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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1407/2023

ECLI:EU:C:2023:1
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CJ0702_RES

Cause riunite C‑702/20 e C‑17/21

«[OSCURATO:PERSONA]» SIA (C‑702/20)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (C‑17/21) [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts)] Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 gennaio 2023 «Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Normativa nazionale che prevede l’obbligo per l’operatore pubblico di rifornirsi presso i produttori di energie rinnovabili ad un prezzo superiore a quello di mercato – Mancato versamento di una parte dell’aiuto in questione – Domanda di compensazione presentata da detti produttori dinanzi ad un’autorità pubblica distinta da quella che è, in linea di principio, tenuta, in base alla citata normativa nazionale, a versare l’aiuto in parola, e il bilancio della quale è destinato unicamente a garantire il suo funzionamento – Aiuto nuovo – Obbligo di notifica – Aiuto de minimis – Regolamento (UE) n. 1407/2013 – Articolo 5, paragrafo 2 – Cumulo – Presa in considerazione degli importi di aiuto già percepiti durante il periodo di riferimento sulla base della suddetta normativa nazionale» Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Aiuti provenienti da risorse statali – Nozione di risorse statali – Politica pubblica di sostegno ai produttori di elettricità generata a partire da fonti di energia rinnovabili – Compensazione dei costi supplementari imposti ad un operatore in virtù di un obbligo di acquisto delle eccedenze di produzione ad un prezzo superiore a quello di mercato – Fondi generati mediante un prelievo imposto ai consumatori finali – Inclusione – Presupposti – Prelievo assimilabile a un’imposta parafiscale – Disciplina legislativa della gestione e della ripartizione dei fondi così generati – Controllo statale costante su tali fondi – Condizioni alternative (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 35-39, 42, 43, disp. 1) Aiuti concessi dagli Stati – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Politica pubblica di sostegno ai produttori di elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili – Obbligo di acquisto delle eccedenze di produzione ad un prezzo superiore a quello di mercato – Aiuto idoneo a incidere sugli scambi tra Stati membri ed a falsare la concorrenza – Istituzione dell’aiuto antecedente alla liberalizzazione completa del mercato dell’energia elettrica – Irrilevanza (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 51-54, disp. 2) Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Esame della compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Esclusione – Comunicazione al giudice del rinvio di tutti gli elementi di interpretazione riconducibili al diritto dell’Unione – Interpretazione della nozione di aiuto – Inclusione (Art. 107, § 1, e 267 TFUE) (v. punti 56-58, 97) Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Risarcimento che ristora un pregiudizio causato dallo Stato e posto a suo carico – Esclusione – Pagamento di una somma reclamata in sede giudiziaria in applicazione di una normativa nazionale istitutiva di un aiuto di Stato – Inclusione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 59, 60, 64, 65, disp. 3) Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Attribuzione di vantaggi imputabile allo Stato – Normativa nazionale che istituisce un diritto ad un pagamento maggiorato a favore dei produttori di energie rinnovabili – Competenze rispettive della Commissione e dei giudici nazionali – Ruolo dei giudici nazionali – Obbligo di leale cooperazione – Domande giudiziali intese ad ottenere il beneficio integrale del diritto istituito dalla normativa nazionale in questione – Concessione di un aiuto di Stato distinto – Insussistenza – Estraneità, rispetto alle funzioni del giudice, dell’istituzione di un aiuto di Stato (Art. 4, § 3, TUE; art. 107, § 1, e 108, § 2 e 3, TFUE) (v. punti 75-79, disp. 4) Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Categorie di aiuti, definite tramite regolamento, che possono essere considerate compatibili con il mercato interno – Regolamento n. 1407/2013 – Aiuti de minimis – Condizioni di esenzione dall’obbligo di notifica – Valutazione del rispetto della soglia de minimis (Art. 108, § 3, TFUE; regolamento della Commissione n. 1407/2013, art. 3, § 2, e 5, § 2) (v. punti 91-93, disp. 5) Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Adesione di un nuovo Stato membro all’Unione europea – Distinzione in funzione delle norme specifiche stabilite nell’allegato IV dell’Atto di adesione – Qualificazione come aiuto nuovo – Criteri di esclusione – Verifiche incombenti al giudice nazionale [Art. 107, § 1 e 3, TFUE; Atto di adesione del 2003, allegato IV, punto 3, § 1, comma 2; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, b), i)] (v. punti 99-103) Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Qualificazione come aiuto esistente – Criteri – Misure di aiuti non notificate – Autorizzazione in virtù del solo silenzio della Commissione – Esclusione [Art. 108, § 3, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, b), ii) e iii)] (v. punto 104) Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Qualificazione come aiuto esistente – Criteri – Scadenza del termine di prescrizione decennale – Dies a quo del termine di prescrizione – Data di concessione dell’aiuto al beneficiario [Art. 108, § 3, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, b), iv), e 17, § 1 e 2] (v. punti 108, 109) Aiuti concessi dagli Stati – Competenze rispettive della Commissione e dei giudici nazionali – Ruolo dei giudici nazionali – Salvaguardia dei diritti dei singoli in caso di violazione dell’obbligo di previa notifica – Obbligo dei giudici nazionali di trarre tutte le conseguenze di tale violazione conformemente al diritto nazionale – Portata – Domande intese ad ottenere il beneficio integrale di un aiuto illegittimo – Ammissibilità di una decisione positiva subordinata all’ottenimento del consenso della Commissione dopo la notifica dell’aiuto in questione (Art. 108, § 2 e 3, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 2, § 1, e 3) (v. punti 119-123, disp. 7) Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Aiuti provenienti da risorse statali – Domande presentate da alcuni produttori di energie rinnovabili intese ad ottenere il beneficio integrale del sostegno previsto da una normativa nazionale – Assenza di identità tra l’autorità pubblica adita e quella responsabile in linea di principio del versamento dell’aiuto in questione – Irrilevanza (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 125-127, disp. 8) [OSCURATO:PERSONA] società «[OSCURATO:PERSONA]» SIA e «GM» SIA (in prosieguo: i «produttori in questione») gestiscono delle centrali idroelettriche in Lettonia e producono elettricità a partire da fonti di energia rinnovabili.

Fino al 7 giugno 2005, una disposizione della legge lettone in materia di energia riconosceva ai produttori di elettricità, a determinate condizioni, il diritto di vendere le loro eccedenze di produzione elettrica all’impresa di distribuzione dell’elettricità autorizzata ad un prezzo preferenziale corrispondente al doppio della tariffa media di vendita dell’elettricità, quale stabilito dall’autorità nazionale di regolazione.

A partire dall’entrata in vigore, l’8 giugno 2005, di nuove disposizioni disciplinanti la vendita, da parte dei produttori di elettricità, di eccedenze di produzione ad una tariffa preferenziale, una disposizione ha permesso ai produttori di elettricità a partire da fonti di energia rinnovabili che avevano già cominciato la loro attività a questa data di conservare il beneficio del regime anteriore.

L’autorità di regolazione ha interpretato questa disposizione nel senso che essa ha bloccato, per questi produttori, la tariffa preferenziale applicabile al suo valore alla data del 7 giugno 2005, sicché essa ha cessato di aggiornarla.

Pertanto, a partire da questa data, i due produttori in questione hanno venduto il surplus della loro produzione ad un prezzo corrispondente al doppio della tariffa media di vendita dell’elettricità all’epoca in vigore.

Tuttavia, con una decisione del 20 gennaio 2010, la [OSCURATO:PERSONA] tiesa (Corte costituzionale, Lettonia) ha dichiarato erronea l’interpretazione fornita dall’autorità di regolazione riguardo alla disposizione in questione, là dove tale autorità aveva ritenuto che il termine «prezzi» dovesse essere inteso come un prezzo fisso, e non come un meccanismo di fissazione dei prezzi, sicché del pari erroneamente essa si era ritenuta non più competente, a partire dall’8 giugno 2005, a fissare la tariffa media di vendita dell’elettricità.

