CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09042/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 8.11.2021 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 8.11.2021 il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata dalla difesa, ha confermato la misura della custodia in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo sussistente il quadro di gravità indiziaria per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, contestatogli al capo 77) dell'imputazione per aver partecipato con il ruolo di fornitore ad un sodalizio criminoso dedito al commercio di sostanze stupefacenti diretto da [OSCURATO:PERSONA], all'art. 73 per cessioni di cocaina e crack e all'art. 130 cod. pen. e agli artt. 56 e 629 cod. pen. per tentata estorsione ai danni del Dianese per il recupero del corrispettivo, pari a 3.500 euro, di una fornitura di droga che quest'ultimo non aveva provveduto a saldare. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge dell'art. 110 cod. pen. riferito agli artt. 629 cod. pen. e 192 e 273 cod. proc. pen. e il vizio motivazionale relativamente al reato di tentata estorsione occorso in data 30.5.2019, rilevando come il proprio rapporto di conoscenza con il Coppola e con il Sirica non potesse integrare i gravi indizi di colpevolezza posti a fondamento della misura cautelare quale mandante del pestaggio tentato dal Coppola e dal Sirica ai danni del Dianese per indurlo al pagamento di una fornitura del precedente 26 aprile eseguita dallo stesso Morello. Lamenta che non vi fosse alcuna evidenza del concorso dell'indagato nel reato sottolineando che il Coppola non aveva mai preso parte alla fornitura eseguita dal Morello al Dianese il 26 aprile, che i rapporti tra Coppola e Morello riguardassero un periodo antecedente, risalente al maggio 2018, che non vi fosse traccia di alcun contatto telefonico tra Coppola e Morello tra il 26 aprile ed il 20 maggio 2019, che non risulta che né Coppola né Sirica avessero fatto quella sera il nome del Morello e che dalla conversazione intercorsa tra Morello e Dianese il precedente 15 maggio si comprendesse come quest'ultimo aveva ottenuto dalla nonna il favore di pagare per lui il debito. 2.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 74 terzo comma d.P.R. 309/1990 e al vizio motivazionale, l'omessa esclusione dell'aggravante relativa al numero delle persone componenti l'associazione e all'uso personale da parte di taluno di essi di sostanze stupefacenti. Rileva che trattandosi di circostanza di natura oggettiva avrebbe potuto essergli applicata solo se da lui conosciuta o ignorata per colpa o per errore indotto da colpa, laddove non vi erano elementi per ritenere che agisse per conto di un numero più ampio di dieci persone avendo egli intrattenuto rapporti solo con il Dianese. 2.3. Con il terzo motivo contesta le esigenze cautelari ritenendo inconferente la motivazione resa al riguardo dal Tribunale che aveva fondato il pericolo su argomentazioni assertive e generiche senza aver tenuto conto che i suoi precedenti penali erano risalenti negli anni e che aveva in altro giudizio ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa in regime di arresti domiciliari. Lamenta inoltre la mancata valutazione dell'adeguatezza della misura correlata agli arresti domiciliari cui si trovava già sottoposto da diciotto mesi con pieno rispetto delle relative prescrizioni in relazione ad un procedimento strettamente connesso a quello in esame in quanto relativo a cessioni di stupefacente commessi nel medesimo territorio di [OSCURATO:PERSONA] ed Eboli.[OSCURATO:PERSONA] Premesso che in materia cautelare personale, il ricorso per cassazione con cui si deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. ex nnultis, Sez. 2, n. 31533 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178), il primo motivo non può superare il vaglio di ammissibilità non ravvisandosi nel tessuto argomentativo dell'ordinanza impugnata i vizi di manifesta illogicità motivazionale contestati dalla difesa, né a fortiori di violazione di legge. Invero, le censure che il ricorrente rivolge all'ordinanza si appuntano sostanzialmente sull'entità degli indizi posti a fondamento del fumus della fattispecie delittuosa in contestazione, profilo questo che non è deducibile in sede di legittimità nei confronti di un provvedimento cautelare se non sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione che, seppur formalmente enunciata, resta priva di contenuto effettivo. Come autorevolmente affermato dalla S.C., per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657). Il punto è, di conseguenza, stabilire se i fatti positivamente indicati dal Tribunale a fondamento della propria decisione possono essere valutati, alla luce dei principi sopra indicati, quali gravi indizi della tentata estorsione ed, in particolare, se il ragionamento seguito dal Tribunale sia manifestamente illogico sotto il profilo dell'esclusione, allo stato degli atti, di valide ipotesi alternative. Tuttavia, a fronte del compendio indiziario esaminato dai giudici del riesame, costituito dal fatto che l'indagato fosse lo stabile fornitore di cocaina dell'associazione, che i rapporti con lui fossero tenuti esclusivamente dal dominus, che fosse stato ripetutamente reclamato dal Morello a quest'ultimo il saldo della somma di C 3.500 a saldo di una fornitura del precedente 26 aprile, che il Dianese, ovverosia il capo del sodalizio, fosse stato vittima di un'aggressione sia pure per mano di terzi per il pagamento di un debito a poco più di un mese di distanza dall'insorgenza del debito, che uno dei due aggressori avesse uno stretto legame con il Morello dietro le cui direttive aveva agito per plurimi episodi di spaccio di stupefacente risalenti a circa un anno addietro, oggetto di un diverso procedimento, sono proprio le ipotesi alternative a far difetto, venendo automaticamente a cadere la manifesta illogicità della ricostruzione effettuata dal provvedimento impugnato. Deve essere, invero, ribadito che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, non potendo tuttavia il suo sindacato estendersi allo spessore degli indizi, trattandosi