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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14149/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03CST2Z) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO dì VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata condannata per il reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 I motivi di ricorso sono inammissibili in quanto affetti da evidente aspecificità intrinseca, in relazione al disposto dell'art.581, comma 1, lett.d), cod.proc.pen..

Difatti, la ricorrente ha genericamente contestato la mancanza della valutazione dei presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen. (nell'ambito di un giudizio attinente alla sola dosimetria della pena) e, senza ulteriori specificazioni, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'eccessività della pena irrogata, Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03CST2Z) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO dì VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata condannata per il reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 I motivi di ricorso sono inammissibili in quanto affetti da evidente aspecificità intrinseca, in relazione al disposto dell'art.581, comma 1, lett.d), cod.proc.pen.. Difatti, la ricorrente ha genericamente contestato la mancanza della valutazione dei presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen. (nell'ambito di un giudizio attinente alla sola dosimetria della pena) e, senza ulteriori specificazioni, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'eccessività della pena irrogata, Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 14149/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris