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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 luglio 1985

Cassazione n. 49235/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/7/1985 avverso l'ordinanza del 14/7/2022 del Tribunale di Padova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 14 luglio 2022 il Tribunale di Padova, provvedendo sulla impugnazione proposta dal pubblico ministero nei confronti del decreto del 27 giugno 2022 del Giudice per le indagini preliminari presso tale Tribunale, con il quale era stata respinta la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal medesimo pubblico ministero ai sensi degli articoli 12 ter d.lgs. 74/2000 e 240 bis cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti di cui ai capi 1) e 2) della rubrica provvisoria, ha accolto tale impugnazione e ha disposto il sequestro preventivo della somma di euro 48.978,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di quella di euro 32.300,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico articolato motivo mediante il quale ha denunciato l'erronea applicazione degli articoli 8 e 12 ter d.lgs. 74/2000 e un vizio della motivazione, a causa dell'omessa considerazione della memoria difensiva depositata dal ricorrente nel giudizio di riesame, mediante la quale era stata contestata la configurabilità del concorso nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte del soggetto utilizzatore di tali fatture, espressamente escluso dall'articolo 9 del d.lgs. 74/2000, che deroga alla disciplina del concorso di persone nei reati, prevedendo che non può esservi mai concorso nei reati di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs. 74/2000 da parte dell'emittente e dell'utilizzatore delle fatture.

Ha contestato anche la sussistenza dei presupposti per poter disporre il sequestro per sproporzione di cui all'art. 12 ter d.lgs. 74/2000, non essendo stato individuato il profitto del reato, accertamento che costituisce uno dei presupposti per poter disporre detto sequestro, né, di conseguenza, il superamento delle soglie di rilevanza espressamente previste da tale disposizione.

Ha aggiunto che della somma di euro 20.000,00 rinvenuta nell'abitazione del ricorrente e di quella di euro 12.300,00 rinvenuta nella sede della società di cui lo stesso era unico socio, di cui era stato disposto il sequestro per sproporzione, era stata spiegata la legittima provenienza; in particolare, l'affermazione del Tribunale, secondo cui la delibera di assegnazione di somme al ricorrente quale socio unico in data 30 giugno 2022 sarebbe inidonea a giustificare la disponibilità delle somme possedute dal ricorrente, in quanto successiva al loro sequestro, sarebbe errata in quanto tale delibera assembleare non avrebbe fatto altro che ratificare quanto già avvenuto in precedenza, mediante approvazione del bilancio, tanto che il rinvenimento delle somme dimostrava la regolarità della contabilità di detta società, proprio perché erano stante rinvenute nella disponibilità del L ricorrente le somme oggetto di assegnazione in suo favore da parte di detta società sulla base dell'ultimo bilancio approvato.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio, sottolineando la violazione dell'art. 9 d.lgs. 74/2000, che impedisce la configurazione, a carico degli utilizzatori delle fatture false, del concorso nel reato di emissione delle stesse. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, sia a causa della sua genericità, sia per la manifesta infondatezza delle censure alle quali è stato affidato.

2. L'unico, articolato, motivo di ricorso risulta, infatti, privo di confronto, tantonneno critico, con la motivazione del provvedimento impugnato, nel quale la sussistenza di indizi di responsabilità a carico del ricorrente per il concorso nel delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti è stata spiegata con il fatto, non contestato in ricorso, che le fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti non sono ancora state utilizzate attraverso l'inserimento nella dichiarazione fiscale del ricorrente, con la conseguente ipotizzabilità del suo concorso nel delitto di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000.

La configurabilità di tale concorso è stata chiarita nella sentenza n. 41124 del 2019 di questa stessa Sezione (Sez. 3, n. 41124 del 22/05/2019, Grossi, Rv. 277978, secondo cui il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistono i presupposti, con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che, in motivazione, ha osservato che la norma appena richiamata mira ad evitare che la sola utilizzazione, da parte del destinatario, delle fatture per operazioni inesistenti possa integrare anche il concorso nella emissione delle stesse così come, all'inverso, il solo fatto dell'emissione possa integrare il concorso nella utilizzazione, da parte del destinatario che abbia ad indicarle in dichiarazione, delle medesime, determinandosi, altrimenti, la sottoposizione per due volte a sanzione penale dello stesso soggetto per lo stesso fatto, che, invece, non può verificarsi allorquando il destinatario delle fatture non ne abbia fatto utilizzazione; nel medesimo senso già Sez. 3, n. 14862 del 17/03/2010, PM in proc.

Perconti, Rv. 246967), alla quale il Tribunale di Padova si è espressamente e correttamente richiamato.

Il ricorrente si è limitato al riguardo a richiamare la disposizione derogatoria di cui all'art. 9 d.lgs. 74/2000, omettendo del tutto di considerare quanto esposto a proposito della configurabilità del suo concorso nel caso in esame, a causa del non avvenuto utilizzo delle fatture, nel delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, con la conseguente inammissibilità della relativa censura, priva del necessario confronto, tantomeno critico, con la motivazione del provvedimento impugnato, oltre che manifestamente infondata, alla luce di quanto esposto nell'ordinanza impugnata, in coerenza con un orientamento interpretativo che il Collegio condivide e ribadisce e che non risulta smentito da successive pronunce.

3. La sussistenza dei presupposti per poter disporre la confisca per sproporzione, di cui al combinato disposto degli artt. 12 ter d.lgs. 74/2000 e 240 bis cod. pen., è stata illustrata dal Tribunale con motivazione adeguata, sottolineando la sussistenza degli indizi di responsabilità a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e del coindagato Duro in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000; il superamento della soglia di rilevanza penale di euro 200.000,00 stabilita dall'art. 12 ter, comma 1, lett. c), d.lgs. 74/2000 cit., essendo superiori al milione di euro gli importi delle fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti; e la sproporzione delle somme rinvenute nel patrimonio degli indagati (pari a euro 32.300,00 per lo Schillaci) rispetto ai redditi dichiarati e alle altre attività economiche lecite loro riferibili.

In particolare, è stato evidenziato come dalle indagini svolte sia emerso che negli ultimi sei anni lo Schillaci aveva avuto un reddito medio annuo di euro 9.300,00, cosicché la disponibilità delle somme a lui riconducibili e di cui era stato chiesto e disposto il sequestro preventivo in funzione della loro confisca risulta espressione di un disequilibrio finanziario idoneo a giustificarne la confisca, né risulterebbe idonea a dimostrarne la lecita provenienza la delibera di distribuzione di utili per euro 27.000,00 del 30 giugno 2022, essendo la stessa successiva al rinvenimento delle somme nella disponibilità del ricorrente.

Si tratta di considerazioni pienamente idonee a giustificare la sussistenza dei presupposti per disporre la confisca di dette somme, che il ricorrente non ha considerato, se non genericamente e, soprattutto, ha censurato sul piano della valutazione degli elementi di prova e della ricostruzione dei fatti, in particolare della giustificazione della provenienza di dette somme, ossia in modo non consentito nel giudizio di legittimità, tantomeno nella materia delle misure cautelari reali, nella quale il ricorso per cassazione può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).ebt24: Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità anche di tale doglianza, sia a causa della sua genericità, sia a causa del suo contenuto non consentito in questa sede di legittimità, essendo volta a censurare l'adeguatezza e la logicità della motivazione in ordine a un accertamento di fatto, ossia l'inesistenza di una ragione giustificatrice della disponibilità delle somme rinvenute nel patrimonio del ricorrente e sottoposte a sequestro in funzione della loro confisca.

4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della genericità e del contenuto non consentito, oltre che manifestamente infondato, di tutte le censure alle quali è stato affidato.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/7/1985 avverso l'ordinanza del 14/7/2022 del Tribunale di Padova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 luglio 2022 il Tribunale di Padova, provvedendo sulla impugnazione proposta dal pubblico ministero nei confronti del decreto del 27 giugno 2022 del Giudice per le indagini preliminari presso tale Tribunale, con il quale era stata respinta la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal medesimo pubblico ministero ai sensi degli articoli 12 ter d.lgs. 74/2000 e 240 bis cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti di cui ai capi 1) e 2) della rubrica provvisoria, ha accolto tale impugnazione e ha disposto il sequestro preventivo della somma di euro 48.978,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di quella di euro 32.300,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico articolato motivo mediante il quale ha denunciato l'erronea applicazione degli articoli 8 e 12 ter d.lgs. 74/2000 e un vizio della motivazione, a causa dell'omessa considerazione della memoria difensiva depositata dal ricorrente nel giudizio di riesame, mediante la quale era stata contestata la configurabilità del concorso nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte del soggetto utilizzatore di tali fatture, espressamente escluso dall'articolo 9 del d.lgs. 74/2000, che deroga alla disciplina del concorso di persone nei reati, prevedendo che non può esservi mai concorso nei reati di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs. 74/2000 da parte dell'emittente e dell'utilizzatore delle fatture. Ha contestato anche la sussistenza dei presupposti per poter disporre il sequestro per sproporzione di cui all'art. 12 ter d.lgs. 74/2000, non essendo stato individuato il profitto del reato, accertamento che costituisce uno dei presupposti per poter disporre detto sequestro, né, di conseguenza, il superamento delle soglie di rilevanza espressamente previste da tale disposizione. Ha aggiunto che della somma di euro 20.000,00 rinvenuta nell'abitazione del ricorrente e di quella di euro 12.300,00 rinvenuta nella sede della società di cui lo stesso era unico socio, di cui era stato disposto il sequestro per sproporzione, era stata spiegata la legittima provenienza; in particolare, l'affermazione del Tribunale, secondo cui la delibera di assegnazione di somme al ricorrente quale socio unico in data 30 giugno 2022 sarebbe inidonea a giustificare la disponibilità delle somme possedute dal ricorrente, in quanto successiva al loro sequestro, sarebbe errata in quanto tale delibera assembleare non avrebbe fatto altro che ratificare quanto già avvenuto in precedenza, mediante approvazione del bilancio, tanto che il rinvenimento delle somme dimostrava la regolarità della contabilità di detta società, proprio perché erano stante rinvenute nella disponibilità del L ricorrente le somme oggetto di assegnazione in suo favore da parte di detta società sulla base dell'ultimo bilancio approvato. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio, sottolineando la violazione dell'art. 9 d.lgs. 74/2000, che impedisce la configurazione, a carico degli utilizzatori delle fatture false, del concorso nel reato di emissione delle stesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, sia a causa della sua genericità, sia per la manifesta infondatezza delle censure alle quali è stato affidato. 2. L'unico, articolato, motivo di ricorso risulta, infatti, privo di confronto, tantonneno critico, con la motivazione del provvedimento impugnato, nel quale la sussistenza di indizi di responsabilità a carico del ricorrente per il concorso nel delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti è stata spiegata con il fatto, non contestato in ricorso, che le fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti non sono ancora state utilizzate attraverso l'inserimento nella dichiarazione fiscale del ricorrente, con la conseguente ipotizzabilità del suo concorso nel delitto di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000. La configurabilità di tale concorso è stata chiarita nella sentenza n. 41124 del 2019 di questa stessa Sezione (Sez. 3, n. 41124 del 22/05/2019, Grossi, Rv. 277978, secondo cui il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistono i presupposti, con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che, in motivazione, ha osservato che la norma appena richiamata mira ad evitare che la sola utilizzazione, da parte del destinatario, delle fatture per operazioni inesistenti possa integrare anche il concorso nella emissione delle stesse così come, all'inverso, il solo fatto dell'emissione possa integrare il concorso nella utilizzazione, da parte del destinatario che abbia ad indicarle in dichiarazione, delle medesime, determinandosi, altrimenti, la sottoposizione per due volte a sanzione penale dello stesso soggetto per lo stesso fatto, che, invece, non può verificarsi allorquando il destinatario delle fatture non ne abbia fatto utilizzazione; nel medesimo senso già Sez. 3, n. 14862 del 17/03/2010, PM in proc. Perconti, Rv. 246967), alla quale il Tribunale di Padova si è espressamente e correttamente richiamato. Il ricorrente si è limitato al riguardo a richiamare la disposizione derogatoria di cui all'art. 9 d.lgs. 74/2000, omettendo del tutto di considerare quanto esposto a proposito della configurabilità del suo concorso nel caso in esame, a causa del non avvenuto utilizzo delle fatture, nel delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, con la conseguente inammissibilità della relativa censura, priva del necessario confronto, tantomeno critico, con la motivazione del provvedimento impugnato, oltre che manifestamente infondata, alla luce di quanto esposto nell'ordinanza impugnata, in coerenza con un orientamento interpretativo che il Collegio condivide e ribadisce e che non risulta smentito da successive pronunce. 3. La sussistenza dei presupposti per poter disporre la confisca per sproporzione, di cui al combinato disposto degli artt. 12 ter d.lgs. 74/2000 e 240 bis cod. pen., è stata illustrata dal Tribunale con motivazione adeguata, sottolineando la sussistenza degli indizi di responsabilità a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e del coindagato Duro in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000; il superamento della soglia di rilevanza penale di euro 200.000,00 stabilita dall'art. 12 ter, comma 1, lett. c), d.lgs. 74/2000 cit., essendo superiori al milione di euro gli importi delle fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti; e la sproporzione delle somme rinvenute nel patrimonio degli indagati (pari a euro 32.300,00 per lo Schillaci) rispetto ai redditi dichiarati e alle altre attività economiche lecite loro riferibili. In particolare, è stato evidenziato come dalle indagini svolte sia emerso che negli ultimi sei anni lo Schillaci aveva avuto un reddito medio annuo di euro 9.300,00, cosicché la disponibilità delle somme a lui riconducibili e di cui era stato chiesto e disposto il sequestro preventivo in funzione della loro confisca risulta espressione di un disequilibrio finanziario idoneo a giustificarne la confisca, né risulterebbe idonea a dimostrarne la lecita provenienza la delibera di distribuzione di utili per euro 27.000,00 del 30 giugno 2022, essendo la stessa successiva al rinvenimento delle somme nella disponibilità del ricorrente. Si tratta di considerazioni pienamente idonee a giustificare la sussistenza dei presupposti per disporre la confisca di dette somme, che il ricorrente non ha considerato, se non genericamente e, soprattutto, ha censurato sul piano della valutazione degli elementi di prova e della ricostruzione dei fatti, in particolare della giustificazione della provenienza di dette somme, ossia in modo non consentito nel giudizio di legittimità, tantomeno nella materia delle misure cautelari reali, nella quale il ricorso per cassazione può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).ebt24: Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità anche di tale doglianza, sia a causa della sua genericità, sia a causa del suo contenuto non consentito in questa sede di legittimità, essendo volta a censurare l'adeguatezza e la logicità della motivazione in ordine a un accertamento di fatto, ossia l'inesistenza di una ragione giustificatrice della disponibilità delle somme rinvenute nel patrimonio del ricorrente e sottoposte a sequestro in funzione della loro confisca. 4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della genericità e del contenuto non consentito, oltre che manifestamente infondato, di tutte le censure alle quali è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de
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