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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 47339/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnati e la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 48579/22, la sesta sezione di questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli con la quale era stata confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc. pen. il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che i giudici di legittimità avevano confuso [OSCURATO:PERSONA] con l'imputato [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente, attribuendo al primo i fatti pacificamente commessi dal secondo: in particolare, la Sesta sezione di questa Corte aveva affermato, con riguardo al ricorrente, che "alla luce delle risultanze probatorie e delle molteplici dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Rocco e [OSCURATO:PERSONA])" era "stata raggiunta la prova che l'imputato non solo gestisse la piazza di spaccio dei 600 alloggi unitamente al padre e per conto dello stesso, ma avesse anche un ruolo più ampio di sovrintendenza delle piazze di spaccio nei momenti in cui i rispettivi capi fossero in galera"; non si trattava di un errore marginale, posto che l'unico collaboratore che attribuiva a [OSCURATO:PERSONA] un comportamento in linea con l'imputazione era Rocco, che era rimasto isolato; [OSCURATO:PERSONA] invece attribuiva tale condotta (quella di sovrintendere alla gestione di tutte le piazze di spaccio della zona) esclusivamente al figlio Salvatore mentre affermava che il ricorrente aveva un ruolo di coordinamento "ogni qualvolta i capi sono in galera" [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve ribadire il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 — 01), secondo il quale "in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.".

Ciò premesso, si deve rilevare che non vi è stato, nella sentenza della Sesta sezione di questa Corte, l'errore di fatto denunciato in ricorso, posto che nella sentenza impugnata risulta soltanto un refuso a pag. 23, ove si dice che l'imputato gestiva la piazza di spaccio unitamente al padre, quando invece si sarebbe dovuto dire unitamente al figlio (Salvatore, i due erano imputati del medesimo reato), ma dallo stesso tenore del ricorso risulta che ciò che si denuncia non è un errore di fatto, ma una erronea valutazione sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Rocco, "unico collaboratore che attribuisce al [OSCURATO:PERSONA] un comportamento in linea con l'imputazione" (pag.3 ricorso); se anche quindi vi fosse un errore nelle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], resterebbero quindi quelle di Rocco, sulle quali si chiede di operare una diversa valutazione (e quindi non è un caso di errore di fatto); le rimanenti censure non sono relative ad errori di fatto, ma costituiscono tutte eccezioni di diritto, in quanto si contestano le argomentazioni contenute nella sentenza della Sesta sezione di questa Corte (che ha motivato su tutti i punti riproposti con il presente ricorso, per cui non si può parlare di mancanza di motivazione) e si chiede, in sostanza, a questa Corte un quarto giudizio di merito.

2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in virtù del principio di soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Pozzuoli, che liquida in complessivi euro 3.610,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 18/10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnati e la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 48579/22, la sesta sezione di questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli con la quale era stata confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc. pen. il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che i giudici di legittimità avevano confuso [OSCURATO:PERSONA] con l'imputato [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente, attribuendo al primo i fatti pacificamente commessi dal secondo: in particolare, la Sesta sezione di questa Corte aveva affermato, con riguardo al ricorrente, che "alla luce delle risultanze probatorie e delle molteplici dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Rocco e [OSCURATO:PERSONA])" era "stata raggiunta la prova che l'imputato non solo gestisse la piazza di spaccio dei 600 alloggi unitamente al padre e per conto dello stesso, ma avesse anche un ruolo più ampio di sovrintendenza delle piazze di spaccio nei momenti in cui i rispettivi capi fossero in galera"; non si trattava di un errore marginale, posto che l'unico collaboratore che attribuiva a [OSCURATO:PERSONA] un comportamento in linea con l'imputazione era Rocco, che era rimasto isolato; [OSCURATO:PERSONA] invece attribuiva tale condotta (quella di sovrintendere alla gestione di tutte le piazze di spaccio della zona) esclusivamente al figlio Salvatore mentre affermava che il ricorrente aveva un ruolo di coordinamento "ogni qualvolta i capi sono in galera" [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve ribadire il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 — 01), secondo il quale "in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.". Ciò premesso, si deve rilevare che non vi è stato, nella sentenza della Sesta sezione di questa Corte, l'errore di fatto denunciato in ricorso, posto che nella sentenza impugnata risulta soltanto un refuso a pag. 23, ove si dice che l'imputato gestiva la piazza di spaccio unitamente al padre, quando invece si sarebbe dovuto dire unitamente al figlio (Salvatore, i due erano imputati del medesimo reato), ma dallo stesso tenore del ricorso risulta che ciò che si denuncia non è un errore di fatto, ma una erronea valutazione sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Rocco, "unico collaboratore che attribuisce al [OSCURATO:PERSONA] un comportamento in linea con l'imputazione" (pag.3 ricorso); se anche quindi vi fosse un errore nelle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], resterebbero quindi quelle di Rocco, sulle quali si chiede di operare una diversa valutazione (e quindi non è un caso di errore di fatto); le rimanenti censure non sono relative ad errori di fatto, ma costituiscono tutte eccezioni di diritto, in quanto si contestano le argomentazioni contenute nella sentenza della Sesta sezione di questa Corte (che ha motivato su tutti i punti riproposti con il presente ricorso, per cui non si può parlare di mancanza di motivazione) e si chiede, in sostanza, a questa Corte un quarto giudizio di merito. 2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in virtù del principio di soccombenza. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Pozzuoli, che liquida in complessivi euro 3.610,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 18/10
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