano stati de- positati nei termini. L'omesso esame di tali motivi - si sostiene - avrebbe condotto la Corte di legittimità ad una decisione diversa, ed in particolare avrebbe avuto un'efficacia causale determinante per la conferma della condanna del ricorrente (vengono ri- chiamate, ex multis, Sez. 2, 11/10/2005, Rv. 237800; Sez. 1, 10/2/2010, Rv. 247236; Sez. 1, 16/12/2008, Rv. 243773; Sez. 5, 20/3/2007, Rv. 236731). Il difensore del Quaranta, poi, con un secondo motivo, lamenta l'errore di fatto in cui sarebbe incora la sentenza contro cui si propone il rimedio straordinario laddove avrebbe ritenuto che, con l'atto di appello a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Isa, fosse stato proposto al giudice del gravame del merito solo il tema della parteci- pazione del proprio assistito all'associazione criminosa e non anche quello della sussistenza stessa del sodalizio. Il ricorrente produce in copia l'atto di appello in questione e evidenzia come, nelle pagg. 14 e ss., diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale prima e dalla sentenza 641/21 poi, si faceva specifica questione circa l'esistenza dell'as- sociazione". E la mancata risposta a tale doglianza era stata poi portata all'atten- zione della Corte di legittimità con i motivi di ricorso sempre a firma dell'Avv. D'Isa. 2. Il ricorso è manifestamente infondato e, in quanto tale, può procedersi alla declaratoria della sua inammissibilità ai sensi dell'art. 625bis co. 4 cod. proc. pen. 3. Quanto alla questione circa l'omesso esame dei motivi aggiunti depositati dal difensore, appare del tutto ininfluente la valutazione circa la loro tempestività o meno in ragione alla conoscenza o meno delle parti dell'originaria data di fissa- zione del 30/6/2020.Ed invero, basta una semplice lettura di quanto indicato a pag. 12 della sen- tenza 641/21 per rendersi conto, laddove si legge che "...gli stessi sarebbero, ancor prima tardivi...", che la Corte ha esaminato le questioni dagli stessi proposte. E se ne ha conferma qualche rigo più su, ove si dà atto, rimandando alla parte motiva, che gli stessi sono "...non nuovi, bensì ripropositivi, come già specificato sopra in parte espositiva di motivi originari". Andando, poi, alla parte espositiva (pag. 5 § 4.7) vi si legge che: "Con il primo motivo si reiterano le doglianze di inutilizzabilità delle intercettazioni di cui al primo motivo principale. Con il secondo si reiterano le doglianze di cui al secondo motivo principale. Con il terzo motivo si reiterano le doglianze di cui al quarto motivo principale. Con il quarto motivo si reiterano le doglianze di cui al quinto motivo principale". Il tutto è peraltro confermato da quanto si legge nei motivi aggiunti in questione che il ricorrente ha allegato in copia al ricorso. Ebbene, a tali motivi di ricorso la sentenza contro la quale si propone il ricorso straordinario risponde, articolatamente ed in maniera completamente esaustiva, uno ad uno, alle pagg. 10-12. Trova allora applicazione, in ogni caso, il principio già affermato da questa Corte di legittimità secondo cui l'omesso esame di uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante ex art. 625-bis cod. proc. pen., allorché, pur in assenza di espressa disamina, i motivi proposti debbano conside- rarsi implicitamente disattesi perché incompatibili con la struttura della motiva- zione (così Sez. 5, n. 11752 del 16/12/2008, dep. 2009, Quaranta ed altro Rv. 243773 in relazione a una dedotta omessa valutazione di una memoria difensiva). Peraltro, già in precedenza le Sezioni Unite (Sez. Un., n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283) avevano chiarito che l'omesso esame di un mo- tivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giac- ché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente; mentre deve essere ricondotto alla figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al sem- plice controllo del contenuto del ricorso (in quel caso le Sezioni Unite ebbero a precisare che, come in questo, la mera qualificazione della svista in questione come errore di fatto non può tuttavia giustificare, di per sé, l'accoglimento del ricorso straordinario proposto a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., possibile solo ove si accerti che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto - Conf. Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, [OSCURATO:PERSONA], non massimata sul punto). 