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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 dicembre 2025

Cassazione n. 14200/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

IP del Tribunale di Roma,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1.

Con ordinanza in data 03/12/2025, il GIP del Tribunale di Roma rigettava l’istanza exart. 299 cod. proc. pen. di sostituzione della misura cautelare avanzata da SimoneMassidda.2.

Avverso tale provvedimento ricorre per saltum in cassazione il Massidda,lamentando, con un unico motivo, violazione di legge e assoluta mancanza di motivazione inordine alle esigenze cautelari.3.

Il ricorso deve essere qualificato come appello cautelare, con la conseguentetrasmissione degli atti al Tribunale di Roma, competente a norma degli artt. 310, comma 2 e309, comma 7 cod. proc. pen..Come affermato anche dalle Sezioni Unite della Corte (Sez.

U, n. 36754 del14/07/2022, O., Rv. 283509 - 01), l'articolo 310 cod. proc. pen. dispone che l'appello controle ordinanze in materia di misure cautelari personali spetta al pubblico ministero, all'imputatoe al suo difensore.Il successivo art. 311 prevede la possibilità, sempre per gli stessi soggetti, di proporrericorso per cassazione contro le ordinanze emesse, nella stessa materia, in sede di appello,«riservando il ricorso diretto per cassazione, unicamente contro le ordinanze di applicazionedelle misure coercitive, all'imputato e al suo difensore, legittimati all'alternativo strumentodella richiesta di riesame.

Va pertanto escluso un potere di ricorso per saltum contro leordinanze di rigetto della richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare e nonsolo per la persona offesa».Tale principio era del resto pacifico nella giurisprudenza (Sez. 6, n. 15125 del07/03/2023, T., Rv. 284581 – 01; Sez. 2, n. 24349 del 24/05/2022, Mirenda, Rv. 283178 –01; Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, dep. 2017, Mortarini, Rv. 269418 – 01; Sez. 3, n. 20565del 29/01/2015, Velia, Rv. 263743 – 01), la quale ha evidenziato che, avverso ilprovvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari, èammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310, cod. proc. pen., inquanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, cod.proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misuracoercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, commasecondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimentiimpugnabili, circostanze non ricorrenti nel caso di specie.4.

Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, in applicazione del principio del favorimpugnationis (art. 568, comma 5, cod. proc. pen.), il ricorso deve essere qualificato comeappello cautelare, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, competentea norma dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen..

P.Q.MConvertito il ricorso in appello cautelare, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Romacompetente ai sensi dell'art. 310 c.p.p. .Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen..Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IP del Tribunale di Roma,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Con ordinanza in data 03/12/2025, il GIP del Tribunale di Roma rigettava l’istanza exart. 299 cod. proc. pen. di sostituzione della misura cautelare avanzata da SimoneMassidda.2. Avverso tale provvedimento ricorre per saltum in cassazione il Massidda,lamentando, con un unico motivo, violazione di legge e assoluta mancanza di motivazione inordine alle esigenze cautelari.3. Il ricorso deve essere qualificato come appello cautelare, con la conseguentetrasmissione degli atti al Tribunale di Roma, competente a norma degli artt. 310, comma 2 e309, comma 7 cod. proc. pen..Come affermato anche dalle Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 36754 del14/07/2022, O., Rv. 283509 - 01), l'articolo 310 cod. proc. pen. dispone che l'appello controle ordinanze in materia di misure cautelari personali spetta al pubblico ministero, all'imputatoe al suo difensore.Il successivo art. 311 prevede la possibilità, sempre per gli stessi soggetti, di proporrericorso per cassazione contro le ordinanze emesse, nella stessa materia, in sede di appello,«riservando il ricorso diretto per cassazione, unicamente contro le ordinanze di applicazionedelle misure coercitive, all'imputato e al suo difensore, legittimati all'alternativo strumentodella richiesta di riesame. Va pertanto escluso un potere di ricorso per saltum contro leordinanze di rigetto della richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare e nonsolo per la persona offesa».Tale principio era del resto pacifico nella giurisprudenza (Sez. 6, n. 15125 del07/03/2023, T., Rv. 284581 – 01; Sez. 2, n. 24349 del 24/05/2022, Mirenda, Rv. 283178 –01; Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, dep. 2017, Mortarini, Rv. 269418 – 01; Sez. 3, n. 20565del 29/01/2015, Velia, Rv. 263743 – 01), la quale ha evidenziato che, avverso ilprovvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari, èammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310, cod. proc. pen., inquanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, cod.proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misuracoercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, commasecondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimentiimpugnabili, circostanze non ricorrenti nel caso di specie.4. Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, in applicazione del principio del favorimpugnationis (art. 568, comma 5, cod. proc. pen.), il ricorso deve essere qualificato comeappello cautelare, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, competentea norma dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. P.Q.MConvertito il ricorso in appello cautelare, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Romacompetente ai sensi dell'art. 310 c.p.p. .Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen..Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]
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