CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17261/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3403/2024,pubblicata il 25 giugno 2024 e notificata in pari data.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23193/2024Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 17261/2026Data pubblicazione 01/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] (fu Antonio) convenne [OSCURATO:PERSONA] (fu Silvio)innanzi al Tribunale di Benevento, e premesso di essere proprietario diun fondo in Durazzano, lamentò che il convenuto confinante,nell’eseguire lavori di costruzione di un piano interrato e di un lastricosolare a copertura di un fabbricato, aveva sconfinato nella suaproprietà abbattendo un capannone esistente e di fatto occupandoillegittimamente parte del fondo; ne chiese dunque ogni condannaconseguente.Il convenuto chiese il rigetto della domanda, assumendo che lostato dei luoghi corrispondeva ai titoli di provenienza e che non eramai stato mutato dopo che, nel 1969, le parti avevano proceduto allarelativa divisione negoziale; un eventuale sconfinamento da parte suaavrebbe, in ogni caso, determinato l’usucapione della relativa area, invirtù del possesso protrattosi per oltre vent’anni, ovvero in forzadell’art. 938 c.c.Spiegò, inoltre, domanda riconvenzionale perché fosse adempiutoil patto aggiunto al negozio di divisione con il quale le parti avevanoconcordato l’allargamento dello stradello comune tra le due proprietàsino a quattro metri e che, invece, risultava largo soltanto due metri equaranta, ricadendo interamente nella sua proprietà.Il tribunale accolse la domanda principale e respinse lariconvenzionale.2. La decisione fu integralmente riformata dalla Corte d’appello diNapoli con la sentenza indicata in epigrafe.I giudici distrettuali, ricostruite in fatto le articolate vicendeprodromiche al contenzioso, ed osservato che l’atto di divisione del1969 costituiva, in realtà, un frazionamento del terreno, in sé inidoneoa dar la prova dell’effettivo confine fra le due proprietà, ritennero diNumero registro generale 23193/2024Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 17261/2026Data pubblicazione 01/06/2026disattendere, per il suo incerto contenuto, la consulenza tecnicaesperita dal tribunale, accedendo invece alle conclusioni alle quali erapervenuto un diverso ausiliario dell’Ufficio, nominato in unacontroversia fra le stesse parti per l’accertamento della violazione delledistanze fra i rispettivi fabbricati in relazione a diverso profilo.Tale ultimo ausiliario aveva accertato il confine fra le proprietà conmaggiore precisione, essendosi avvalso di rilievi celerimetrici; daquesti ultimi, valutati nel contesto delle ulteriori indagini svolte, eraemerso che il confine di proprietà correva lungo la linea di mezzeria diun passaggio comune, non oltrepassata dalla costruzione realizzatadall’appellante [OSCURATO:PERSONA] fu Silvio.Infine, osservarono che, contrariamente a quanto sostenuto daquest’ultimo, lo stradello oggetto del pattuito allargamento noncorreva interamente all’interno della sua proprietà; disposero,pertanto, che [OSCURATO:PERSONA] fu Antonio provvedesse all’ampliamento,limitatamente a una larghezza di ottantadue centimetri.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazioneAlfredo [OSCURATO:PERSONA] fu Antonio, articolando due motivi.L’intimato ha resistito con controricorso.Il 5 febbraio 2025 il Consigliere delegato della Sezione II Civile haformulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. nel senso della inammissibilità o manifesta infondatezza delricorso; il ricorrente ha depositato istanza di decisione ed è stata cosìfissata adunanza camerale per la discussione, in prossimità della qualele parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato «omesso esame circa l’esattaconformazione catastale della particella 721 e della rientranza delNumero registro generale 23193/2024Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 17261/2026Data pubblicazione 01/06/2026confine verso la particella 722 nonché omesso esame dellosconfinamento perpetrato su tale lato».Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui hapreso in esame le risultanze della consulenza tecnica esperita indiverso procedimento, in quanto più persuasiva di quella svolta davantial tribunale, e svolge considerazioni di significato contrario, volte adinfirmare le valutazioni della Corte territoriale.2. Il secondo motivo è rubricato «omesso esame circa un fattodecisivo della controversia discusso tra le parti: omesso esame daparte del giudice di appello della duplice intestazione del tipo mappale55199/1996 e delle dichiarazioni contenute nell’atto di donazione del2003 da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]».Anche in questo caso, il ricorrente contrappone alle valutazionidella Corte d’appello sulla consulenza tecnica esperita in primo gradouna propria lettura dei dati, dalla quale desume che i giudici distrettualiavrebbero «omesso di esaminare lo sconfinamento in danno dellaparticella 721, sul lato ove è stato realizzato dal resistente il vanointerrato e il lastrico solare a copertura».3. Occorre preliminarmente rilevare che il consigliere delegato cheha formulato la proposta di definizione può far parte del collegioinvestito della definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.,non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51,comma primo, num. 4), e 52 c.p.c.; tale proposta, infatti, non rivelauna funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore dipronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglioconseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fasedistinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione concarattere di autonomia, e con contenuti e finalità di riesame e dicontrollo sulla proposta stessa (Cass. sez. U, 10/4/2024, n. 9611).Numero registro generale 23193/2024Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 17261/2026Data pubblicazione 01/06/2026Sempre in via preliminare, va rilevato che la costituzione di nuovoprocuratore per la parte ricorrente, ancorché dichiaratamenteeffettuata in sostituzione del precedente, non produce tale effettosostitutivo.