Date tali circostanze, i produttori in questione hanno presentato all’autorità di regolazione, ciascuno per la parte di propria competenza, una domanda per il risarcimento delle perdite subite a motivo del mancato aggiornamento della suddetta tariffa media a partire dall’8 giugno 2005.

Dinanzi al rifiuto dell’autorità di regolazione di accogliere le loro rispettive domande, i produttori in questione hanno adito, nel 2011, il giudice amministrativo, il quale, con sentenze in data 31 maggio 2019 e 10 luglio 2019, ha parzialmente accolto le loro rispettive pretese, subordinando però il pagamento delle somme poste a carico dell’autorità di regolazione, in quanto versamento di aiuti di Stato, all’adozione di una decisione della Commissione europea di autorizzazione di tali aiuti.

L’autorità di regolazione ha proposto un ricorso per cassazione contro tali sentenze dinanzi all’Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia).

Nutrendo dubbi, in particolare, sulla qualificazione da dare ai risarcimenti controversi, alla luce della nozione di «aiuti di Stato», nonché in merito ai requisiti da soddisfare, eventualmente, al fine di permettere il versamento dei suddetti risarcimenti, alla luce delle prerogative della Commissione in materia di aiuti di Stato, la Corte suprema ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre a sua volta alla Corte una serie di questioni pregiudiziali a questo proposito, formulate in termini identici nelle due cause.

Con la sua sentenza pronunciata in Grande Sezione, la Corte precisa le condizioni alle quali una misura nazionale, la quale permette ai produttori di elettricità generata a partire da fonti di energia rinnovabili di beneficiare di una tariffa maggiorata, può essere qualificata come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Inoltre, nell’ipotesi in cui tale qualificazione venisse adottata nei confronti della misura in questione, malgrado che questa non sia stata debitamente notificata alla Commissione, la Corte ammette nondimeno che il giudice nazionale possa accogliere una domanda di versamento di una somma a titolo di una siffatta misura di sostegno, subordinandone il pagamento al requisito di una previa notifica dell’aiuto alla Commissione nonché all’ottenimento del consenso di quest’ultima al riguardo.

Giudizio della Corte In un primo tempo, la Corte fornisce gli elementi di interpretazione richiesti dal giudice del rinvio al fine di permettergli di stabilire se la misura nazionale all’origine delle cause di cui esso è investito possa essere qualificata come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

A questo proposito, la Corte esamina, anzitutto, la questione se una normativa nazionale, la quale obbliga l’impresa di distribuzione di elettricità autorizzata ad acquistare l’elettricità prodotta partire da fonti di energia rinnovabili ad un prezzo superiore a quello di mercato e che prevede che i costi supplementari che ne derivano siano finanziati mediante un prelievo obbligatorio sopportato dai consumatori finali, costituisca un intervento «mediante risorse statali», ai sensi della disposizione sopra citata.

Nel caso di specie, la Corte ricorda che i fondi risultanti da un prelievo il cui onere finanziario viene sopportato di fatto da una determinata categoria di soggetti possono essere considerati come aventi carattere di «risorse statali» soltanto qualora il prelievo in questione sia obbligatorio ai sensi del diritto nazionale.

Pertanto, i fondi alimentati mediante un’imposta o tramite altri prelievi obbligatori ai sensi della normativa nazionale e gestiti e ripartiti conformemente a tale normativa costituiscono «risorse statali», ai sensi della medesima disposizione di cui sopra.

Tuttavia, il fatto che delle somme restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse vengano qualificate come «risorse statali».

Di conseguenza, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio è tenuto ad effettuare, i fondi mediante i quali viene concesso un vantaggio tariffario, in applicazione della normativa lettone in questione, ai produttori di elettricità generata a partire da fonti di energia rinnovabili sono «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, alla luce dei due criteri alternativi applicabili a tale nozione.

