CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 aprile 2021
Cassazione n. 48839/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Messina e dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'Il febbraio 2022 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udite le richieste del difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la liquidazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Accogliendo l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 27 aprile 2021 dal Tribunale di Messina, che li aveva dichiarati responsabili del reato di cui all'art. 348 cod. pen., la Corte di appello di Messina ha assolto gli imputati perché il fatto non sussiste. Nel ribaltare il giudizio di condanna, la Corte di appello ha ritenuto non configurabile il reato di esercizio abusivo della professione di farmacista a carico degli imputati, non avendo essi compiuto alcun atto tipico di detta professione, essendosi limitati alla mera attività materiale di consegna dei farmaci. Si era, infatti, accertato che gli imputati non avevano né somministrato né commercializzato né distribuito abusivamente i farmaci, in quanto i medicinali venivano ordinati direttamente alla farmacista [OSCURATO:PERSONA], che provvedeva a farli recapitare presso alcuni esercizi commerciali, ove i clienti si recavano a ritirarli, trovandoli in busta chiusa con intestazione della farmacia, nominativo del cliente e scontrino fiscale all'interno, come riscontrato in occasione della perquisizione. Nel caso in cui era, invece, necessaria la prescrizione medica, la ricetta veniva inviata alla farmacia e solo dopo il farmaco veniva fatto recapitare preso la macelleria della Bongiovanni o l'esercizio della [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha inoltre ritenuto non rilevante sul piano penale, ma al più sul piano deontologico, la consegna a domicilio dei farmaci a soggetti non impossibilitati a muoversi né invalidi. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Messina, che deduce, in primo luogo, la violazione di legge, in particolare degli artt. 119, 122, 123 TULS, e il vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe omesso di considerare la normativa di settore e totalmente travisato gli elementi probatori, operandone un'analisi parziale. In particolare, la Corte territoriale avrebbe ritenuto compiute tutte le attività tipiche della professione presso la farmacia della Mortelliti, occupandosi gli imputati della mera consegna, trascurando che ai sensi dell'art. 122 del TULPS la vendita al pubblico dei medicinali è consentita solo ai farmacisti e deve essere effettuata nei locali della farmacia sotto la responsabilità del titolare; ai sensi dell'art. 1 d.lgs. n. 258/91 attuativo delle direttive nn. 85/432; 85/433 e 85/584/CEE, il farmacista può anche provvedere alla preparazione, al controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali; ai sensi dell'art. 119 TULS e dell'art. 29 R.D. n. 1706 del 1938 il punto di deposito, conservazione e distribuzione dei farmaci deve consentire il controllo degli organismi di vigilanza sanitaria e farmaceutica; inoltre, gli artt. 15 e 23 d.lgs. 178/91 regolamentano la detenzione distribuzione di farmaci privi di autorizzazione all'immissione in commercio e l'art. 123 R.D. n. 1265 del 34 la detenzione di farmaci scaduti o di medicinali guasti o imperfetti e le modalità di conservazione dei farmaci. Dalla combinata lettura di tali norme si ricava che l'attività di farmacista deve essere svolta nel rispetto di tutti i parametri indicati, risultando altrimenti svolta in modo abusivo. Il ricorrente rileva l'assenza grafica e logico-giuridica di motivazione sui requisiti soggettivi e oggettivi tipizzanti l'attività del farmacista, essendosi la Corte di appello concentrata solo sulla predisposizione e sul confezionamento dei farmaci, trascurando le regole previste per la conservazione, il deposito e la distribuzione. Sul punto sono state travisate le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], lette in modo parziale, avendo la stessa dichiarato anche di consegnare la scatola con il nome del farmaco alla Bongiovanni presso la macelleria ove, quindi, veniva depositato e conservato il farmaco con conseguente svolgimento da parte dell'imputata di attività tipiche del farmacista senza titolo e senza alcuna cautela e controllo sulla idoneità dei locali; è stato trascurato che dal verbale di sequestro del 9 settembre 2015 risulta che il Mancuso aveva trasportato 9 confezioni di farmaci presso la macelleria della Bongiovanni, sicché l'attività di distribuzione era svolta da soggetto non abilitato, e che altro teste aveva riferito che la Bongiovanni provvedeva al confezionamento dei farmaci, in palese violazione delle norme suindicate. Reputa decisivi gli elementi evidenziati, che contrastano la motivazione resa e la cui omessa valutazione inficia il ragionamento probatorio dei giudici di appello; denuncia, altresì, la mancanza di una motivazione rafforzata, necessaria in caso di ribaltamento in appello della sentenza di condanna. 