Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 164/1973
ECLI:IT:COST:1973:164
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con ordinanza emessa il 27 novembre 1971, nel corso di un
procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], il pretore di Napoli
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del
r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, in relazione ai principi generalmente
accolti in materia di delegazioni legislative e consacrati nel vigente
ordinamento nell'art. 76 della Costituzione.
Rileva il pretore che l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100,
sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche,
disponeva che il Governo potesse emanare tali norme quando fosse "a
ciò delegato da una legge ed entro i limiti della delegazione" e che
la legge di delegazione 30 dicembre 1923, n. 2814, aveva nella specie
autorizzato il Governo ad emanare, fra l'altro, un nuovo codice di
commercio, previo esame e parere di apposita Commissione parlamentare:
il decreto delegato contenente disposizioni sull'assegno bancario,
sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di
emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sarebbe stato,
invece, emesso il giorno precedente a quello in cui il Presidente di
detta Commissione ebbe ad inviare il prescritto parere ai Presidenti
dei due rami del Parlamento per il successivo inoltro al Governo.
L'inosservanza dell'obbligo di udire il parere in questione
determinerebbe, perciò, l'illegittimità, alla stregua dei principi a
quell'epoca vigenti, della normativa denunziata.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato,
con deduzioni depositate il 29 febbraio 1972 nelle quali, richiamate le
vicende storiche e politiche che precedettero la formazione del decreto
delegato n. 1736 del 1933, sostiene che, se è vero che i verbali e la
relazione riassuntiva dei lavori della Commissione parlamentare furono
trasmessi nei giorni successivi all'emanazione del decreto stesso, si
trattò in effetti di un mero adempimento formalistico e per di più
inutiliter datum, in quanto il Governo aveva già avuto modo di udire
l'avviso della Commissione ed anzi di uniformarvisi, almeno per quanto
riguarda l'art. 116, come risulterebbe dal raffronto tra il tenore
dell'originario progetto governativo e del testo approvato dalla
Commissione stessa nella seduta del 12 dicembre 1933.
Le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato sono, pertanto, intese
ad ottenere una pronuncia di infondatezza della questione.
3. - Si è costituito nel giudizio presso questa Corte anche
l'imputato nel processo a quo, con memoria prodotta il 2 maggio 1972,
nella quale chiede che il r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, sia
dichiarato incostituzionale, sviluppando con ampia argomentazione le
censure già espresse nell'ordinanza di rinvio.
4. - Identiche questioni di legittimità costituzionale sono state
successivamente proposte, svolgendo analoga motivazione, dal pretore di
Tricase, con ordinanza emessa il 17 giugno 1972, nel corso di un
procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], e dal pretore di
Terralba con ordinanza emessa il 15 novembre 1972, nel corso di un
procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA].
5. - Con altra ordinanza, emessa il 26 aprile 1972 nel corso di un
procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato
di bancarotta semplice, il pretore di Castelbaronia ha sollevato, in
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'intero r.d. 16 marzo 1942, n. 267,
recante "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa", assumendo che tale decreto non avrebbe ottemperato al
disposto dell'art.2 della legge di delegazione 30 dicembre 1923, n.
2814, e degli artt. 2 e 3 della legge di delegazione 24 dicembre 1925,
n. 2260, che prescrivevano per la sua emanazione il parere
obbligatorio, previo esame, da parte di una apposita Commissione
parlamentare. La violazione di tale limite risulterebbe dalla stessa
"formula di promulgazione", che a differenza di quella usata per altri
decreti delegati della stessa epoca, usa l'ambigua espressione "sentito
il parere delle Assemblee legislative" e darebbe pertanto luogo ad una
ipotesi di contrasto con i principi costituzionali fondamentali
operanti, anche prima dell'entrata in vigore della Costituzione
repubblicana, in materia di delegazione ai pubblici poteri.
6. - È intervenuto anche in questo giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale
dello Stato, con deduzioni depositate il 14 novembre 1972, nelle quali
- precisato che la questione va comunque esaminata solo con riferimento
alla norma (art. 217 della legge in oggetto) da applicare nel caso
concreto - rileva che, anche a voler prescindere dalla menzione nel
preambolo della audizione del "parere delle Assemblee legislative", la
ipotizzata audizione della Commissione parlamentare, seppure
ammissibile in base alle ricordate precedenti leggi di delegazione,
doveva considerarsi ormai non più necessaria ed inoltre che, in ogni
caso, la sua mancanza sarebbe stata priva di efficacia invalidante in
ordine alla procedura seguita per l'emanazione dell'atto, in seguito
alle modificazioni costituzionali determinate dagli eventi del regime
fascista e, più specificamente, dopo la legge 31 gennaio 1926, n. 100,
che era intervenuta a disciplinare in via tassativa e generale all'art.
