CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 22852/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1104-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA DELLA [OSCURATO:PERSONA] medici INPS Partecipazione commissioni invalidità civile Compenso R.G.N. 1104/2018 Cron. Rep. Ud. 22/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 6726/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/10/2017 R.G.N. 1878/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 ottobre 2017, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], Rosaria CAPOBIANCO, [OSCURATO:PERSONA] COLOMBRINO, Antonio BUONOMO nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto l’accertamento del loro diritto a percepire, a titolo di straordinario, un incremento della retribuzione per le attività svolte, quali medici dell’Istituto, nelle Commissioni di verifica dell’invalidità civile. 2. A sostegno della propria domanda nel ricorso ex art. 414 c.p.c. i medici avevano dedotto : di svolgere abitualmente attività medico-legale assicurativa, effettuando le visite (anche domiciliari) per il riconoscimento di invalidità, inabilità, malattia ed assegni familiari, partecipando alle visite disposte dai CTU nominati dall’A.G.; di essere stati designati dal maggio del 2007, quali membri delle sottocommissioni mediche provinciali; di aver espletato tale attività nel corso delle sedute pomeridiane, svolte oltre il proprio orario di lavoro contrattuale, per un numero di incontri specificamente indicato in ricorso per ciascun medico; di aver assicurato la propria presenza durante dette sedute pomeridiane ciascuna della durata di tre ore; di avere ricevuto unicamente la retribuzione di risultato e non anche il compenso per il lavoro straordinario autorizzato, pacificamente espletato oltre le trentotto ore settimanali. 3. S ulla scorta di tali premesse, le pa rti controricorrenti, evidenziando che la partecipazione alle commissioni mediche provinciali di verifica rientrava a pieno titolo nei compiti contrattuali scaturenti dal rapporto contrattuale esistente inter partes, avevano dedotto che lo svolgimento di t ale attività espressamente autorizzata dal coordinatore generale, medico legale dell’INPS, aveva comportato l’osservanza di un lavoro eccedente quello ordinario, sì da dare titolo ad una specifica remunerazione, distinta per ratio e finalità dalla retribuzione di risultato. 4. La Corte territoriale ha posto a fondamento del rigetto dell’atto di gravame, con conseguente accoglimento delle domande formulate, i seguenti argomenti: a) l’attività prestata per le commissioni mediche non è estranea ai fini istituzionali dell’ente, in virtù delle previsioni di cui all’art. 10 del d.l. n. 203 del 2005, conv. in l. n. 248 del 2005 e del relativo decreto di attuazione n. 26379/2007; b) la pretesa è fondata alla luce della previsione di cui all’art. 89 c.c.n.l. 2002 - 2005, norma di cui ha ritenuto la natura precettiva e non meramente programmatica, avente l’unico scopo di ancorare lo svolgimento del lavoro straordinario all’esistenza di una finalità specifica ed eccezionale, di volta in volta individuata dall’ente. Il giudice di appello ha evidenziato, altresì, che i compensi per il lavoro eccedente l’orario ordinario non sono riassorbibili nella retribuzione di risultato (in consapevole dissenso rispetto all’orientamento espresso dalla S.C. che, nell’interpretare l’art. 16 del CCNL dell’area della dirigenza sanitaria, ha affermato essere la retribuzione di risultato volta a compensare il lavoro eccedente le 38 ore settimanali) e ciò proprio in ragione della ritenuta applicabilità dell’art. 89 del CCNL per gli enti pubblici non economici, che autorizza gli enti ad individuare attività per il cui svolgimento è ammesso l’eccezionale ricorso al lavoro straordinario. 5. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. 6. I medici resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, l’INPS denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 89 del c.c.n.l. 2005, area VI dirigenza, sottoscr itto in data 1.10.2006, in relazione all’art. 360 c.p.c. Il nucleo centrale della doglianza ruota intorno alla negazione che l’art. 89 innanzi citato costituisca norma precettiva di immediata applicazione, pur in assenza di atti di autorganizzazione dell’ente.Si deduce che dall’esame della disposizione contrattuale emerge, invece, che l’orario di lavoro previsto per i dirigenti medici Inps è flessibile e correlato alle esigenze della struttura, ovvero all’espletamento dell’incarico affidato in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare, ove il ricorso al lavoro straordinario è rimesso dalla contrattazione collettiva agli atti di autoorganizzazione degli Enti. Si specifica che fino all’entrata in vigore del c.c.n.i. del 2009, l’INPS non aveva individuato la partecipazione dei medici interni alle commissioni di verifica dell’invalidità civile come attività di lavoro straordinario. Si precisa che, quanto all’arco temporale qui in esame, le parti sociali hanno previsto che la partecipazione dei medici alle commissioni di verifica ed alle commissioni superiori fosse retribuito con la partecipazione ai cd. progetti obiettivi. Si evidenzia, quindi, chel’accoglimento delle pretese dei medici comporterebbe che la stessa prestazione retributiva verrebbe pagata due volte (una a titolo di progetti e l’altra a titolo di straordinario). Si rammenta che quanto innanzi esposto si pone in linea con il principio in virtù del quale la corresponsione di una retribuzione cd. di risultato (per il conseguimento dell’obiettivo assegnato ) compensa anche l’eventuale superamento dell’orario di lavoro, ed esclude il diritto al compenso per lavoro straordinario anche per il personale dirigente in posizione non apicale. 2. Con il secondo mezzo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dei principi e criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. del c.c. con riferimento al c.c.i.e. Inps sottoscritto in data 7.12.2007 ed al successivo c.c.i.e. Inps del 2009, sottoscritto in data 23.10,2010, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Si evidenzia che la Corte territoriale ha fondato la pronuncia su un’erronea interpretazione dei contratti collettivi integrativi di ente. Si sostiene che il DPCM del 30.3.2007, all’art. 3, ha disciplinato il trasferimento delle risorse finanziarie dal MEF al fondo di produttività dell’INPS, prevedendo che le risorse necessarie per la copertura dei costi di funzionamento delle CMV, le quote finanziarie per il personale trasferito da imputare al fondo unico di amministrazione e quelle da imputare al fondo di produttività. Le parti sociali, si aggiunge, hanno poi determinato che la partecipazione dei medici alle commissioni di verifica ed alle commissioni superiori fosse retribuito, fino all’anno 2009, con la partecipazione degli stessi a progetti per obiettivi a norma della contrattazione collettiva integrativa (in virtù delle norme espressamente richiamate e riportate nel motivo). 3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono fondati nei limiti di quanto di seguito evidenziato, sulla scorta dei principi già enunziati da questa Corte, nei numerosi precedenti in cui si è già affrontata analoga questione (fra le massimate, si ricordano, Sez. L, n. 32617/2022, nonché Sez. L, n. 7100/2023, alla cui motivazione il Collegio si riporta anche per relationem ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., intendendo dare continuità ai principi ivi espressi , non essendo state proposte questioni nuove che impongano un ripensamento.3.1. Giova partire dal rilievo che, in virtù del disposto normativo di cui all’art. 10 della l. n. 248 del 2005, le attività svolte dai medici, quali componenti delle commissioni di verifica, costituiscono attività ordinaria, istituzionale dell’ente, cui l’ente stesso ed i suoi dirigenti devono far fronte, e ciò esclude che il servizio presso le commissioni di verifica possa essere qualificato come eccezionale e ricadere, quindi, nell’alveo della previsione di cui all’art. 89, comma 6, del c.c.n.l. 2002-2005. Detta previsione, infatti, dispone che “gli enti, nell’ambito della rispettiva autonomia organizzativa ed ordinamentale, individuano le attività per lo svolgimento delle quali è consentito eventualmente l’eccezionale ricorso ad ore di lavoro straordinario”, laddove detto carattere di eccezionalità la S.C. ha negato in virtù di quanto innanzi chiarito. Ne consegue l’erroneità della decisione della Corte territoriale che il citato art. 89 ha posto a fondamento della decisione. A tanto va aggiunto che nemmeno può essere sostenuto che l’indicazione nella contrattazione collettiva di un orario “normale”, nella specie pari a 38 ore settimanali, comporta che, in virtù del mero superamento di esso, sia dovuta una remunerazione su base oraria e ciò in ragione del rilievo che le prestazioni dovute si calibrano sulle necessità proprie degli incarichi attribuiti e sono remunerate, in coerenza con quanto previsto dall’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, dalle retribuzioni di posizione e risultato, regolate dalla dinamica del confronto sindacale, che ne comporta la maggiore o minore valorizzazione economica.Riportandosi, per tutti gli altri aspetti, ex art.118 disp. att. c.p.c., alle pronunzie innanzi ricordate, va quindi ribadito che “ in fo rza del principio di onnicomprensività di cui all’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, al dirigente pubblico cui siano attribuiti incarichi che possano impegnare oltre l’orario “normale” stabilito dalla contrattazione collettiva non spetta, salvo espressa diversa previsione della contrattazione collettiva, alcuna ulteriore remunerazione a carico del datore di lavoro a titolo di compenso per lavoro straordinario”. 4. Alla luce di quanto innanzi esposto , il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la controversia, non necessitando di ulteriori accertamenti in fatto, va decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. con il rigetto della domanda degli odierni controricorrenti. 5. Quanto alle spese, si compensano quelle dei gradi di merito, in ragione del diverso esito di quei giudizi rispetto al presente; quelle del giudizio di legittimità seguono, invece, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda degli odierni controricorrenti; compensa le spese dei gradi di merito e condanna i controricorrenti al pagamento in favore dell’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del giudi