Peraltro, la Corte precisa che la data della liberalizzazione completa del mercato dell’elettricità in Lettonia è irrilevante al fine di stabilire se l’aiuto fornito dall’operatore pubblico in questo Stato membro acquistando l’elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili ad un prezzo superiore a quello di mercato debba essere qualificato come aiuto di Stato.

Inoltre, qualora una normativa nazionale abbia istituito un «aiuto di Stato», ai sensi di detta disposizione, anche il pagamento di una somma reclamata in sede giudiziaria in applicazione di tale normativa costituisce un aiuto siffatto.

Secondo la Corte, per stabilire se delle somme corrispondano ad «aiuti di Stato», è indifferente che i ricorsi intesi ad ottenere il loro versamento siano qualificati come «domande di ristoro» o come «domande di risarcimento» ai sensi del diritto nazionale.

Infine, la Corte osserva che, se il giudice nazionale può, eventualmente, emettere una sentenza da cui risulta che una delle parti deve, in applicazione del diritto nazionale, ricevere una somma corrispondente ad un aiuto di Stato, ciò non significa affatto che, in questo caso, sia detto giudice a concedere tale aiuto.

Infatti, l’istituzione di un aiuto di Stato non può di per sé derivare da una decisione giurisdizionale, dato che essa ricade nell’ambito di una valutazione di opportunità che è estranea alle funzioni del giudice.

La Corte da ciò conclude che, qualora una normativa nazionale istitutiva di un diritto ad un pagamento maggiorato per l’elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili costituisca un «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, eventuali domande in sede giurisdizionale intese ad ottenere il beneficio integrale di tale diritto devono essere considerate come domande di versamento della parte di tale aiuto di Stato non percepita, e non come domande intese alla concessione, da parte del giudice adito, di un aiuto di Stato distinto.

In un secondo momento, la Corte apporta delle precisazioni in merito all’applicazione dei criteri previsti, in materia di aiuti de minimis, dal regolamento n. 1407/2013 ( 1 ), i quali non sono assoggettati all’obbligo di notifica previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

A questo proposito, la Corte dichiara che il rispetto della soglia de minimis fissata all’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento deve essere valutato alla luce dell’importo dell’aiuto reclamato ai sensi della normativa nazionale pertinente cumulato con quello dei versamenti già percepiti durante il periodo di riferimento a titolo di questa normativa.

In un terzo momento, la Corte si pronuncia sull’interazione delle rispettive prerogative del giudice nazionale e della Commissione, nell’ipotesi in cui le somme richieste dai produttori in questione nelle cause di cui procedimenti principali corrispondano ad aiuti di Stato.

Nel caso di specie, poiché l’aiuto in questione non corrisponde a nessuna delle categorie di aiuti esistenti previste dal diritto dell’Unione ( 2 ), fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio è tenuto ad effettuare, la Corte da ciò conclude che il sostegno in questione, compresa la parte del medesimo il cui versamento venga richiesto in un momento successivo, deve essere qualificato come «aiuto nuovo» ( 3 ).

Passando così, alla luce della constatazione sopra esposta, ad esaminare l’ipotesi in cui il giudice nazionale venga investito di una domanda intesa ad ottenere il versamento di un aiuto illegittimo, non essendo stato questo notificato alla Commissione, la Corte sottolinea che il compito di controllo degli aiuti di Stato che il diritto dell’Unione affida a detto giudice deve in linea di principio portare quest’ultimo a respingere una domanda siffatta.

