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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05730/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 16/11/2021 del tribunale di Cassino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto in via principale l'annullamento della sentenza impugnata con assoluzione dell'imputato, e in via subordinata l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato con revoca della disposta confisca del veicolo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 16 novembre 2021, il tribunale di Cassino ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e altri in ordine al reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) del Dlgs. 152/2006 in relazione al trasporto non autorizzato di rifiuti.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore deducendo tre motivi di impugnazione.

3. Rappresenta, con il primo, il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per travisamento della prova con motivazione illogica e contraddittoria.

Si contesta che sia emersa, con riguardo alle dichiarazioni del teste Risi, la coincidenza tra i rifiuti presenti sul veicolo del ricorrente e quelli depositati già nel cortile della abitazione di proprietà Pelegalli.

Inoltre si osserva che già oggettivamente emergerebbe la diversa natura e la differente collocazione dei due cumuli di rifiuti in questione, di fatto cristallizzata anche nel capo di imputazione.

4. Con il secondo motivo deduce la omessa e / o erronea valutazione delle dichiarazioni dell'imputato rese in sede di interrogatorio, e delle dichiarazioni dei testi della difesa Onigi e Santini, per cui l'imputato si sarebbe limitato solo a trasportare, autorizzato, rifiuti da lui prodotti, diversi da quelli già risultati depositati nella proprietà Pelegalli.

Egli, quindi, avrebbe solo trasportato i rifiuti collocati nei cassone del suo veicolo, regolarmente autorizzato.

Pertanto non si comprenderebbe la ragione della attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] anche del trasporto dei rifiuti risultati già depositati su terreno.

La motivazione quindi, in ordine al complessivo trasporto, sarebbe contraddittoria ed illogica.

Con carenza di connessione tra premesse e conclusioni e violazione delle regole della logica formale.

5. Con il terzo motivo rappresenta la violazione dell'art. 256 comma 1 lett. a) del Dlgs. 152/06 in relazione all'art. 212 comma 8 del TUA, in quanto l'imputato avrebbe realizzato il trasporto dei rifiuti posti sul suo veicolo e da lui prodotti previa regolare autorizzazione, a fronte della propria attività edile.

Si aggiunge che in questo quadro il requisito della non occasionalità del trasporto non assumerebbe alcun rilievo ai fini in esame e quindi ai fini della validità dell'autorizzazione.

Si aggiunge che nessun accertamento sarebbe peraltro stato effettuato per accertare da dove provenissero i rifiuti già depositati in terra e chi avesse provveduto al relativo trasporto.[OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi riguardanti la motivazione della sentenza devono essere esaminati congiuntamente.

Essi appaiono non manifestamente infondati ove si osservi come la corretta rilevazione delle esatte affermazioni del teste Righi, che ha solo presunto e non certo attestato con assoluta sicurezza, come pare invece emergere in sentenza, la coincidenza dei rifiuti presenti in terra e sul veicolo del [OSCURATO:PERSONA] (coincidenza altresì affermata direttamente dal tribunale richiamando le foto disponibili ma senza alcuna spiegazione al riguardo), si accompagni al dato per cui la citazione, da parte del giudice, delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - quali affermazioni che confuterebbero la tesi difensiva (sostenuta in base alle dichiarazioni dell'imputato e di due testi), secondo la quale i rifiuti presenti sul veicolo dell'imputato erano stati prodotti dal medesimo altrove, senza alcuna connessione con quelli presenti nella proprietà Pelegalli - non appare coerente, atteso che la Pelegalli, come riportato in sentenza (cfr. pag. 3), si sarebbe limitata a sostenere che i rifiuti di cui alla sua proprietà provenivano dalla demolizione di pareti interne e per essi l'imputato era stato chiamato dal suocero per raccoglierli.

In altri termini, la Pelegalli si sarebbe limitata a sostenere che l'imputato era ivi presente, secondo quanto si ricava dalla sentenza, per raccogliere i rifiuti da lei prodotti.

Senza quindi che la donna abbia mai sostenuto espressamente la tesi accusatoria per cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trasportato tali rifiuti.

In tale quadro, ove si aggiunga la citazione delle dichiarazioni di testi della difesa e la rilevazione - nella stessa sentenza - di una autorizzazione a trasportare rifiuti in proprio, a favore del ricorrente, non appare manifestamente infondata la tesi per cui i rifiuti già presenti sul veicolo, e per i quali sussisteva la incontestata autorizzazione al trasporto in proprio, provenivano da diverso cantiere; anche a fronte delle richiamate dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria per cui egli avrebbe visto l'imputato sopravvenire con il suo veicolo nella proprietà della Pelegalli con rifiuti edilizi già caricati.

Consegue, dalla non manifesta infondatezza dei considerati rilievi difensivi, la necessità di rilevare l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato contestato, senza procedere ad esame delle restanti censure, giacché l'orientamento assolutamente prevalente di questa Corte, che questo collegio condivide, è nel senso che in Cassazione non è consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorché sussista una causa estintiva del reato e ciò, sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del t giudizio di Cassazione, sia quando sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento contro il quale è stato proposto il gravame.

Infatti, ritenere rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione della sentenza, in presenza di una causa di estinzione del reato, tanto più se si tratta di prescrizione come nel caso in esame, avrebbe come conseguenza, da un lato, che il rinvio determinerebbe comunque per il giudice l'obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione, dall'altro, il rinvio sarebbe incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento (Sez. 2^, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973).

Il variegato e non univoco quadro probatorio che così sembra emergere dalla sentenza impugnata e dalle deduzioni difensive fa sì peraltro che non sia possibile fare applicazione del disposto dell'art. 129, comma 2. cod. proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma.

2. Quanto alla decisione che si impone a questo giudice ex art. 578 bis cod. proc. pen. in relazione alla disposta confisca, di cui all'art. 259 ultimo comma del Dlgs. 152/06 occorre procedere alla revoca della stessa a fronte di un quadro probatorio incerto in ordine alla individuazione dei rifiuti realmente trasportati, da valutare a fronte della incontestata esistenza di una autorizzazione al trasporto "in proprio" a favore dell'imputato, correlabile alla sua titolarità di impresa edile.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio per intervenuta estinzione per prescrizione con revoca della disposta confisca e restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 16/11/2021 del tribunale di Cassino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto in via principale l'annullamento della sentenza impugnata con assoluzione dell'imputato, e in via subordinata l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato con revoca della disposta confisca del veicolo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 16 novembre 2021, il tribunale di Cassino ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e altri in ordine al reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) del Dlgs. 152/2006 in relazione al trasporto non autorizzato di rifiuti. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Rappresenta, con il primo, il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per travisamento della prova con motivazione illogica e contraddittoria. Si contesta che sia emersa, con riguardo alle dichiarazioni del teste Risi, la coincidenza tra i rifiuti presenti sul veicolo del ricorrente e quelli depositati già nel cortile della abitazione di proprietà Pelegalli. Inoltre si osserva che già oggettivamente emergerebbe la diversa natura e la differente collocazione dei due cumuli di rifiuti in questione, di fatto cristallizzata anche nel capo di imputazione. 4. Con il secondo motivo deduce la omessa e / o erronea valutazione delle dichiarazioni dell'imputato rese in sede di interrogatorio, e delle dichiarazioni dei testi della difesa Onigi e Santini, per cui l'imputato si sarebbe limitato solo a trasportare, autorizzato, rifiuti da lui prodotti, diversi da quelli già risultati depositati nella proprietà Pelegalli. Egli, quindi, avrebbe solo trasportato i rifiuti collocati nei cassone del suo veicolo, regolarmente autorizzato. Pertanto non si comprenderebbe la ragione della attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] anche del trasporto dei rifiuti risultati già depositati su terreno. La motivazione quindi, in ordine al complessivo trasporto, sarebbe contraddittoria ed illogica. Con carenza di connessione tra premesse e conclusioni e violazione delle regole della logica formale. 5. Con il terzo motivo rappresenta la violazione dell'art. 256 comma 1 lett. a) del Dlgs. 152/06 in relazione all'art. 212 comma 8 del TUA, in quanto l'imputato avrebbe realizzato il trasporto dei rifiuti posti sul suo veicolo e da lui prodotti previa regolare autorizzazione, a fronte della propria attività edile. Si aggiunge che in questo quadro il requisito della non occasionalità del trasporto non assumerebbe alcun rilievo ai fini in esame e quindi ai fini della validità dell'autorizzazione. Si aggiunge che nessun accertamento sarebbe peraltro stato effettuato per accertare da dove provenissero i rifiuti già depositati in terra e chi avesse provveduto al relativo trasporto.[OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi riguardanti la motivazione della sentenza devono essere esaminati congiuntamente. Essi appaiono non manifestamente infondati ove si osservi come la corretta rilevazione delle esatte affermazioni del teste Righi, che ha solo presunto e non certo attestato con assoluta sicurezza, come pare invece emergere in sentenza, la coincidenza dei rifiuti presenti in terra e sul veicolo del [OSCURATO:PERSONA] (coincidenza altresì affermata direttamente dal tribunale richiamando le foto disponibili ma senza alcuna spiegazione al riguardo), si accompagni al dato per cui la citazione, da parte del giudice, delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - quali affermazioni che confuterebbero la tesi difensiva (sostenuta in base alle dichiarazioni dell'imputato e di due testi), secondo la quale i rifiuti presenti sul veicolo dell'imputato erano stati prodotti dal medesimo altrove, senza alcuna connessione con quelli presenti nella proprietà Pelegalli - non appare coerente, atteso che la Pelegalli, come riportato in sentenza (cfr. pag. 3), si sarebbe limitata a sostenere che i rifiuti di cui alla sua proprietà provenivano dalla demolizione di pareti interne e per essi l'imputato era stato chiamato dal suocero per raccoglierli. In altri termini, la Pelegalli si sarebbe limitata a sostenere che l'imputato era ivi presente, secondo quanto si ricava dalla sentenza, per raccogliere i rifiuti da lei prodotti. Senza quindi che la donna abbia mai sostenuto espressamente la tesi accusatoria per cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trasportato tali rifiuti. In tale quadro, ove si aggiunga la citazione delle dichiarazioni di testi della difesa e la rilevazione - nella stessa sentenza - di una autorizzazione a trasportare rifiuti in proprio, a favore del ricorrente, non appare manifestamente infondata la tesi per cui i rifiuti già presenti sul veicolo, e per i quali sussisteva la incontestata autorizzazione al trasporto in proprio, provenivano da diverso cantiere; anche a fronte delle richiamate dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria per cui egli avrebbe visto l'imputato sopravvenire con il suo veicolo nella proprietà della Pelegalli con rifiuti edilizi già caricati. Consegue, dalla non manifesta infondatezza dei considerati rilievi difensivi, la necessità di rilevare l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato contestato, senza procedere ad esame delle restanti censure, giacché l'orientamento assolutamente prevalente di questa Corte, che questo collegio condivide, è nel senso che in Cassazione non è consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorché sussista una causa estintiva del reato e ciò, sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del t giudizio di Cassazione, sia quando sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento contro il quale è stato proposto il gravame. Infatti, ritenere rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione della sentenza, in presenza di una causa di estinzione del reato, tanto più se si tratta di prescrizione come nel caso in esame, avrebbe come conseguenza, da un lato, che il rinvio determinerebbe comunque per il giudice l'obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione, dall'altro, il rinvio sarebbe incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento (Sez. 2^, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973). Il variegato e non univoco quadro probatorio che così sembra emergere dalla sentenza impugnata e dalle deduzioni difensive fa sì peraltro che non sia possibile fare applicazione del disposto dell'art. 129, comma 2. cod. proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma. 2. Quanto alla decisione che si impone a questo giudice ex art. 578 bis cod. proc. pen. in relazione alla disposta confisca, di cui all'art. 259 ultimo comma del Dlgs. 152/06 occorre procedere alla revoca della stessa a fronte di un quadro probatorio incerto in ordine alla individuazione dei rifiuti realmente trasportati, da valutare a fronte della incontestata esistenza di una autorizzazione al trasporto "in proprio" a favore dell'imputato, correlabile alla sua titolarità di impresa edile. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio per intervenuta estinzione per prescrizione con revoca della disposta confisca e restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i
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