CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 luglio 2025
Cassazione n. 21937/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el Tribunale di Pordenone;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoriascritta, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 16 luglio 2025 il Tribunale di Pordenone,quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] PoloPardise per il riconoscimento della disciplina della continuazione tra i reatigiudicati con due sentenze, relative l'una a delitti di truffa aggravata commessitra l'agosto 2016 e il gennaio 2017 e l'altra al delitto di bancarotta fraudolentapatrimoniale commesso il 23/12/2016.Il Tribunale ha ritenuto insussistente l'unicità di disegno criminoso per ladiversità tra le condotte, consistenti quanto alle truffe nel simulare, con il legaledi una società che lo aveva incaricato di transigere un debito di questa, di avereraggiunto con il creditore un accordo per una riduzione della somma da pagare,facendola poi bonificare su un proprio conto personale, senza versare alcunché alcreditore, con cui non aveva raggiunto alcun accordo. Il delitto di bancarotta,invece, è stato commesso quale legale rappresentante di una diversa società,che ha acquistato un immobile dalla società fallenda poco prima di presentareper essa un'istanza di concordato preventivo, senza mai versare il prezzopattuito e così concorrendo a sottrarre tale bene alla garanzia dei creditori.Secondo il Tribunale, la stretta vicinanza temporale e la medesima finalità didepauperare in modo fraudolento i patrimoni altrui, evidenziate dal richiedentequali elementi sintomatici della continuazione, sono smentite dalla ricostruzioneprocessuale dei fatti, contenuta nelle sentenze di merito, essendo diverse lemodalità dei reati, diverso il contesto criminoso, diversi i complici. Tali elementiimpongono di escludere che l'istante abbia ideato, sin dalla commissione dellaprima truffa, il reato di bancarotta fraudolenta; l'unico elemento comune, quellodi procurarsi illecitamente un profitto mediante lo schermo della professionelegale svolta, dimostra l'inclinazione a delinquere del soggetto, ma non ladeliberazione unitaria di un programma criminoso.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzodel suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando sei motivi.2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio dimotivazione in merito al diniego della continuazione.Il ricorrente lamenta che il giudice dell'esecuzione ha trascurato gli elementisintomatici dell'unicità di disegno criminoso, cioè la contiguità temporale, l'usodella qualifica professionale, l'identità del movente e la ripetizione sistematicadella tecnica fraudolenta. La sua affermazione della insussistenza di elementiche dimostrino l'unicità di ideazione dei vari delitti è assertiva, avendo eglisvalutato del tutto gli elementi identitari evidenziati nell'istanza, in particolare leanaloghe modalità fraudolente e lo sfruttamento della propria qualitàprofessionale e del rapporto con le altre parti derivante da tale qualità. Il giudicedell'esecuzione, quindi, ha fondato il diniego sulla differente struttura dei duereati, mentre avrebbe dovuto valorizzare, come richiesto dalla giurisprudenza dilegittimità, la comune matrice delle condotte, reiterate in un brevissimo arcotemporale applicando la medesima logica fraudolenta, la contiguità anchemateriale tra le tecniche adottate, e l'ininterrotta tensione appropriativa che hacaratterizzato tutte le condotte. La motivazione dell'ordinanza, pertanto, ècarente e illogica.2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge e il viziodi motivazione in merito al diniego della continuazione, disposto solovalorizzando la diversità strutturale e sanzionatoria tra i vari delitti.Il giudice ha negato la continuazione valorizzando la diversa naturastrutturale e sanzionatoria delle fattispecie di reato, mentre la giurisprudenza dilegittimità ammette il riconoscimento dell'istituto anche tra reati eterogenei epuniti con sanzioni diverse, ed ha omesso di tenere conto degli elementiindicatori dell'unicità del disegno criminoso, quali la contiguità temporale,l'identica tecnica fraudolenta, l'abuso della qualifica professionale.2.