Tuttavia, la Corte ammette che una decisione del giudice nazionale la quale condanni il convenuto al versamento dell’aiuto in questione, ma a condizione che quest’ultimo venga previamente notificato alla Commissione dalle autorità nazionali in questione e che tale istituzione esprima, o si presuma abbia espresso, il proprio accordo in proposito, è parimenti idonea ad evitare che un aiuto nuovo venga versato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, nonché dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 3 del regolamento 2015/1589. ( 1 ) Regolamento UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] agli aiuti «de minimis» ( GU 2013, L 352, pag. 1 ). ( 2 ) Articolo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] ( GU 2015, L 248, pag. 9 ). ( 3 ) Ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento 2015/1589.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CJ0702_RES Cause riunite C‑702/20 e C‑17/21 «[OSCURATO:PERSONA]» SIA (C‑702/20) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (C‑17/21) [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts)] Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 gennaio 2023 «Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Normativa nazionale che prevede l’obbligo per l’operatore pubblico di rifornirsi presso i produttori di energie rinnovabili ad un prezzo superiore a quello di mercato – Mancato versamento di una parte dell’aiuto in questione – Domanda di compensazione presentata da detti produttori dinanzi ad un’autorità pubblica distinta da quella che è, in linea di principio, tenuta, in base alla citata normativa nazionale, a versare l’aiuto in parola, e il bilancio della quale è destinato unicamente a garantire il suo funzionamento – Aiuto nuovo – Obbligo di notifica – Aiuto de minimis – Regolamento (UE) n. 1407/2013 – Articolo 5, paragrafo 2 – Cumulo – Presa in considerazione degli importi di aiuto già percepiti durante il periodo di riferimento sulla base della suddetta normativa nazionale» Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Aiuti provenienti da risorse statali – Nozione di risorse statali – Politica pubblica di sostegno ai produttori di elettricità generata a partire da fonti di energia rinnovabili – Compensazione dei costi supplementari imposti ad un operatore in virtù di un obbligo di acquisto delle eccedenze di produzione ad un prezzo superiore a quello di mercato – Fondi generati mediante un prelievo imposto ai consumatori finali – Inclusione – Presupposti – Prelievo assimilabile a un’imposta parafiscale – Disciplina legislativa della gestione e della ripartizione dei fondi così generati – Controllo statale costante su tali fondi – Condizioni alternative (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 35-39, 42, 43, disp. 1) Aiuti concessi dagli Stati – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Politica pubblica di sostegno ai produttori di elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili – Obbligo di acquisto delle eccedenze di produzione ad un prezzo superiore a quello di mercato – Aiuto idoneo a incidere sugli scambi tra Stati membri ed a falsare la concorrenza – Istituzione dell’aiuto antecedente alla liberalizzazione completa del mercato dell’energia elettrica – Irrilevanza (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 51-54, disp. 2) Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Esame della compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Esclusione – Comunicazione al giudice del rinvio di tutti gli elementi di interpretazione riconducibili al diritto dell’Unione – Interpretazione della nozione di aiuto – Inclusione (Art. 107, § 1, e 267 TFUE) (v. punti 56-58, 97) Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Risarcimento che ristora un pregiudizio causato dallo Stato e posto a suo carico – Esclusione – Pagamento di una somma reclamata in sede giudiziaria in applicazione di una normativa nazionale istitutiva di un aiuto di Stato – Inclusione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 59, 60, 64, 65, disp. 3) Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Attribuzione di vantaggi imputabile allo Stato – Normativa nazionale che istituisce un diritto ad un pagamento maggiorato a favore dei produttori di energie rinnovabili – Competenze rispettive della Commissione e dei giudici nazionali – Ruolo dei giudici nazionali – Obbligo di leale cooperazione – Domande giudiziali intese ad ottenere il beneficio integrale del diritto istituito dalla normativa nazionale in questione – Concessione di un aiuto di Stato distinto – Insussistenza – Estraneità, rispetto alle funzioni del giudice, dell’istituzione di un aiuto di Stato (Art. 4, § 3, TUE; art. 107, § 1, e 108, § 2 e 3, TFUE) (v. punti 75-79, disp. 4) Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Categorie di aiuti, definite tramite regolamento, che possono essere considerate compatibili con il mercato interno – Regolamento n. 1407/2013 – Aiuti de minimis – Condizioni di esenzione dall’obbligo di notifica – Valutazione del rispetto della soglia de minimis (Art. 108, § 3, TFUE; regolamento della Commissione n. 1407/2013, art. 3, § 2, e 5, § 2) (v. punti 91-93, disp. 5) Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Adesione di un nuovo Stato membro all’Unione europea – Distinzione in funzione delle norme specifiche stabilite nell’allegato IV dell’Atto di adesione – Qualificazione come aiuto nuovo – Criteri di esclusione – Verifiche incombenti al giudice nazionale [Art. 107, § 1 e 3, TFUE; Atto di adesione del 2003, allegato IV, punto 3, § 1, comma 2; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, b), i)] (v. punti 99-103) Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Qualificazione come aiuto esistente – Criteri – Misure di aiuti non notificate – Autorizzazione in virtù del solo silenzio della Commissione – Esclusione [Art. 108, § 3, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, b), ii) e iii)] (v. punto 104) Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Qualificazione come aiuto esistente – Criteri – Scadenza del termine di prescrizione decennale – Dies a quo del termine di prescrizione – Data di concessione dell’aiuto al beneficiario [Art. 108, § 3, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, b), iv), e 17, § 1 e 2] (v. punti 108, 109) Aiuti concessi dagli Stati – Competenze rispettive della Commissione e dei giudici nazionali – Ruolo dei giudici nazionali – Salvaguardia dei diritti dei singoli in caso di violazione dell’obbligo di previa notifica – Obbligo dei giudici nazionali di trarre tutte le conseguenze di tale violazione conformemente al diritto nazionale – Portata – Domande intese ad ottenere il beneficio integrale di un aiuto illegittimo – Ammissibilità di una decisione positiva subordinata all’ottenimento del consenso della Commissione dopo la notifica dell’aiuto in questione (Art. 108, § 2 e 3, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 2, § 1, e 3) (v. punti 119-123, disp. 7) Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Aiuti provenienti da risorse statali – Domande presentate da alcuni produttori di energie rinnovabili intese ad ottenere il beneficio integrale del sostegno previsto da una normativa nazionale – Assenza di identità tra l’autorità pubblica adita e quella responsabile in linea di principio del versamento dell’aiuto in questione – Irrilevanza (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 125-127, disp. 8) [OSCURATO:PERSONA] società «[OSCURATO:PERSONA]» SIA e «GM» SIA (in prosieguo: i «produttori in questione») gestiscono delle centrali idroelettriche in Lettonia e producono elettricità a partire da fonti di energia rinnovabili. Fino al 7 giugno 2005, una disposizione della legge lettone in materia di energia riconosceva ai produttori di elettricità, a determinate condizioni, il diritto di vendere le loro eccedenze di produzione elettrica all’impresa di distribuzione dell’elettricità autorizzata ad un prezzo preferenziale corrispondente al doppio della tariffa media di vendita dell’elettricità, quale stabilito dall’autorità nazionale di regolazione. A partire dall’entrata in vigore, l’8 giugno 2005, di nuove disposizioni disciplinanti la vendita, da parte dei produttori di elettricità, di eccedenze di produzione ad una tariffa preferenziale, una disposizione ha permesso ai produttori di elettricità a partire da fonti di energia rinnovabili che avevano già cominciato la loro attività a questa data di conservare il beneficio del regime anteriore. L’autorità di regolazione ha interpretato questa disposizione nel senso che essa ha bloccato, per questi produttori, la tariffa preferenziale applicabile al suo valore alla data del 7 giugno 2005, sicché essa ha cessato di aggiornarla. Pertanto, a partire da questa data, i due produttori in questione hanno venduto il surplus della loro produzione ad un prezzo corrispondente al doppio della tariffa media di vendita dell’elettricità all’epoca in vigore. Tuttavia, con una decisione del 20 gennaio 2010, la [OSCURATO:PERSONA] tiesa (Corte costituzionale, Lettonia) ha dichiarato erronea l’interpretazione fornita dall’autorità di regolazione riguardo alla disposizione in questione, là