3. Anche il difensore delle parti civili ha proposto ricorso, sostanzialmente articolando motivi e argomentazioni sovrapponibili a quelle del PG. Con il primo motivo denuncia l'inosservanza delle norme indicate dal PG e il vizio di motivazione per travisamento di elementi probatori decisivi. Con il secondo contesta la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate.In primo luogo, va evidenziato che la violazione delle norme di legge indicate nei ricorsi, non contestate nel capo di imputazione e ravvisabile in astratto in ragione della natura di norma penale in bianco dell'art. 348 c.p., é priva di concreto riscontro quanto al mancato rispetto delle norme sulla conservazione dei farmaci o sul trasporto - per la necessità di trasporto a determinate temperature-, non risultando tale circostanza accertata, ma solo ipotizzata. Quanto all'attività di deposito e distribuzione svolta dagli imputati risulta che essi si limitavano a ricevere in consegna i farmaci, inviati dalla farmacia Mortelliti tramite il Mancuso, e a consegnarli ai destinatari senza svolgere alcuna attività di somministrazione diretta o commercio abusivo, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, atteso che i farmaci provenivano dalla farmacia, confezionati e posti in buste intestate alla farmacia, contenenti anche lo scontrino, su richiesta del cliente, il quale provvedeva ad inviare la ricetta in farmacia, al ritiro e al pagamento presso gli esercizi commerciali della Bongiovanni e della Mortelliti. Quanto alle consegne al domicilio del cliente non risulta che le stesse avessero ad oggetto farmaci diversi da quelli da banco per i quali è necessaria la prescrizione. Risulta del tutto erronea la valutazione del primo giudice circa l'attività di vendita al pubblico di farmaci svolta dagli imputati solo in forza del pagamento dei farmaci, pacificamente destinato alla farmacista Mortelliti, alla quale è addebitabile il reato di cui all'ad. 122 TULP, che prevede un reato proprio del farmacista sicché è solo la [OSCURATO:PERSONA] a dover rispondere di detta violazione. E' infatti, pacifico che la vendita di medicinali da parte di persona non munita della prescritta abilitazione e non iscritta nell'albo professionale dei farmacisti integra il reato di cui all'ad 348 cod. pen. e non quello di cui all'ad 122 tu leggi sanitarie, che prevede un reato proprio, cioè la vendita di medicinali da parte di un farmacista, fuori della farmacia (Sez. 6, n. 5980 del 28/04/1981, Mizzon, Rv. 149395), sicché è erronea la contestazione del reato di cui all'ad.348 cod. pen. alla farmacista. Tuttavia, quand'anche si volesse ritenere sussistente la condotta materiale, non è ravvisabile il dolo tipico della fattispecie, non risultando provata la consapevolezza degli imputati di svolgere attività proprie della professione di farmacista senza averne titolo, stante l'attività meramente materiale loro affidata da soggetto abilitato, che offriva alla clientela il servizio di consegna e recapito dei farmaci in un luogo concordato, comodo per il cliente. 2. Del tutto infondato è anche il secondo motivo.E' noto che il giudice d'appello, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404), ma, a differenza di quanto sostenuto nei ricorsi, la motivazione si confronta con quella della sentenza di primo grado e giustifica la diversa valutazione delle prove con argomentazioni congrue. I giudici di appello hanno, infatti, escluso l'abusivo esercizio della professione da parte degli imputati in base alle dichiarazioni dei testimoni, non emergendo dalle stesse lo svolgimento di attività tipiche della professione presso gli esercizi commerciali delle imputate. La teste Scibilia aveva dichiarato di aver sempre ordinato telefonicamente i farmaci direttamente alla farmacista [OSCURATO:PERSONA] e di essersi recata presso la macelleria della Bongiovanni solo per ritirarli; analoghe dichiarazioni avevano reso le testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva aggiunto che per i farmaci per i quali era necessaria la ricetta medica, questa veniva recapitata in farmacia, mentre era solo il ritiro ad avvenire presso la macelleria. Anche la testimonianza della [OSCURATO:PERSONA], la quale consegnava direttamente alla Bongiovanni la scatola con il nome del medicinale per ritirarlo solo quando la stessa le comunicava che era arrivato, ritenuta decisiva nei ricorsi, risulta valutata, ma ritenuta inidonea a corroborare la tesi d'accusa, avendo la Corte di appello ritenuto decisiva la circostanza che il medicinale veniva predisposto e confezionato dalla farmacista. Dirimente per la Corte territoriale è l'accertamento che a compiere le attività tipiche della professione -ricezione ordinativi e ricette, predisposizione, confezionamento del prodotto e emissione dello scontrino fiscale, attestante la vendita, - fosse la farmacista e che tali attività avvenissero esclusivamente nei locali della farmacia, come confermato dai verbali di sequestro, dai quali risultava che, al momento del sequestro, presso la macelleria della Bongiovanni e nell'autovettura del Mancuso erano stati rinvenuti farmaci, confezionati singolarmente in buste con il logo della farmacia, il nominativo di ciascun cliente scritto a penna e contenenti lo scontrino fiscale, emesso dalla farmacia, così da escludere che l'attività di vendita avvenisse presso il negozio. La Corte di appello ha, inoltre, dato atto che tali circostanze erano state confermate dal maresciallo Silvestro, che aveva proceduto al sequestro, e anche dalla relazione dell'investigatore privato, incaricato dalle parti civili, nella quale egli dava atto di aver visto all'interno della macelleria farmaci contenuti in buste con intestazione della farmacia e i cognomi dei clienti (pag. 5-6). Per le ragioni esposte i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. All'inammissibilità dei ricorsi delle parti civili consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Messina. Dichiara inammissibili i ricorsi delle parti civili che