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione in merito aldiniego della continuazione per la diversità delle modalità esecutive.Il giudice ha negato il beneficio valorizzando la diversità dei contesti e dellemodalità esecutive dei vari reati, senza tenere conto della comune matriceideativa, desumibile dalla serialità fraudolenta, dalla vicinanza temporale,dall'abuso della qualifica professionale. La motivazione è superficiale, limitandosia valorizzare le differenze esteriori tra le condotte, senza verificare l'identitàdell'ideazione e quindi l'unicità del disegno criminoso.2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e il viziodi motivazione in merito al diniego della continuazione, disposto svalutando glielementi indicatori dell'unicità del disegno criminoso.L'ordinanza svaluta, scorrettamente e senza una motivazione logica, gliindicatori dell'unicità del disegno criminoso già menzionati, quali la contiguitàtemporale, l'identità della tecnica fraudolenta applicata, l'abuso della qualificaprofessionale, elementi che la giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenutoessere dimostrativi della continuazione.2.5. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dilegge e il vizio di motivazione in merito al diniego della continuazione inviolazione del principio del favor rei.Il riconoscimento dell'istituto della continuazione deve essere valutatotenendo conto del principio del favor rei, interpretando l'unicità del disegnocriminoso anche alla luce della ratio dell'art. 81 cod. pen., quella di favorirel'applicazione di una pena equa, adeguata agli effettivi motivi del delinquere, eperciò meno afflittiva, evitando l'effetto moltiplicatore derivante dal giudicareseparatamente condotte tenute con un unico disegno criminoso.2.6. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione di leggee il vizio di motivazione in merito al diniego della continuazione, disposto incontrasto con i principi giurisprudenziali.La giurisprudenza di legittimità ritiene che tra condotte finalisticamenteconvergenti, contigue temporalmente e “strutturalmente integrate” possariconoscersi la continuazione, anche se esse sono articolate su piani distinti e intempi diversi, ma ravvicinati. Il giudice dell'esecuzione non ha applicato taleprincipio, ed ha esaminato in modo frammentario e formalistico le variecondotte, valorizzandone solo le diversità esteriori.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto delricorso.4. Solo in data 06 aprile 2026 il ricorrente ha inviato una memoria difensiva,da ritenere perciò tardiva, con cui propone una ulteriore riflessione criticasull'ordinanza impugnata, della quale continua a contestare l'erroremetodologico, asseritamente consistente nello svalutare i singoli indicisintomatici.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. I sei motivi proposticontengono, in realtà, un'analoga doglianza, consistente nell'affermazionedell'avere il giudice dell'esecuzione svalutato, senza una motivazione logica, glielementi indicatori dell'unicità del disegno criminoso sottolineati nell'istanza,quali la contiguità temporale, l'identità della tecnica fraudolenta applicata,l'abuso della qualifica professionale, la finalità locupletativa.Essi possono, perciò, essere esaminati unitariamente.2. Questa Corte ha stabilito, con principio ormai consolidato, che «Ilriconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica dellasussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del beneprotetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a talfine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reatirisultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).L'ordinanza impugnata si è conformata a questo principio, in quanto haesaminato approfonditamente tali indici, prendendo atto della tesi difensiva circala loro idoneità e sufficienza per il riconoscimento della continuazione, tesiesplicitamente riportata alle pagine 3 e 4, e li ha confrontati con i molti elementicontrastanti con essa, elencati alla pagina 5, valutando questi ultimi tali daimporre di escludere una unicità di programmazione, sin dal primo dei reaticommessi. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto, infatti, che gli elementi dellacontiguità temporale tra i reati e dell'abuso della professione legale svolta dalricorrente non siano sufficienti per affermare che le varie condotte truffaldinesono state concepite e programmate unitariamente, stante la forte diversità nellemodalità esecutive, richiedenti anche tempi di programmazione ed esecuzionediversi, trattandosi in un caso di truffe commesse in danno del proprio cliente enell'altro di una sottrazione di beni ai creditori di una società fallenda, compiutaagendo in concorso con i propri assistiti, amministratori di tale società, e stantela totale difformità dei contesti, essendo stati i delitti commessi in un caso conl'ausilio di complici, del tutto assenti, invece, nell'altro caso.Tale motivazione appare approfondita, non contraddittoria e logica,risultando effettivamente ben diversa la programmazione di un reato commessosemplicemente ingannando il proprio cliente circa la volontà di