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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28473/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto non si confrontano con la parte di motivazione del provvedimento impugnato, in cui si specificano i motivi per cui, alla data di compimento del primo reato, i successivi non potrebbero essere stati già programmati almeno nelle loro linee essenziali, limitandosi ad insistere sulla vicinanza temporale tra gli stessi, che di per sé non è un indice sufficiente (Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), e sulla circostanza che tutti i reati fossero stati commessi per procurarsi denaro, che però è un elemento unificatore troppo scarno per poter configurare il medesimo disegno criminoso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 maggio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto non si confrontano con la parte di motivazione del provvedimento impugnato, in cui si specificano i motivi per cui, alla data di compimento del primo reato, i successivi non potrebbero essere stati già programmati almeno nelle loro linee essenziali, limitandosi ad insistere sulla vicinanza temporale tra gli stessi, che di per sé non è un indice sufficiente (Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), e sulla circostanza che tutti i reati fossero stati commessi per procurarsi denaro, che però è un elemento unificatore troppo scarno per poter configurare il medesimo disegno criminoso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 20
Sentenza Cassazione n. 28473/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris