Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2024

Cassazione n. 41642/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di BARIdate-a3ALisa-alls-pait-i4— udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi proposti dagli imputati — con i quali si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, l'omessa motivazione in merito alla possibile assoluzione degli imputati e alla dosimetria della pena ai predetti irrogata - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.

Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del .13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).

A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che ha evidenziato che dagli atti delle indagini preliminari (comunicazione della notizia di reato; verbali di perquisizione e sequestro; interrogatori degli imputati che, pur avvalendosi della facoltà di non rispondere, hanno nondimeno ammesso l'addebito; relazione tecnica in ordine alla sostanza stupefacente) non emergeva alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e che la pena finale era stata correttamente determinata ed era congrua nella sua misura finale (avuto riguardo ai parametri dell'art. 133 cod. pen. e tenuto conto della concreta offensività della condotta), risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma — giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 28/10/2024 nsigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di BARIdate-a3ALisa-alls-pait-i4— udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi proposti dagli imputati — con i quali si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, l'omessa motivazione in merito alla possibile assoluzione degli imputati e alla dosimetria della pena ai predetti irrogata - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del .13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che ha evidenziato che dagli atti delle indagini preliminari (comunicazione della notizia di reato; verbali di perquisizione e sequestro; interrogatori degli imputati che, pur avvalendosi della facoltà di non rispondere, hanno nondimeno ammesso l'addebito; relazione tecnica in ordine alla sostanza stupefacente) non emergeva alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e che la pena finale era stata correttamente determinata ed era congrua nella sua misura finale (avuto riguardo ai parametri dell'art. 133 cod. pen. e tenuto conto della concreta offensività della condotta), risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma — giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 28/10/2024 nsigliere e
Sentenza Cassazione n. 41642/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris