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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40450/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] CATANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17994/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso, incentrate sulla denegata rinnovazione istruttoria, sono prive di specificità in quanto non si confrontano con le articolate argomentazioni della Corte territoriale (v. in particolare pagg. 4-5); rilevato infatti che i giudici di appello hanno rappresentato la completezza del materiale raccolto per valutare la capacità di intendere e di volere nonché di stare in giudizio dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] CATANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17994/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso, incentrate sulla denegata rinnovazione istruttoria, sono prive di specificità in quanto non si confrontano con le articolate argomentazioni della Corte territoriale (v. in particolare pagg. 4-5); rilevato infatti che i giudici di appello hanno rappresentato la completezza del materiale raccolto per valutare la capacità di intendere e di volere nonché di stare in giudizio dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30
Sentenza Cassazione n. 40450/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris