CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14976/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 20.10.2021 del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 20.10.2021 il Tribunale di Trento, adito in sede di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato quale partecipe ad un'associazione dedita al narcotraffico con l'aggravante della transnazionalità e del numero degli associati e di due reati fine di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 relativi alla cessione di stupefacenti. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 309 e w 273 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, la mancanza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, rilevando come non emerga dalle argomentazioni spese dal Tribunale del riesame la sussistenza di un vincolo stabile tra il prevenuto e il sodalizio criminoso, come del resto si evince dai reati fine in contestazione concernenti due episodi di cessione di stupefacenti avvenuti a quattro giorni di distanza l'uno dall'altro ed effettuati in favore di soggetti diversi senza alcun contatto fra loro ed in diversi luoghi geografici, in un caso a Modena e nell'altro a Bolzano. Deduce che l'ordinanza impugnata, oltre a ridurre la stabile partecipazione dell'indagato al consesso associativo a soli quattro giorni per effetto di due cessioni configuranti due episodi occasionali ed autonomi, non contiene alcuna traccia dell'affectio societatis all'infuori dell'espressione congetturale che egli come il fratello "ben sapesse" di agire nell'interesse di una più vasta congregazione criminale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento. E' ben vero che il ricorrente non ha articolato motivi specifici a corredo dell'istanza di riesame, essendosi limitato a contestare oralmente l'incomprensibilità dell'editto accusatorio, la sussistenza dell'associazione così come la sua partecipazione ad essa, ma ciò non toglie, che, costituendo l'indicazione dei motivi in tale forma di impugnazione una facoltà secondo la previsione dell'art. 309, sesto comma cod. proc. pen., il Tribunale adito fosse comunque tenuto a verificare i presupposti legittimanti l'adozione della misura e, dunque, a valutare, quanto meno nelle linee essenziali, la gravità del quadro indiziario, oltre alla sussistenza delle esigenze cautelari, con riferimento a tutti i reati in contestazione. Il principio decisorio, cui è informato tale peculiare strumento di impugnazione, il quale si sostanzia nel potere per il Tribunale di annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, così come di confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare, consente perciò di rilevare il deficit motivazionale in ordine al reato associativo di cui si duole il ricorrente. Ed, invero, l'ordinanza impugnata si limita ad affermare che la veste di partecipe all'associazione criminosa dedita al narcotraffico sia evincibile dal ruolo stabile di fornitore ricoperto dal Koci cui si rivolgevano abitualmente i capi del sodalizio per i propri approvvigionamenti, ma la stabilità del suo inserimento nel consesso criminoso non viene tratta da null'altro che dai due reati fine di cessione oggetto di imputazione, commessi a quattro giorni di distanza l'uno dall'altro, cui non risulta aggiunto alcun ulteriore elemento. n 1r Se è vero che la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, occorre tuttavia che siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e le stesse siano espressione non occasionale della adesione al sodalizio criminoso e alle sue sorti, con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo illecito sviluppo (Sez. 6, n. 44102 del 21/10/2008, Cannizzo, Rv. 242397; Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379; Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, Policastri, Rv. 265890, cit.). In altri termini al valore indiziario desumibile dalla commissione di reati fine con il concorso di altri partecipi del sodalizio criminoso deve comunque aggiungersi un quid pluris, volto a configurare la consapevole e volontaria realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo ed operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, n. 27605 del 17/04/2012, Notarianni, Rv. 253021 - 01): risulta perciò fondamentale rispetto alla partecipazione associativa del ricorrente la verifica - sia pure nei termini indiziari richiesti in sede di cautela - del ruolo da questi svolto nell'ambito del consesso criminale, il quale definisce la adesione al patto associativo e che non può sostanziarsi, secondo il richiamato orientamento di legittimità, da generici rapporti o occasioni di collaborazione con soggetti, quand'anche apicali, del medesimo gruppo o dal coinvolgimento in reati fine che non esprimono sintomaticamente il contributo associativo secondo il ruolo ipotizzato dall'accusa. In conclusione, non può ritenersi adempiuta la verifica che incombeva al Giudice del riesame circa la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato associativo ascritto al ricorrente con la generica affermazione della sua intraneità, senza l'individuazione del contributo stabilmente funzionale reso al gruppo criminale dal ricorrente. Al rilevato radicale vizio di motivazione consegue l'annullamento della ordinanza sul predetto capo della decisione con rinvio al Tribunale di Trento sezione del riesame per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale dì Trento competente ai sensi dell'art. 309, comma 7 cod. proc. pen.. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp.att cod. proc. pen.