CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 45731/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.i.p. del Tribunale di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, per quanto qui di interesse, applicava a [OSCURATO:PERSONA] tad ai sensi degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., previa concessione delle attenuanti generiche, la pena di anni quattro di reclusione e di euro 212.000 di multa, in relazione ai reati, unificati per continuazione, di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. e di cui all'art. 12, comma 3 lett d), comma 3-bis e comma 3-ter, d. Igs. n. 286 del 1998, nonché di cui agli artt. 316 e 319 cod. pen., come ascrittigli in concorso in diversi capi. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, denunciando violazioni di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che con riguardo alla coimputata [OSCURATO:PERSONA], giudicata con la stessa pronuncia, sono state escluse invece le aggravanti del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui ai commi 3-bis e 3-ter lett. b) dell'art. 12 del d. Igs. n. 286 del 1998, sulla base di considerazioni (la contestazione per un refuso quanto alla prima aggravante e l'esclusione del fine del profitto, quanto alla seconda aggravante) riferibili anche alle condotte del ricorrente, sicché a carico di quest'ultimo non avrebbero potuto invece ritenersi tali aggravanti. 3. Le doglianze risultano inammissibili, poiché, intendendo con evidenza prospettare solo difetti motivazionali (sulla base di indimostrati percorsi che impropriamente parificano alcune considerazioni per estenderle a imputazioni diverse mosse a un imputato diverso), travalicano i limiti di ammissibilità posti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen, nell'ipotesi, quale quella di specie, di ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] Mancuso