3 il procedimento di formazione delle leggi delegate.
7. - Alla pubblica udienza l'Avvocato dello Stato e i difensori
della parte costituita hanno ampliato le loro argomentazioni e ribadito
le conclusioni già assunte.
:
1. - Le ordinanze del pretore di Napoli, del pretore di Tricase e
del pretore di Terralba sollevano identiche questioni di legittimità
costituzionale nei confronti dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933,
n. 1736, in relazione alla legge di delega 30 dicembre 1923, n. 2814;
una questione sostanzialmente analoga, nei confronti invece dell'intero
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sempre in relazione alla ora menzionata
legge di delegazione del 1923 nonché a quella, successivamente
intervenuta, del 24 dicembre 1925, n. 2260, è sollevata dall'ordinanza
del pretore di Castelbaronia. I relativi giudizi possono pertanto
essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Come detto prima in narrativa, la questione si accentra
sull'asserito contrasto delle disposizioni dei decreti testé ricordati
con le disposizioni delle leggi di delegazione, prescriventi che i
progetti dei decreti delegati fossero dal Governo sottoposti all'esame
di quella stessa Commissione parlamentare che aveva dato parere in
ordine alla legge di delega: con conseguente violazione, come si
afferma, dei principi fondamentali operanti in tema di delegazioni
legislative ancor prima della vigente Costituzione ed oggi consacrati
nell'art. 76 di questa.
Stando all'assunto delle ordinanze, infatti, il Governo del tempo
avrebbe emanato gli atti normativi in oggetto senza aver
tempestivamente udito il parere della predetta Commissione
parlamentare, in tal modo esorbitando dai limiti della delega.
3. - Non è necessario, ai fini del decidere, prendere in esame il
più vasto problema dell'ammissibilità di un sindacato di questa Corte
sulle leggi anteriori alla Costituzione della Repubblica, alla stregua
dell'ordinamento costituzionale anteriore: del quale è dubbio,
d'altronde, se e da qual momento avesse grado sopraordinato rispetto
alla legge ordinaria nella gerarchia delle fonti allora vigente.
Nella specie sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi, è
sufficiente, invece, richiamarsi alla sua precedente giurisprudenza in
tema di delegazioni legislative disposte ed attuate prima della nuova
Costituzione. Gli atti normativi denunciati nelle ordinanze, benché
promananti da organi che non erano nell'ordinamento precostituzionale,
e non sono nell'ordinamento in vigore, istituzionalmente investiti di
potestà legislativa ordinaria, sono fonti equiparate a leggi formali
ordinarie, perché ed in quanto fondantisi sopra delegazioni del potere
legislativo. Ne consegue che, mentre a siffatte deleghe esauritesi in
epoca anteriore, non sarebbe retroattivamente applicabile l'art. 76
della Costituzione sopravvenuta, non può tuttavia essere precluso a
questa Corte di accertare se il Governo si fosse mantenuto entro i
limiti della delegazione conferitagli, poiché, ove così non fosse,
gli atti da esso adottati non avrebbero potuto, e non potrebbero, avere
validamente forza di legge formale.
Ora, l'affermata omessa audizione del parere della Commissione
parlamentare (peraltro non vincolante, pur se obbligatoriamente
prescritto dalle leggi di delega) non varrebbe (anche se, in punto di
fatto, il rilievo corrispondesse a verità) ad escludere il rapporto di
continenza della normativa dettata dal Governo rispetto all'ambito
della materia in ordine alla quale la delega gli era stata concessa.
Se si prescinde, infatti, come si deve, per le ragioni poc'anzi
accennate, trattandosi di deleghe anteriori alla vigente Costituzione,
dalle più rigorose condizioni oggi stabilite dall'art. 76, il solo
tratto essenziale e logicamente caratterizzante della equiparabilità,
in virtù di delega, di un atto non promanante dagli organi del potere
legislativo alla legge formale, sta nel rispetto dei limiti di materia
(ed eventualmente, ove prefissati, di tempo) della delega medesima, e
non anche nell'osservanza di tutte le modalità d'esercizio del potere
delegato, che, di volta in volta, gli organi deleganti abbiano ritenuto
di ulteriormente stabilire.
E poiché non è contestato che le disposizioni denunciate incidono
sulle materie che furono oggetto delle leggi di delega, la questione
risulta chiaramente priva di fondamento.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, recante
"Disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare", e
dell'intero r.d. 16 marzo 1942, n. 267, recante "Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa", sollevate, in riferimento
ai principi costituzionali generalmente accolti anche nell'ordinamento
anteriore alla Costituzione repubblicana in materia di delegazioni
legislative ed all'art. 76 della Costituzione, dal pretore di Napoli,
dal pretore di Tricase, dal pretore di Terralba e dal pretore di
Castelbaronia con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973.
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere