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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30228/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cessazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 5 dicembre 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, nn. 1 e 2, 223, comma 1 e 2, 217, comma 2, 223, comma 1, 224, comma 1, n. 1 e 219, comma 2, n. 1 L.F., concedendogli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 219, comma 2, L.F., e, per l'effetto, rideterminando la pena inflittagli (fatti commessi in Brescia il 25 luglio 2017); - che l'impugnativa consta di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si contesta il riconoscimento in capo al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto della società fallita, è generico, non consentito in questa sede e, comunque, manifestamente infondato, posto che i giudici di merito di entrambi i gradi hanno utilizzato, ai fini della prova della detta qualifica, le dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] al curatore fallimentare e non nel corso del giudizio abbreviato (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), dichiarazioni, queste, che secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, sono pienamente utilizzabili a carico dell'imputato ove l'imputato o il suo difensore non abbiano chiesto l'esame del coimputato, sempre che le stesse siano state trasfuse dal curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 L.F. (Sez. 5, n. 24781 del 08/03/2017, Rv. 270599; Sez. 5, n. 13060 del 08/02/2017, Rv. 270596; Sez. 5, n. 3885 del 09/12/2014, dep. 2015, Rv. 262230); nondimeno, le dichiarazioni in parola oltre ad avere costituito un segmento del compendio probatorio in atti, costituito anche dalle convergenti dichiarazioni, circa il ruolo effettivamente gestorio spiegato dal ricorrente, rese da un fornitore della società e dalla commercialista, sono state, comunque, anche riscontrate dal tenore delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, che censura l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, n.1 L.F. (ossia, quella del danno di particolare gravità) - posto che la doglianza circa l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1 L.F. è solo enunciata e non argomentata - è conclamatamente generico, dal momento che la prima circostanza aggravante era stata già esclusa dalla sentenza di primo grado; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cessazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 5 dicembre 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, nn. 1 e 2, 223, comma 1 e 2, 217, comma 2, 223, comma 1, 224, comma 1, n. 1 e 219, comma 2, n. 1 L.F., concedendogli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 219, comma 2, L.F., e, per l'effetto, rideterminando la pena inflittagli (fatti commessi in Brescia il 25 luglio 2017); - che l'impugnativa consta di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si contesta il riconoscimento in capo al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto della società fallita, è generico, non consentito in questa sede e, comunque, manifestamente infondato, posto che i giudici di merito di entrambi i gradi hanno utilizzato, ai fini della prova della detta qualifica, le dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] al curatore fallimentare e non nel corso del giudizio abbreviato (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), dichiarazioni, queste, che secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, sono pienamente utilizzabili a carico dell'imputato ove l'imputato o il suo difensore non abbiano chiesto l'esame del coimputato, sempre che le stesse siano state trasfuse dal curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 L.F. (Sez. 5, n. 24781 del 08/03/2017, Rv. 270599; Sez. 5, n. 13060 del 08/02/2017, Rv. 270596; Sez. 5, n. 3885 del 09/12/2014, dep. 2015, Rv. 262230); nondimeno, le dichiarazioni in parola oltre ad avere costituito un segmento del compendio probatorio in atti, costituito anche dalle convergenti dichiarazioni, circa il ruolo effettivamente gestorio spiegato dal ricorrente, rese da un fornitore della società e dalla commercialista, sono state, comunque, anche riscontrate dal tenore delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, che censura l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, n.1 L.F. (ossia, quella del danno di particolare gravità) - posto che la doglianza circa l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1 L.F. è solo enunciata e non argomentata - è conclamatamente generico, dal momento che la prima circostanza aggravante era stata già esclusa dalla sentenza di primo grado; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. C
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