di valutazione all'evidenza debordante nel merito (così come affermato da Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 e ribadito da successive pronunce tra le quali Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 - dep. 24/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Occorre al riguardo rimarcare il particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e perciò tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, ad integrare la quale è sufficiente la gravità degli indizi senza che ne sia richiesta, a differenza del giudizio di merito, anche la precisione e la concordanza. L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di non confrontarsi direttamente con tali fatti e di far leva, piuttosto, su elementi di prova negativi, su considerazioni, cioè, generiche ed astratte, nel cui novero ricade il fatto che i rapporti tra costui e il mandatario fossero risalenti nel tempo, o la circostanza che il Morello non si fosse personalmente recato ad esigere il debito insieme ai due aggressori o che non vi fossero elementi da cui desumere che il Dianese fosse a conoscenza dei rapporti tra il Coppola e il Morello. L'unico aspetto espressamente contestato dalla difesa è quello relativo alla persistenza, alla data dell'ipotizzato reato, del debito che assume, senza offrire alcun elemento a supporto del dato, essere stato già saldato al momento del fatto: ma essendo stata siffatta circostanza espressamente esclusa dai giudici salernitani sul rilievo che vi fossero state solo vane rassicurazioni in ordine al pagamento anche da parte della nonna del debitore, compulsata a tal fine dallo stesso indagato, a seguito evidentemente del colloquio avuto con l'obbligato che aveva preannunciato il "favore" che gli avrebbe fatto la sua parente, la censura si rivela soltanto congetturale. Inconferente risulta perciò il principio secondo il quale nel caso in cui sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio della motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la verifica delle ragioni affermative della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e il controllo della congruenza della motivazione devono, nel caso di dubbio, tener conto della regola di giudizio del "favor rei", da cui consegue che, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'indagato, che può essere accantonato solo qualora risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto (Sez. 3, Sentenza n. 17527 del 11/01/2019 - dep. 24/04/2019, Rv. 275699): l'indefettibile presupposto perché possa essere invocata l'ipotesi alternativa è, ìnfatti, che la stessa sia dotata dì razionalità e plausibilità pratica e si tratti di valutazione allo stato degli atti. Presupposto questo nella specie del tutto carente. 2. Il secondo motivo afferente alla sussistenza dell'aggravante ex art. 74, terzo comma d.P.R. 309/1990 che il Tribunale barese precisa essere riferita non già al numero dei sodali bensì all'uso personale di cocaina fatto da taluno di essi, deve ritenersi, al di là del fumus che non risulta scalfito dalle contestazioni difensive incentrate sulla mancata conoscenza da parte dell'indagato del numero delle persone senza che nulla venga dedotto in ordine alla sua ignoranza incolpevole o all'errore determinato da colpa, inammissibile in difetto di un concreto interesse in capo all'impugnante alla sua contestazione: i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo, assistito dalla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, terzo comma cod. proc. pen. non gli permetterebbero, quand'anche la suddetta aggravante venisse meno, di conseguire un risultato favorevole relativamente alla misura restrittiva della libertà personale disposta nei suoi confronti. 3. Alla censura dell'inammissibilità non si sottrae neppure il terzo motivo. Essendo il reato associativo dì cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 ricompreso fra quelli indicati dall'art. 275, terzo comma cod. proc. pen., è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', ìvi prevista a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo tale, cioè, da configurare una valutazione di costante ed invariabile pericolo 'cautelare', superabile solo attraverso la dimostrazione di elementi contrari da parte della difesa, con conseguente inversione degli ordinari poli del ragionamento giustificativo. E poiché secondo il tradizionale criterio interpretativo cronologico lex specialis derogat legi generali, lex posteríor generalis non derogat priori speciali, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia nella dimensione della 'sussistenza delle esigenze cautelari', sia nella dimensione della 'adeguatezza della custodia in carcere', deve ritenersi prevalente sulla norma di cui all'art. 274 cod. proc. pen., ne deriva che la "attualità" e la "concretezza" del pericolo per il reato in contestazione deve intendersi, salvo 'prova contraria', insita proprio nel giudizio di astratta e costante 'pericolosità cautelare' formulato preventivamente dal legislatore, con la conseguenza che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione. Nella specie, la difesa non ha allegato alcuna ragione contraria, ma si è limitata a svolgere doglianze meramente contestative, inidonee a superare la presunzione di legge. Non possono ritenersi elementi volti a contrastare l'adeguatezza della misura carceraria il fatto che l'indagato sia già sottoposto agli arresti donniciliari nell'ambito di separato giudizio, sia pure per reati della stessa specie, e che sia stato contestualmente autorizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa: le esigenze cautelari non sono un'entità astratta, ma vanno concretamente valutate in relazione agli stessi reati cui è riferita la misura cautelare, onde i provvedimenti incidenti sulla libertà personale adottati nell'ambito di un procedimento per reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 non sono estensibili al procedimento in esame ove è in contestazione il ben più grave reato associativo. Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativannente liquidata come da dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Mand