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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19887/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( JUGOSLAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 marzo 2024 la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di furto e di tentato furto, unificati dal vincolo della continuazione, ritenuta la contestata recidiva specifica infraquinquennale.

2. Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando due motivi di ricorso (dì seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, dìsp. att. cod. proc. pen.). 2.1 Con il primo motivo si lamenta la violazione della legge penale in ordine all'errata qualificazione del fatto ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., anziché ai sensi dell'art. 626 cod. pen. 2.2.

Con il secondo motivo si deduce la mancata dichiarazione di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione dei reati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto patentemente generico, poiché contiene un'allegazione del tutto assertiva (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01);

2. Il secondo motivo deve essere accolto limitatamente al reato di tentato furto aggravato (artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen.).

Difatti, il 15 maggio 2022 è spirato il termine di prescrizione di tale delitto (commesso il 6 agosto 2013), pari a nove anni (tenendo conto della ritenuta recidiva, dell'interruzione e di un periodo di sospensione pari a giorni 98, per il differimento dell'udienza del 13 luglio 2017 al 19 ottobre 2017 su richiesta della difesa: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.).

Deve, dunque, disporsi in parte qua l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, ed eliminarsi la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro venti di multa già computata la riduzione per il rito abbreviato.

La prospettazìone difensiva è manifestamente infondata con riguardo al delitto di furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen.), commesso il 25 luglio 2013, il cui termine di prescrizione di dodici anni (sempre in ragione della ritenuta recidiva, dell'interruzione e di un periodo di sospensione pari a giorni 98) non è spirato all'atto della presente decisione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di furto tentato perché lo stesso è estinto per prescrizione.

Elimina la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro venti di multa già computata la riduzione per il rito abbreviato.

Dichiara il ricorso inammissibile nel resto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( JUGOSLAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 marzo 2024 la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di furto e di tentato furto, unificati dal vincolo della continuazione, ritenuta la contestata recidiva specifica infraquinquennale. 2. Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando due motivi di ricorso (dì seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, dìsp. att. cod. proc. pen.). 2.1 Con il primo motivo si lamenta la violazione della legge penale in ordine all'errata qualificazione del fatto ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., anziché ai sensi dell'art. 626 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancata dichiarazione di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto patentemente generico, poiché contiene un'allegazione del tutto assertiva (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); 2. Il secondo motivo deve essere accolto limitatamente al reato di tentato furto aggravato (artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen.). Difatti, il 15 maggio 2022 è spirato il termine di prescrizione di tale delitto (commesso il 6 agosto 2013), pari a nove anni (tenendo conto della ritenuta recidiva, dell'interruzione e di un periodo di sospensione pari a giorni 98, per il differimento dell'udienza del 13 luglio 2017 al 19 ottobre 2017 su richiesta della difesa: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.). Deve, dunque, disporsi in parte qua l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, ed eliminarsi la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro venti di multa già computata la riduzione per il rito abbreviato. La prospettazìone difensiva è manifestamente infondata con riguardo al delitto di furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen.), commesso il 25 luglio 2013, il cui termine di prescrizione di dodici anni (sempre in ragione della ritenuta recidiva, dell'interruzione e di un periodo di sospensione pari a giorni 98) non è spirato all'atto della presente decisione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di furto tentato perché lo stesso è estinto per prescrizione. Elimina la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro venti di multa già computata la riduzione per il rito abbreviato. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto
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