dove tale autorità aveva ritenuto che il termine «prezzi» dovesse essere inteso come un prezzo fisso, e non come un meccanismo di fissazione dei prezzi, sicché del pari erroneamente essa si era ritenuta non più competente, a partire dall’8 giugno 2005, a fissare la tariffa media di vendita dell’elettricità. Date tali circostanze, i produttori in questione hanno presentato all’autorità di regolazione, ciascuno per la parte di propria competenza, una domanda per il risarcimento delle perdite subite a motivo del mancato aggiornamento della suddetta tariffa media a partire dall’8 giugno 2005. Dinanzi al rifiuto dell’autorità di regolazione di accogliere le loro rispettive domande, i produttori in questione hanno adito, nel 2011, il giudice amministrativo, il quale, con sentenze in data 31 maggio 2019 e 10 luglio 2019, ha parzialmente accolto le loro rispettive pretese, subordinando però il pagamento delle somme poste a carico dell’autorità di regolazione, in quanto versamento di aiuti di Stato, all’adozione di una decisione della Commissione europea di autorizzazione di tali aiuti. L’autorità di regolazione ha proposto un ricorso per cassazione contro tali sentenze dinanzi all’Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia). Nutrendo dubbi, in particolare, sulla qualificazione da dare ai risarcimenti controversi, alla luce della nozione di «aiuti di Stato», nonché in merito ai requisiti da soddisfare, eventualmente, al fine di permettere il versamento dei suddetti risarcimenti, alla luce delle prerogative della Commissione in materia di aiuti di Stato, la Corte suprema ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre a sua volta alla Corte una serie di questioni pregiudiziali a questo proposito, formulate in termini identici nelle due cause. Con la sua sentenza pronunciata in Grande Sezione, la Corte precisa le condizioni alle quali una misura nazionale, la quale permette ai produttori di elettricità generata a partire da fonti di energia rinnovabili di beneficiare di una tariffa maggiorata, può essere qualificata come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Inoltre, nell’ipotesi in cui tale qualificazione venisse adottata nei confronti della misura in questione, malgrado che questa non sia stata debitamente notificata alla Commissione, la Corte ammette nondimeno che il giudice nazionale possa accogliere una domanda di versamento di una somma a titolo di una siffatta misura di sostegno, subordinandone il pagamento al requisito di una previa notifica dell’aiuto alla Commissione nonché all’ottenimento del consenso di quest’ultima al riguardo. Giudizio della Corte In un primo tempo, la Corte fornisce gli elementi di interpretazione richiesti dal giudice del rinvio al fine di permettergli di stabilire se la misura nazionale all’origine delle cause di cui esso è investito possa essere qualificata come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. A questo proposito, la Corte esamina, anzitutto, la questione se una normativa nazionale, la quale obbliga l’impresa di distribuzione di elettricità autorizzata ad acquistare l’elettricità prodotta partire da fonti di energia rinnovabili ad un prezzo superiore a quello di mercato e che prevede che i costi supplementari che ne derivano siano finanziati mediante un prelievo obbligatorio sopportato dai consumatori finali, costituisca un intervento «mediante risorse statali», ai sensi della disposizione sopra citata. Nel caso di specie, la Corte ricorda che i fondi risultanti da un prelievo il cui onere finanziario viene sopportato di fatto da una determinata categoria di soggetti possono essere considerati come aventi carattere di «risorse statali» soltanto qualora il prelievo in questione sia obbligatorio ai sensi del diritto nazionale. Pertanto, i fondi alimentati mediante un’imposta o tramite altri prelievi obbligatori ai sensi della normativa nazionale e gestiti e ripartiti conformemente a tale normativa costituiscono «risorse statali», ai sensi della medesima disposizione di cui sopra. Tuttavia, il fatto che delle somme restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse vengano qualificate come «risorse statali». Di conseguenza, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio è tenuto ad effettuare, i fondi mediante i quali viene concesso un vantaggio tariffario, in applicazione della normativa lettone in questione, ai produttori di elettricità generata a partire da fonti di energia rinnovabili sono «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, alla luce dei due criteri alternativi applicabili a tale nozione. Peraltro, la Corte