CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 30428/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: PARTE CIVILE avverso la sentenza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio riportandosi alla requisitoria scritta udito il difensore Il difensore presente avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso e si riporta alla memoria Il difensore presente avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 5/10/2021, in relazione al solo capo d'imputazione sub 6), con la quale [OSCURATO:PERSONA] (quale ufficiale di [OSCURATO:PERSONA] di Brescia, in quanto materialmente organizzava e guidava le battute di caccia), [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di Presidente della Provincia di Brescia, in quanto adottava con decreto n.162/2015 una convenzione con la [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di Presidente dell'[OSCURATO:PERSONA], in quanto emetteva la delibera n.4 del 06.06.2016), venivano assolti dalla contravvenzione di cui all'art. 6 d.lgs. n.193 del 2007. In particolare il capo d'imputazione sub 6) contestava ai suddetti funzionari, in concorso con altri soggetti rimasti non identificati, l'attività di macellazione di n.156 cinghiali selvatici, abbattuti da cacciatori partecipanti a piani di abbattimento della fauna selvatica, omettendo il previo transito della selvaggina nei centri di lavorazione e macellazione autorizzati (C.L.S.) ove le carcasse avrebbero dovuto essere sottoposte a visita ispettiva veterinaria, in violazione del Reg. Ce 853/2004. 2. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 6 d.lgs. n. 193 del 2007 e dell'art. 1 del regolamento CE 853/2004, avendo il Giudice, nella sentenza assolutoria, accolto una nozione di "autoconsumo" in contrasto con le citate disposizioni di legge che dettano specifiche prescrizioni in materia di igiene per gli alimenti di origine animale destinati al settore alimentare e che impongono che la macellazione di selvaggina di grossa taglia sia effettuata negli specifici centri di lavorazione (C.L.S.). Non ricorre infatti, nell'ipotesi dei cinghiali abbattuti nell'ambito di piani di abbattimento autorizzati, la disposizione derogatoria dettata dall'art. 1 del regolamento CE 853/2004 per il c.d. "autoconsumo", che si riferisce al consumo di "piccoli quantitativi" di prodotti di origine animale dell'allevatore o del cacciatore per uso domestico o privato, ove per piccoli quantitativi deve intendersi non più di un capo all'anno per cacciatore. 3. Con memoria del 18/05/2022, [OSCURATO:PERSONA] chiede declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso. Rileva che il capo di imputazione sub 6) non concerne la condotta di «successiva diretta somministrazione delle carni della selvaggina a più consumatori, in particolare in occasione di incontri conviviali a tema», rimasta estranea al perimetro dell'imputazione e per nulla scandagliata nel corso dell'istruzione dibattimentale, in quanto ultronea rispetto alle condotte contestate. Contesta inoltre il dato numerico riportato nell'imputazione (156 cinghiali), trattandosi di un dato aggregato afferente a piani di abbattimento effettuati in un arco temporale assai dilatato, ossia dal 24 gennaio 2015 all'8 settembre 2017, a cui hanno partecipato svariati cacciatori rimasti ignoti e realizzati in plurime località della Provincia di Brescia.4. Con memoria del 06/05/2022, [OSCURATO:PERSONA] rileva che a nessun titolo possa essere a lui imputata la condotta contestata nel capo di imputazione sub 6), concernente attività di macellazione in violazione del [OSCURATO:PERSONA] 853/2004, posto che l'abbattimento dei cinghiali era avvenuto legittimamente, nel rispetto del regolamento provinciale n. 26 del 19/05/2014 in materia di controllo della fauna selvatica; evidenzia che la selvaggina era stata consegnata a titolo gratuito ai cacciatori che hanno partecipato alle battute di caccia, in osservanza della delibera del 06/06/2016 del comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia e nel rispetto della convenzione stipulata il 22/05/2015 tra la provincia di Brescia e la comunità [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA]. Pertanto gli animali abbattuti sono stati conferiti direttamente alle squadre di cacciatori per rautoconsumo", ponendo a loro carico gli oneri accessori connessi. [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato solo alla fase prodromica, limitandosi a coordinare le battute per il "prelievo in controllo" del cinghiale, rispettando gli ordini ricevuti dal proprio superiore ed in rispetto della normativa, senza occuparsi della successiva assegnazione della selvaggina ai cacciatori che li hanno abbattuti, e nulla facendo in relazione alle successive operazioni di macellazione e di distribuzione a privati cittadini per la consumazione delle carni; condotte poste in essere autonomamente dai cacciatori, rimasti non indentificati. 5. In data 24 maggio [OSCURATO:PERSONA] ha depositato note d'udienza, ribadendo succintamente le argomentazioni svolte da Cominini e Mottinelli. 6. Il Procuratore Generale ha chiesto annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Il Procuratore Generale impugnante lamenta la violazione dell'art. 6 d. Igs. 193/2007 e dell'art. 1 Regolamento (CE) 853/2004, poiché il Tribunale di Brescia avrebbe erroneamente ritenuto che ricada nel perimetro applicativo della nozione di "autoconsumo" anche il consumo di n. 156 capi di cinghiali abbattuti da un gruppo di cacciatori partecipanti a piani autorizzati di abbattimento della fauna selvatica. Conseguentemente, il giudice di merito ha ritenuto che, nel caso di specie, non dovesse farsi applicazione del citato art. 6 d. Igs. 193/2007, norma che prescrive che le carni, prima di essere immesse sul mercato e distribuite, debbano essere sottoposte ad un trattamento presso gli stabilimenti riconosciuti nel rispetto del Regolamento CE 853/2004. Il giudice ha ritenuto che la nozione di "autoconsumo" si presti ad essere interpretata estensivamente, non essendo pensabile che le carni di animali di grosse dimensioni, ricavate dalle assegnazioni ai privati a seguito degli abbattimenti, possano essere ingerite da una sola persona o anche solo da una ristretta cerchia di familiari. Dunque, anche la distribuzione diretta delle carni di cinghiale, ad incontri conviviali a tema, come ad esempio può avvenire nelle sagre di paese, può sussumersi nella nozione di autoconsumo, da intendersi anche quale "consumo di gruppo" (pag. 23 della sentenza impugnata). Il ricorrente eccepisce l'erroneità di tale interpretazione estensiva, contraria alla lettera dell'art. 6 comma 1, del d.lgs. n. 6 novembre 2007, n. 193, conformandosi così alla giurisprudenza sul tema, che ha applicato la fattispecie in caso di macellazione di prodotti di origine animale in luoghi diversi dagli stabilimenti o locali a tal fine riconosciuti, ai sensi del Regolamento CE n.853/2004 (Sez.3 n.9151 del 19/11/2020, dep. 08/03/2021, Rv. 281325 - 01; Sez. 3, n. 32903 del 05/03/2013 - dep. 30/07/2013, Orlotti, Rv. 25725901). La questione impone una disamina dell'art. 6 comma 1, d.lgs. n. 6 novembre 2007, n. 193, il quale espressamente prevede la seguente contravvenzione "Chiunque, nei limiti di applicabilita' del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda fino a euro 150.000, in relazione alla gravità dell'attività posta in essere". Ebbene, non risulta dall'apparato argomentativo della pronuncia di merito se gli atti e i provvedimenti amministrativi emanati dagli imputati, nelle qualità sopra menzionate, inerissero esclusivamente all'abbattimento degli animali o anche al successivo segmento della vicenda sub iudice afferente alla destinazione a fini di consumo della selvaggina abbattuta. Nella prima ipotesi la fattispecie concreta in esame esule dall'ambito di applicabilità della norma appena richiamata, non essendovi prova che gli imputati, i quali hanno emesso provvedimenti amministrativi afferenti esclusivamente all'abbattimento degli animali, abbiano concorso con condotte ulteriori alla successiva fase inerente al consumo delle carni. Nella seconda ipotesi, devono invece essere esaminati i contenuti degli atti e dei provvedimenti emanati dagli imputati, onde chiarire sotto quale profilo essi possano ritenersi inerenti anche alla fase del consumo delle carni degli animali. Il contenuto e la portata dei provvedimenti amministrativi emanati dagli imputati costituisce pertanto il primo degli snodi concettuali della regiudicanda che il giudice del rinvio dovrà affrontare. Ove accerti che i provvedimenti amministrativi emessi dagli imputati inerivano anche alla fase del "consumo", verrà in rilievo la nozione di "autoconsumo" di seguito esaminata. Al riguardo, occorre considerare che la norma incriminatrice di cui all'art. 6 comma 1, d.lgs. n. 6 novembre 2007, n. 193, richiama, nella descrizione della condotta costituente reato, la disciplina contenuta nel regolamento CE 853 del 2004, recante norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, e i suoi limiti di applicabilità. Per effetto di tale rinvio espresso, è pertanto a tale normativa cui occorre fare richiamo. Ebbene, ai sensi dell'art. 4 del suddetto regolamento, le carni di selvaggina, quali prodotti di origine animale, possono essere immessi nel mercato solo se preparati e manipolati nei centri di lavorazione della selvaggina, c.d. C.L.S. In deroga all'art. 4, l'art. 1 comma 3 del regolamento 853/04 prevede tuttavia un elenco di condotte esenti, sottratte all'applicazione della disciplina in esso contenuta, quindi escluse dall'obbligo di macellazione delle carni negli appositi C.L.S. Si tratta: a) della produzione primaria per uso domestico privato; b) della preparazione, manipolazione e conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato; c) della fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o della somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale; d) della fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche; e) dei cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale. Il giudice a quo ha ritenuto quindi che la condotta contestata agli imputati ricadesse nella causa di esenzione prevista dall'art. 1, comma 3, lett. e), del Regolamento 853/04, proponendone una interpretazione estensiva che racchiude anche la distribuzione e la somministrazione di selvaggina di grossa taglia e in quantità considerevoli, destinata ad una cerchia di consumatori finali più ampia, comprensiva del gruppo di familiari e di avventori partecipanti a feste e sagre di paese. Tale interpretazione è tuttavia in contrasto con la lettera delle norma, e quindi in contrasto con la nozione di autoconsumo, desumibile dal regolamento europeo 583/2004, che consente l'immissione sul mercato di carni di selvaggina, anche senza il transito presso un Centro di Lavorazione di carni di selvaggina, a condizione che si tratti di cessione occasionale di "piccoli quantitativi" direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale. Anche le linee guida applicative del regolamento CE 853/2004 e l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono che per "piccoli quantitativi" di selvaggina di grossa taglia deve intendersi non più di un capo all'anno per singolo cacciatore, e prevedono espressamente l'applicazione del Regolamento CE 583/2004 al caso di cessione di selvaggina di grossa taglia abbattuta nell'ambito di piani selettivi di diradamento della fauna selvatica, imponendo il trasferimento in centri di lavorazione autorizzati. Il requisito di liceità dell' attività di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti che si desume dalla lettura del regolamento è quindi costituito dalla condizione che si tratti di piccoli quantitativi di selvaggina. L'ipotesi in esame non ha riguardato piccoli quantitativi di selvaggina, bensì un centinaio di capi abbattuti nel corso di programmi di abbattimento per cui risulta carente il requisito della "piccola quantità". Ne segue che la somministrazione ad eventi conviviali come sagre di paese non è in linea con il principio di uso domestico privato o autoconsumo previsto dai regolamenti comunitari. Anche in considerazione del fatto che la condotta contestata concerne un lasso di tempo che si protrae per oltre un anno, in varie occasioni, sembra escludere il requisito della "piccola quantità". L'abbattimento dei capi di selvaggina era stato deliberato e programmato dalle autorità della provincia di Brescia e dalle autorità di Polizia, che avevano allo scopo anche assoldato "cacciatori operatori ecologici" nell'ambito di un programma di contenimento della fauna selvatica che si è protratto nel tempo, dal 24 gennaio 2015 all'8 settembre 2017. Ne segue quindi che nel caso di specie difettano i requisiti indicati dai regolamenti CE, posto che non si tratta nè di piccoli quantitativi né di cessione occasionale. La fattispecie esaminata in dibattimento davanti al Tribunale, trattandosi di consumo di un centinaio di capi, abbattuti in un periodo di tempo superiore all'anno, da parte di oltre un centinaio di operatori/cacciatori, non beneficia dell'esenzione prevista per i casi di "autoconsumo". Né è plausibile un'interpretazione estensiva della nozione di autoconsumo che si ponga in contrasto e in violazione della disciplina di settore esposta, essendo il caso di specie espressamente regolato come ipotesi rientrante nell'applicazione del regolamento CE 583/2004 anche alla luce dell'Accordo del 17 dicembre 2009 della [OSCURATO:PERSONA] per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le [OSCURATO:PERSONA] di Trento e Bolzano e del Decreto della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Lombardia n. 5593 del 27 maggio 2010. Mancano, in sintesi, i presupposti di un'interpretazione estensiva, ossia la lacuna disciplinatoria, posto che la fattispecie della cessione diretta di selvaggina di grossa taglia dal cacciatore che partecipa a piani di contenimento della fauna selvatica è espressamente prevista quale ipotesi soggetta all'obbligo di macellazione presso stabilimenti all'uopo autorizzati, e non nelle cause di esenzione. 2. Va tuttavia rilevata, anche d'ufficio, l'intervenuta prescrizione di buona parte dei fatti contestati agli imputati, con contestazione "chiusa", dal 24 gennaio 2015 all'8 settembre 2017. Sono prescritti i reati commessi dal 24 gennaio al 24 maggio 2017, essendo decorsi cinque anni, senza sospensioni o interruzioni. Non sono prescritte invece le condotte realizzate dal 25 maggio 2017 all'8 settembre 2017. 3. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle condotte poste in essere fino al 24 maggio 2017 per essere il reato estinto pèr prescrizione e con rinvio, quanto alle residue condotte, al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle condotte poste in essere fino al 24 maggio 201