pagare un suocreditore, simulando di avere raggiunto con lui un accordo e facendosi cosìconsegnare l'importo al solo fine di appropriarsene, e la programmazione di unabancarotta fraudolenta distrattiva, commessa in danno non del proprio clientema del ceto creditorio, ed agendo in concorso con il cliente stesso, sottraendo unbene immobile al patrimonio della società fallenda subito prima di presentareun'istanza di concordato preventivo, in cui l'esistenza di tale bene era stataperciò occultata. Le diverse modalità esecutive di tali reati richiedono, infatti,una distinta programmazione, diversamente dilatata nel tempo, richiedendosi nelsecondo caso non solo l'ideazione del delitto da parte del ricorrente, ma il suoconfronto con i complici, il raggiungimento di un accordo con costoro, lapredisposizione degli atti e documenti necessari per il buon esito del piano.3. La mera finalità di profitto, inoltre, non può costituire un indicatoredell'unicità di disegno criminoso, perché questa richiede non una genericainclinazione a commettere un certo tipo di delitti o la scelta di adottare uno stiledi vita caratterizzato dal procurarsi guadagni mediante la consumazione di reati,ma una programmazione, sia pure in linee generali, di specifiche e singolecondotte. Tale principio, risalente nel tempo ma consolidato, è stato esposto conchiarezza nella sentenza Sez. 5, n. 1258 del 04/06/1992, Rv. 191499, secondocui «Per l'accertamento della sussistenza della continuazione non bisogna avereriguardo agli intenti perseguiti dall'autore delle diverse azioni delittuose, giacchél'identità del movente è insufficiente a rivelare la medesimezza del disegnocriminoso, il quale non va poi confuso con il generico proposito di commetterereati o con la scelta di una condotta di vita fondata sul delitto, essendo invecenecessario che le singole violazioni di legge siano tutte rapportabili ad un attopsichico unico, ossia siano state previste e deliberate come momenti digenerali ed essenziali. Pertanto, l'unicità dell'ideazione deve escludersi quando ilcolpevole abbia agito, sia pure in base allo stesso movente, preordinando di voltain volta le attività da compiere in vista del soddisfacimento di contingentiesigenze personali e materiali» (vedi anche Sez. 1, n. 785 del 06/02/1996, Rv.203987).4. Il ricorso, infine, è manifestamente infondato nei suoi motivi quinto esesto, nei quali il ricorrente lamenta la violazione di legge asserendo uncontrasto tra l'ordinanza e principi giurisprudenziali, che sono invece insussistentio applicati in modo erroneo.L'affermazione dell'applicabilità del principio del favor rei nel riconoscimentodell'istituto della continuazione è manifestamente infondata, avendo questaCorte stabilito, al contrario, che «In sede di incidente di esecuzione,l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato daldubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del favor rei, in quanto ilriconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato inrelazione al profilo della irrogazione della pena» (Sez. 1, n. 30977 del26/06/2019, Rv. 276610)L'affermazione di una natura progressiva tra la truffa e la bancarottafraudolenta, che inciderebbe sulla valutazione della unicità del disegno criminosotra i due reati, è applicata erroneamente al caso in esame, avendo il ricorrenteomesso di tenere conto, come ha fatto invece il giudice dell'esecuzione, dellatotale diversità dei contesti in cui i due reati sono stati commessi, che escludepotersi parlare di una progressività tra loro. L'ordinanza non ha affatto adottatouna lettura frammentaria dei vari fatti, che invece appare compiuta, in questadoglianza, dal ricorrente stesso. Deve, sul punto, richiamarsi il principio secondocui «In tema di reato continuato, l'unitarietà del disegno criminoso può essereesclusa anche sulla base di un singolo elemento fattuale, a condizione che ilgiudice dia conto, in motivazione, di aver svolto un'adeguata e completa verificadella sussistenza degli indicatori prospettati dalla difesa o, comunque, emersi nelgiudizio» (Sez. 4, n. 39443 del 06/11/2025, Rv. 288810). La correttaapplicazione anche di quest'ultimo principio rende l'ordinanza insindacabile insede di legittimità, avendo questa Corte recentemente ribadito che «In tema dicontinuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminosocostituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito,insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del predetto siasorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamentidi fatto» (Sez. 1, n. 10939 del 18/12/2025, dep. 2026, Rv.289635)5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 08 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]