4. Inammissibile è anche il secondo profilo di doglianza con cui si lamenta che prima la sentenza di appello e poi quella di cassazione non abbiano valutato il motivo di impugnazione proposto dal codifensore circa la sussistenza dell'associa- zione, ma solo il tema dell'estraneità o meno ad essa del Quaranta. E' di tutta evidenza che non siamo di fronte ad un errore percettivo, ma ad un'interpretazione (giusta o sbagliata che sia in questa sede non rileva) che il precedente giudice di legittimità ha operato dei motivi propostigli. Peraltro, anche per questo motivo, come per quello precedente, non si può non rilevare come, a pag. 9 della sentenza 641/21, la Corte di legittimità comun- que risponde sul tema dell'esistenza o meno del sodalizio criminoso, laddove ri- chiama pag. 16 della sentenza di appello, che a sua volta richiama la motivazione della sentenza di primo grado dedicata, da pag.58 e seguenti, a spiegare motiva- tamente le ragioni della sussistenza di un programma criminoso definito e di una struttura organizzata con carattere stabile e permanente nel tempo, connaturati al tipo di frode perpetrata, reiterata nel tempo, strutturata a mezzo di "schermi societari" e indeterminata quanto ai soggetti passivi sì che lo stesso imponeva non solo la compartecipazione di più soggetti come una sorta di condotta plurima "ne- cessitata" ma anche una struttura organizzata di più persone per durare nel tempo. La sentenza 641/21 opera, pertanto, un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, laddove ha chiarito che, con il rimedio di cui all'art. 625bis non può instaurarsi una sorta di ulteriore giudizio di legittimità della sen- tenza di legittimità. E quindi non è certamente possibile, attraverso tale strumento processuale, dolersi -indipendentemente da come li si rubrichi- di quelli che in realtà sarebbero da qualificarsi, se riscontrati, vizi motivazionali del provvedi- mento impugnato. In tale ottica la storia, la natura e la ratio del rimedio, in uno con il dato letterale della disposizione che lo istituì, impongono di ribadire che l'errore di fatto che può dare luogo ex art. 625bis cod. proc. pen. all'annullamento della sentenza della Corte di Cassazione è solo quello costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte regolatrice nella lettura degli atti del giudizio di legit- timità che siano connotati dall'influenza esercitata sulla decisione. In altri termini, l'inesatta percezione di quei dati processuali e il loro svisamento deve essere tale da poter affermarsi che senza quelli si sarebbe pervenuti ad una sentenza diversa da quella che è stata adottata (così sez. 6, n. 25121 del 2/4/2012, rv. 253105; cfr. Sez. Un. n. 16103/2002). Ancora di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, qua- lora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rap- presentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. Un„ n. 18651 del 26.3.2015, Moroni, rv. 263686). L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e deducibile con tale mezzo di impugnazione deve consistere in un errore percettivo causato da una svista o un equivoco in cui la Corte sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, di guisa da influenzare il processo formativo della decisione , a cagione di do' rimasto viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, donde la pronunzia diversa da quella che altrimenti sarebbe stata adottata (cfr. [OSCURATO:PERSONA] 16103 /2002 Basile, Sez Unite 37595/2011 Corsini). L'errore di fatto censurabile, secondo il dettato dell'art. 625bis cod. proc. pen.: 1. deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ri- cavabili da atti relativi al giudizio di legittimità, e, per usare la terminologia dell'art.395 c.p.c., n. 4, cui si è implicitamente rifatto il legislatore nella introduzione dell'art. 625 bis cod. proc. pen., nel supporre "la esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa" ovvero nel supporre "l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita", e tanto nell'uno quanto nell'altro caso "se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare"; 2. deve assumere "inderogabile carattere decisivo", deve cioè necessariamente tra- dursi, per legittimare il ricorso straordinario, "nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità"; 3. non deve essere un errore percettivo non inerente al processo formativo della volontà del giudice di legittimità; 4. non deve consistere in un errore già com- messo, eventualmente, dai giudici di merito, e che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciato attraverso gli specifici mezzi di impugnazione proponibili avverso le relative decisioni. Il vizio denunciabile, in altri termini, coincide con l'errore revocatorio - se- condo l'accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della "invenzione" o della "omissione", - in cui sia incorsa la stessa Corte di Cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di