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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00848/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16987-2022 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] d’indebito indennità disoccupazione R.G.N. 16987/2022 Cron.

Rep.

Ud. 15/11/2023 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 128, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 132/2022 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 489/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di L’Aquila confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l’illegittimità delle trattenute operate dall’Inps a titolo di ripetizione d’indebito dell’indennità di disoccupazione percepita a seguito di licenziamento e fino al momento in cui quest’ultimo veniva annullato dal giudice con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna al risarcimento.

Riteneva la Corte che l’indennità di disoccupazione spettava in un caso, come il presente, dove la reintegrazione non era stata attuata e nemmeno era stato pagato alcunché, in quanto il datore di lavoro era poi fallito e l’insinuazione al passivo non aveva sortito alcun effetto per mancanza di attivo fallimentare.Avverso la sentenza l’Inps ricorre per un motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria.

All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.45, co.3 R.D.L. n.1827/35, con riferimento agli artt.18 l. n.300/70 e 2033 c.c.

La Corte avrebbe errato nel ritenere equiparabile alla situazione di disoccupazione quella dell’odierno controricorrente, posto che, a seguito dell’annullamento del licenziamento e dell’ordine di reintegra, il rapporto il lavoro era stato ricostituito ex tunc.

Il motivo non è fondato.

La sentenza impugnata si è conformata all’orientamento consolidato di questa Corte (Cass.28295/19, Cass.17793/20, Cass.29450/21), cui va data continuità, in base al quale la condizione di disoccupazione sussiste quando l’ordine di reintegra non viene nei fatti eseguito.

In particolare, il principio è stato ribadito da Cass.24950/21, cit. (per l’indennità di mobilità, v.

Cass.22850/22), in un caso analogo al presente, di lavoratore licenziato che abbia poi ottenuto l’annullamento del licenziamento e l’ordine giudiziale di reintegrazione nel posto di lavoro, senza però nei fatti essere stato reintegrato né risarcito delle perse retribuzioni per sopravvenuto fallimento del datore di lavoro, con inutile insinuazione al passivo per in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16987-2022 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] d’indebito indennità disoccupazione R.G.N. 16987/2022 Cron. Rep. Ud. 15/11/2023 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 128, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 132/2022 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 489/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di L’Aquila confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l’illegittimità delle trattenute operate dall’Inps a titolo di ripetizione d’indebito dell’indennità di disoccupazione percepita a seguito di licenziamento e fino al momento in cui quest’ultimo veniva annullato dal giudice con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna al risarcimento. Riteneva la Corte che l’indennità di disoccupazione spettava in un caso, come il presente, dove la reintegrazione non era stata attuata e nemmeno era stato pagato alcunché, in quanto il datore di lavoro era poi fallito e l’insinuazione al passivo non aveva sortito alcun effetto per mancanza di attivo fallimentare.Avverso la sentenza l’Inps ricorre per un motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.45, co.3 R.D.L. n.1827/35, con riferimento agli artt.18 l. n.300/70 e 2033 c.c. La Corte avrebbe errato nel ritenere equiparabile alla situazione di disoccupazione quella dell’odierno controricorrente, posto che, a seguito dell’annullamento del licenziamento e dell’ordine di reintegra, il rapporto il lavoro era stato ricostituito ex tunc. Il motivo non è fondato. La sentenza impugnata si è conformata all’orientamento consolidato di questa Corte (Cass.28295/19, Cass.17793/20, Cass.29450/21), cui va data continuità, in base al quale la condizione di disoccupazione sussiste quando l’ordine di reintegra non viene nei fatti eseguito. In particolare, il principio è stato ribadito da Cass.24950/21, cit. (per l’indennità di mobilità, v. Cass.22850/22), in un caso analogo al presente, di lavoratore licenziato che abbia poi ottenuto l’annullamento del licenziamento e l’ordine giudiziale di reintegrazione nel posto di lavoro, senza però nei fatti essere stato reintegrato né risarcito delle perse retribuzioni per sopravvenuto fallimento del datore di lavoro, con inutile insinuazione al passivo per in