precisa che la data della liberalizzazione completa del mercato dell’elettricità in Lettonia è irrilevante al fine di stabilire se l’aiuto fornito dall’operatore pubblico in questo Stato membro acquistando l’elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili ad un prezzo superiore a quello di mercato debba essere qualificato come aiuto di Stato. Inoltre, qualora una normativa nazionale abbia istituito un «aiuto di Stato», ai sensi di detta disposizione, anche il pagamento di una somma reclamata in sede giudiziaria in applicazione di tale normativa costituisce un aiuto siffatto. Secondo la Corte, per stabilire se delle somme corrispondano ad «aiuti di Stato», è indifferente che i ricorsi intesi ad ottenere il loro versamento siano qualificati come «domande di ristoro» o come «domande di risarcimento» ai sensi del diritto nazionale. Infine, la Corte osserva che, se il giudice nazionale può, eventualmente, emettere una sentenza da cui risulta che una delle parti deve, in applicazione del diritto nazionale, ricevere una somma corrispondente ad un aiuto di Stato, ciò non significa affatto che, in questo caso, sia detto giudice a concedere tale aiuto. Infatti, l’istituzione di un aiuto di Stato non può di per sé derivare da una decisione giurisdizionale, dato che essa ricade nell’ambito di una valutazione di opportunità che è estranea alle funzioni del giudice. La Corte da ciò conclude che, qualora una normativa nazionale istitutiva di un diritto ad un pagamento maggiorato per l’elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili costituisca un «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, eventuali domande in sede giurisdizionale intese ad ottenere il beneficio integrale di tale diritto devono essere considerate come domande di versamento della parte di tale aiuto di Stato non percepita, e non come domande intese alla concessione, da parte del giudice adito, di un aiuto di Stato distinto. In un secondo momento, la Corte apporta delle precisazioni in merito all’applicazione dei criteri previsti, in materia di aiuti de minimis, dal regolamento n. 1407/2013 ( 1 ), i quali non sono assoggettati all’obbligo di notifica previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. A questo proposito, la Corte dichiara che il rispetto della soglia de minimis fissata all’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento deve essere valutato alla luce dell’importo dell’aiuto reclamato ai sensi della normativa nazionale pertinente cumulato con quello dei versamenti già percepiti durante il periodo di riferimento a titolo di questa normativa. In un terzo momento, la Corte si pronuncia sull’interazione delle rispettive prerogative del giudice nazionale e della Commissione, nell’ipotesi in cui le somme richieste dai produttori in questione nelle cause di cui procedimenti principali corrispondano ad aiuti di Stato. Nel caso di specie, poiché l’aiuto in questione non corrisponde a nessuna delle categorie di aiuti esistenti previste dal diritto dell’Unione ( 2 ), fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio è tenuto ad effettuare, la Corte da ciò conclude che il sostegno in questione, compresa la parte del medesimo il cui versamento venga richiesto in un momento successivo, deve essere qualificato come «aiuto nuovo» ( 3 ). Passando così, alla luce della constatazione sopra esposta, ad esaminare l’ipotesi in cui il giudice nazionale venga investito di una domanda intesa ad ottenere il versamento di un aiuto illegittimo, non essendo stato questo notificato alla Commissione, la Corte sottolinea che il compito di controllo degli aiuti di Stato che il diritto dell’Unione affida a detto giudice deve in linea di principio portare quest’ultimo a respingere una domanda siffatta. Tuttavia, la Corte ammette che una decisione del giudice nazionale la quale condanni il convenuto al versamento dell’aiuto in questione, ma a condizione che quest’ultimo venga previamente notificato alla Commissione dalle autorità nazionali in questione e che tale istituzione esprima, o si presuma abbia espresso, il proprio accordo in proposito, è parimenti idonea ad evitare che un aiuto nuovo venga versato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, nonché dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 3 del regolamento 2015/1589. ( 1 ) Regolamento UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] agli aiuti «de minimis» ( GU 2013, L 352, pag. 1 ). ( 2 ) Articolo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] ( GU 2015, L 248, pag. 9 ). ( 3 ) Ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento 2015/1589.