È infatti necessario, al riguardo, che il nuovo difensore dichiari,nell’atto con cui si costituisce, che la parte patrocinata ha revocato ilprecedente mandato; e ciò in quanto con la sottoscrizione dellaprocura apposta a margine o in calce a detto atto la parte revocanteassume la paternità e fa propria la dichiarazione di revoca in essocontenuta, sebbene non formalmente sottoscritta, con il depositodell’atto di costituzione del nuovo difensore, operandosi altresì laconoscenza legale della sostituzione nei confronti della controparte(Cass. n. 6906/2025).Tale dichiarazione, tuttavia, manca nella specie.4. Poste tali premesse, i due motivi di ricorso sono inammissibilinegli stessi termini già evidenziati dalla proposta di definizioneaccelerata.Entrambi i motivi, infatti, si sostanziano in una critica in fatto allasentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto insussistente unosconfinamento da parte dell’odierno controricorrente.Al riguardo, la sentenza impugnata si è articolata in un percorsoargomentativo che ha preso le mosse dal fatto che il frazionamentodisposto dai proprietari di due fondi finitimi non è mai idoneo adeterminare i rispettivi confini, in quanto non richiamato nell’atto didivisione che costituiva il titolo attributivo delle rispettive proprietà.Da siffatto rilievo, conforme al consolidato orientamento dellagiurisprudenza di questa Corte (si veda Cass. n. 2857/2008,menzionata dagli stessi giudici d’appello) e non contestato in dirittodal ricorrente, ha poi tratto l’affermazione secondo la qualeNumero registro generale 23193/2024Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 17261/2026Data pubblicazione 01/06/2026l’individuazione dei confini operata dal consulente nominato daltribunale era invece basata sul frazionamento in questione; dal che haritenuto maggiormente persuasiva l’indagine peritale esperita indiverso giudizio fra le parti, che ha poi esaminato dettagliatamente neisuoi profili accertativi.In questi termini, la Corte d’appello ha dunque condotto unoscrutinio delle risultanze istruttorie che in questa sede non può esseresindacato, come vorrebbe il ricorrente, quanto ai suoi esiti, senzasconfinare nella richiesta di rivalutazione di dati il cui vaglio è riservatoal giudice di merito.Una tale richiesta, infatti, si sostanzia nella proposta di una letturaalternativa del compendio probatorio, tesa all'ottenimento di unanuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazioneSul punto, invece, e come già rilevato, dev’essere ribadito che ognivalutazione del materiale istruttorio involge «apprezzamenti di fattoriservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento dellapropria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nonincontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprioconvincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elementoo a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersiimplicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene nonmenzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con ladecisione adottata» (ex plurimis, Cass. 20/10/2021, n. 30173, Cass.28/2/2018, n. 4699).5. Il ricorso va dunque respinto e il giudizio va definito inconformità alla proposta di definizione.Numero registro generale 23193/2024Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 17261/2026Data pubblicazione 01/06/2026Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misuraindicata nel dispositivo, con distrazione a favore del procuratore delcontroricorrente.Nei termini indicati nel dispositivo, inoltre, il ricorrente vacondannato al pagamento, in favore della controparte, dell’ulterioreimporto previsto dall’art. 96, comma terzo, c.p.c., nonché alpagamento in favore della Cassa delle ammende in forza di quantodisposto dal successivo comma quarto, entrambi richiamati dall’art.380-bis c.p.c.In proposito, infatti, questa Corte ha più volte affermato (a partireda Cass. sez. U, 22/9/2023, n. 27195) che nel procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come novellatodal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamentodelle somme in questione assume funzione deterrente e, allo stessotempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processualimeramente defatigatori.Infine, in forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese delgiudizio, che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali ed€ 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% e oneri accessoridi legge, e al pagamento dell’importo di € 3.500,00 ai sensi dell’art.Numero registro generale 23193/2024Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 17261/2026Data pubblicazione 01/06/202696, comma terzo, c.p.c., nonché al pagamento dell’importo di€ 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96,comma quarto, c.p.c.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 26 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci